Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 10/02/2020), n.3084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30924-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2293/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva:

Con sentenza depositata il 12 marzo 2018, la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 T.U.I.R. che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi; la CTR ha escluso, invece, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito). La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Con unico mezzo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

La censura è infondata.

La CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, non potendosi valorizzare in senso contrario la dicitura “prop.” contenuta nell’atto impugnato.

Va, inoltre, rilevato che dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente.

Al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato. Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986 e più precisamente in base all’art. 37 T.U.I.R. che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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