Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11498-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLO BOSSO, GIUSEPPINO BOSSO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONAIE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2790/2013 del TRIBUNALE di TORINO del

17/12/2013, depositata il 47/42/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria depositata dalla parte ricorrente.

2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto dall’attuale ricorrente avverso l’accertamento sanitario in sede di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 c.p.c., a seguito di dichiarazione di dissenso.

3. L’assistito, con il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., aveva chiesto di accertare se alla data della visita di revisione dell'(OMISSIS) si trovasse nelle condizioni sanitarie per continuare a fruire del beneficio assistenziale, assumendo che, per il principio dell’intangibilità del giudicato, l’esame peritale avrebbe dovuto limitarsi all’accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto all’indennità di accompagnamento nel periodo tra il passaggio in giudicato (13 gennaio 2012) della sentenza resa in un precedente giudizio che aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per ripristinare l’indennità di accompagnamento revocata (con decorrenza 22 novembre 2010) e la data della visita di revisione che ne aveva escluso la sussistenza ((OMISSIS)).

4. Il Tribunale riteneva preclusa una diversa valutazione dei fatti accertati con la sentenza divenuta definitiva ma non precluso il successivo riscontro del venire meno dello stato invalidante del soggetto attraverso una nuova valutazione medico-legale complessiva delle condizioni sanitarie dell’assistito.

5. In definitiva, per il Tribunale, eventuali preesistenze o patologie croniche non potevano essere disgiunte da una valutazione complessiva dello stato di salute dell’assistito con riferimento al momento in cui era stata effettuata la visita di revisione.

6. Per la cassazione di tale decisione ricorre S.S. e affida l’impugnazione ad un unico motivo con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere il giudice stabilito che l’accertamento tecnico demandato ad un consulente tecnico di ufficio potesse prescindere dalla res judicata, basandosi solo su considerazioni tecniche, anche in contrasto con precedenti recepiti nella sentenza inter partes ormai passata in giudicato.

7. In altre parole, assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto officiare il consulente tecnico dell’accertamento delle condizioni sanitarie relativo al solo periodo compreso tra l’11 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza poi divenuta irretrattabile) e l'(OMISSIS) (epoca della visita di revisione) e quindi per un arco temporale di nove mesi, al fine di verificare se in detto periodo fossero intervenuti miglioramenti tali da legittimare la revoca del beneficio.

8. Resiste l’INPS, con controricorso.

9. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

10. Come già affermato da Cass. sez. sesta – 1 n. 14140 del 2016 e dai precedenti ivi richiamati, in materia di accertamento del diritto a prestazioni d’invalidità, l’autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, atteso che il requisito sanitario non è caratterizzato da invariabilità, dal che discende che alla detta sentenza sia attribuito un valore meramente temporale, connesso all’accertamento delle condizioni dell’assistito compiuto al momento della decisione.

11. La pronunzia passata in giudicato se non consente una nuova valutazione, mediante diverso parere medico-legale, delle circostanze di fatto da essa già considerate, e divenute, come tali, inoppugnabili verità processuali, non impedisce, però, di tener conto dei mutamenti intervenuti successivamente, che comportino eventualmente la perdita del suddetto requisito sanitario da parte del ricorrente, con la conseguente legittimità, in questo secondo caso, di una decisione difforme dalla prima sentenza, che confermi, come è avvenuto) nella specie, il giudizio posto a base della intervenuta revoca del beneficio.

12. Devono pertanto essere disattese le censure con le quali si assume l’avvenuta violazione del principio del giudicato, essendosi nella sostanza ritenuto nella decisione qui impugnata che la valutazione medico-legale e le conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, identiche a quelle rassegnate dal consulente nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, avessero rilevanza, quanto all’accertamento delle condizioni per il ripristino) dell’indennità di accompagnamento revocata, con riferimento all’epoca della visita di revisione, a seguito di accertamento sanitario dell'(OMISSIS), laddove nel precedente giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Torino del 21 novembre 2011, dotata di autorità di giudicato, l’istituto era stato condannato a ripristinare la prestazione assistenziale dalla data della visita di revisione del 22 novembre 2010.

13. La sentenza impugnata è risultata, pertanto, immune da censure.

14. In conclusione il ricorso va rigettato.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall’atto introduttivo del giudizio, dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma (ex multis, Cass. 5363/2012).

16. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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