Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 11/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3084 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Scipioni Lamberto, elett.te dom.to in Roma, alla via Alessandro Mallarda 31, presso lo studio dell’avv. Gaudenzio Proietti, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
80/2011/9, depositata il 3/5/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consigliò del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Scipioni Lamberto
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
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Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15183/12
Ordinanza pag. I
Data pubblicazione: 11/02/2014
Agenzia contro la sentenza della CTP di Rieti n. 70/2/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 78/2003, per imposta di registro 2003.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente assume l’omessa motivazione circa un fatto controverso :
dalla decisione non si evincerebbe l’incidenza dei ricavi relativi alla rivendita di carburanti.
Con secondo motivo il ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione laddove, pur
rilevando che dalla cessione era esclusa la rivendita di carburanti, aveva ritenuto valido
l’accertamento fondato sui ricavi delle varie attività, ivi compresa quella della distribuzione
carburanti.
Le censure sono fondate ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, un’ obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento; peraltro le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico
posto a base della decisione adottata.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le
spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, 22/1/2014
Il Pr *dente
Consiglio.