Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.C., elett.te dom.to in Roma, alla via G. Palumbo 26,

presso la E.P. s.p.a., rapp.to e difeso dagli avv.ti Gaeta Carlo e

Ugo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 78/15/07 depositata il 21/5/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udito l’avv. Gaeta per il controricorrente;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. BASILE Tommaso, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR della Campania che dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Gest Line, e improduttiva di effetti, benchè fondata, la impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 161/09/2005. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il G..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. All’udienza del 14/12/2010, fissata per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 52 in relazione agli artt. 75 e 100 c.p.c., per avere la CTR ritenuto improduttivo di effetti l’appello dell’Ufficio sull’erroneo presupposto che esso non avesse la legittimazione ad impugnare la sentenza della CTP. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso; ciò sia sotto il profilo dell’interesse ad impugnare, essendo stato l’appello dell’Agenzia ritenuto improduttivo di effetti, benchè fondato; sia sotto il profilo del dedotto vizio di legittimazione, in quanto solo con la sentenza della CTR, tale legittimazione, per la prima volta, risulta esclusa come verrà esposto di seguito.

Nel merito, questa Corte, nell’adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione, deve procedere alla interpretazione della sentenza impugnata e delle ragioni sottese alla decisione. Sotto tale profilo va osservato che la CTR ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia, sia sotto il profilo della non obbligatorietà del preventivo avviso di accertamento (” nessun precedente avviso era dovuto da parte dell’Ufficio”), che sotto quello della tempestività della iscrizione a ruolo (“corretto appare l’operato dell’Ufficio in quanto l’iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, comma 1 deve essere formata e consegnata al concessionario entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione dei redditi del contribuente, e tale termine è stato rispettato”).

L’affermazione della CTR che tale fondatezza non può trovare riscontro in efficacia per la precedente declaratoria di inammissibilità dell’appello del concessionario (“dovendosi confermare l’annullamento della cartella esattoriale a causa della mancata sottoscrizione dell’appello da parte del concessionario”), trova la sua unica giustificazione sull’erroneo presupposto della carenza di legittimazione della Agenzia a proporre l’impugnazione in questione.

Tale legittimazione va di contro affermata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 15310 del 30/06/2009; Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007; Cass. 22939 del 30/10/2007) secondo cui in materia di impugnazione della cartella esattoriale la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva, il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improduttivo di effetti, benchè fondato, l’appello dell’Ufficio.

La mancata proposizione, da parte del G., di ricorso incidentale avverso la sentenza della CTR, nella parte in cui la CTR medesima ha ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio sia sulla circostanza che la iscrizione a ruolo non dovesse essere preceduta da avviso di accertamento, sia in ordine al rispetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 comporta la definitività di tale statuizione.

Non essendo necessari quindi ulteriori accertamenti di fatto su tali motivi, posti a base dell’originario ricorso del G. alla CTP di Napoli – secondo quanto risulta dalla sentenza della CTR -, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal G. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Irpef 1998.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigettato il ricorso proposto dal G. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Irpef 1998, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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