Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30840 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 29/10/2021), n.30840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4033-2020 proposto da:

O.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RITA LABBRO FRANCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 4519/2019 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 10/12/2019 R.G.N. 4321/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 4519 del 10.12.2019 il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da O.S., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), dopo il diniego di tutela da parte della locale Commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

2. La Corte territoriale ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito per timore di essere sacrificato, essendo stato incolpato di aver determinato l’incendio della casa del vicino, situata accanto al suo terreno, ove aveva acceso un fuoco per cucinare del cibo, ed essendo stato ucciso suo padre dal capo villaggio dopo aver appreso della sua fuga – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono l’presupposti per la protezione sussidiaria, vista sia la provenienza da una zona che non presenta una situazione di violenza generalizzata sia la genericità e contraddittorietà del racconto, dal quale non emerge alcun concreto, attuale e reale pericolo per il richiedente;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel villaggio e nel paese di origine e non è provata alcuna particolare situazione di integrazione nel territorio italiano (considerata la permanenza in Italia dal 2016);

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per sei motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione di una norma giuridica sostanziale o processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per radicale carenza di motivazione” in ordine alla credibilità del richiedente asilo;

2. con il secondo motivo nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 per omesso esame del ricorrente in sede di giudizio in considerazione della mancata avvenuta videoregistrazione avanti la Commissione territoriale;

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, della direttiva Europea 2004/83/Ce nonché contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e omessa, erronea e insufficiente valutazione della situazione epidemica (febbre di Lassa) dovendo, il Tribunale, assumere ogni informazione e documento sulle condizioni di pericolo esistenti nel sud della (OMISSIS) e affermando, il decreto impugnato, da una parte che in (OMISSIS) vi è una situazione di instabilità politica diffusa e, dall’altra, che le situazioni di vulnerabilità suscettibili di valutazione in sede di protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto;

4. con il quarto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14 dovendo, il Tribunale, concedere la protezione sussidiaria a fronte della situazione di violenza indiscriminata vigente in tutta la (OMISSIS);

5. con il quinto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28 alla Ln. N. 1120 del 2017, all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, avendo trascurato, il Tribunale, con riguardo alla protezione umanitaria le gravi conseguenze di un forzato rientro in patria del ricorrente, la probabilità di rimanere sprovvisto di tutela da parte dell’autorità pubblica del paese di origine, la condizione oggettiva della (OMISSIS) in correlazione alla situazione personale del soggetto;

6, con il sesto motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, art. 8 CEDU nonché omesso esame di un fatto decisivo e mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria avendo, il Tribunale, dato rilevo prevalente alla ritenuta insufficiente integrazione sociale in Italia senza valutare la condizione oggettiva del paese d’origine in correlazione alla situazione personale del soggetto;

7. prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 come recentemente precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15177 del 2021).

7.1. L’autorevole consesso – facendosi carico di vagliare i diversi orientamenti di legittimità espressi dalle Sezioni semplici alla luce dell’evoluzione normativa interna concernente i poteri certificativi dei difensori, della disciplina comunitaria, dei principi fondamentali di matrice convenzionale (recte, previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), dei principi costituzionali – ha affermato i seguenti principi di diritto:

“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

7.2. Facendo applicazione dei principi di diritto qui richiamati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile.

Invero, nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto, pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Lecce – e della sua data (proc. n. 4519/2019 reso il 22 novembre 2019, depositato in cancelleria in data 10 dicembre 2019) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, in calce al testo del mandato e prima della firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – 10 gennaio 2020 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato – nemmeno risultante dalla procura speciale – recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”.

8. Le Sezioni Unite citate hanno altresì statuito che il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata indicazione, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura nulla e non inesistente.

8.1. La statuizione concernente il contributo unificato va, pertanto, adottata nei confronti del ricorrente.

9. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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