Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3721-2020 proposto da:
D.M., in proprio e quale ex amministratore della soc.
(OMISSIS) S.r.l., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso agli
avvocati PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3570/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza dell’8 luglio 2019 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., su istanza del pubblico ministero; la società è rimasta contumace, mentre è intervenuto nel procedimento prefallimentare per opporsi alla dichiarazione di fallimento D.N., già amministratore formale della società per un breve periodo;
1.1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 1.f. proposto da D.M., quale ex amministratore di fatto della società negli anni 2016-2017;
1.2. avverso detta decisione D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese;
1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. il ricorrente lamenta “Violazione/ falsa applicazione del disposto di cui all’art. 15 L. Fall., u.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), osservando che, alla data della dichiarazione di fallimento, gli unici debiti liquidi certi ed esigibili della società erano quelli “verso fornitori” – per un importo inferiore ai trentamila Euro -essendo “gli ulteriori debiti non ancora titolati delle caratteristiche oggettive che la legge prevede ed essendo stati saldati i debiti tributari locali all’epoca sussistenti e rateizzati o fatti rientrare nella definizione agevolata ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, i crediti vantati da Erario ed INPS”; la corte d’appello invece aveva erroneamente “liquidato l’intervenuto accordo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (accettazione istanza per definizione Agevolata presentata a norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) come ininfluente/irrilevante”;
3. il motivo è inammissibile perché veicola censure prettamente meritali, non vagliabili in questa sede, per di più non decisive;
3.1. invero, al di là delle asserite risultanze istruttorie di cui alla relazione della Guardia di finanza, enunciate a pag. 19 del ricorso, non risulta attinta in modo conducente la ratio decidendi finale della corte territoriale, la quale, sulla base delle allegazioni e produzioni del pubblico ministero istante, ha ritenuto documentalmente provato “il credito dell’Agenzia delle Entrate per oltre 400.000 Euro già iscritto a ruolo (costituente quindi titolo esecutivo)” e soprattutto ha osservato “che esistevano poi altri debiti fra cui quelli verso fornitori e verso l’intervenuto in primo grado, questo non rinunciato” – cui non si fa cenno in ricorso – tali da superare il limite dei debiti scaduti e non pagati ex art. 15 L. Fall., u.c.;
4. segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; ricorrono sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022