Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3084 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 28652/2012 proposto da:

Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste n. 16,
presso lo studio dell’avvocato Forte Luciana, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati Lillo Antonella, Malvestio Massimo,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Fallimento O.S.T. S.n.c. di Stefani Martino e Luca, nonché dei soci
illimitatamente responsabili Stefani Martino e Stefani Luca, in
persona del curatore dott.ssa Bettiol Sonia, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 08/02/2018

in Roma, via Barberini n. 29, presso lo studio dell’avvocato Bettoni
Manfredi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Daniotti Massimo, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.)

FATTO E DIRITTO

1.-

La s.p.a. Hypo Alpe Adria Bank ricorre per cassazione nei

confronti del fallimento 0.ST. s.n.c., nonché dei soci illimitatamente
responsabili Martino Stefani e Luca Stafani, sviluppando un motivo
avverso il decreto reso dal Tribunale di Treviso in data 17 ottobre
2012, R.G. 212/2011 – 2.
Confermando la decisione assunta in proposito dal giudice delegato, il
detto decreto non ha riconosciuto l’ipoteca giudiziale iscritta a favore
di un credito dell’attuale ricorrente, perché discendente da «decreto
ingiuntivo non opponibile al fallimento in quanto privo del decreto di
cui all’art. 647 cod. proc. civ.».
2.- Il fallimento della società 0.ST. e dei suoi soci illimitatamente
responsabili resiste nei confronti del ricorso, a mezzo di deposito di
apposito controricorso. Il medesimo ha púre depositato una
«memoria integrativa».

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

3.- Il motivo svolto dalla Banca è intestato «violazione ed erronea
applicazione degli artt. 641, 642, 645, 647 e 656 cod. proc. civ., degli
artt. 324 e 2909 cod. civ. e dell’art. 45 legge fall. in relazione all’art.
360 n. 3 cod. proc. civ.».
Con il medesimo, il ricorrente nella sostanza assume che il decreto

previsto dalla norma dell’art. 647 cod. proc. civ., in ragione del mero
fatto della mancata opposizione in termini.
4.- Il motivo è infondato.
Sullo stesso sussiste, in effetti, una stabile giurisprudenza di questa
Corte a cui l’impugnato decreto del Tribunale di Treviso si è in tutto
conformato. Né il ricorso risulta proporre elementi per mutare il
detto orientamento della Corte.
Si veda in particolare Cass., 29 febbraio 2016, n. 3987, alla cui
motivazione si fa qui espresso riferimento; nonché, da ultimo, Cass.,
7 settembre 2017, n. 20866.
n

5.- Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese relative al giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200 (di cui C
c-q-r.e,- e
(à1(
200,00 per esborsi) e-Pifei
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

civile, addì 24 ottobre 2017.

Il Presidente

ingiuntivo fa giudicato pur senza il provvedimento di esecutività

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