Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3084 del 01/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3721-2020 proposto da:

D.M., in proprio e quale ex amministratore della soc.

(OMISSIS) S.r.l., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso agli

avvocati PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3570/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza dell’8 luglio 2019 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., su istanza del pubblico ministero; la società è rimasta contumace, mentre è intervenuto nel procedimento prefallimentare per opporsi alla dichiarazione di fallimento D.N., già amministratore formale della società per un breve periodo;

1.1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 1.f. proposto da D.M., quale ex amministratore di fatto della società negli anni 2016-2017;

1.2. avverso detta decisione D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese;

1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. il ricorrente lamenta “Violazione/ falsa applicazione del disposto di cui all’art. 15 L. Fall., u.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), osservando che, alla data della dichiarazione di fallimento, gli unici debiti liquidi certi ed esigibili della società erano quelli “verso fornitori” – per un importo inferiore ai trentamila Euro -essendo “gli ulteriori debiti non ancora titolati delle caratteristiche oggettive che la legge prevede ed essendo stati saldati i debiti tributari locali all’epoca sussistenti e rateizzati o fatti rientrare nella definizione agevolata ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, i crediti vantati da Erario ed INPS”; la corte d’appello invece aveva erroneamente “liquidato l’intervenuto accordo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (accettazione istanza per definizione Agevolata presentata a norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) come ininfluente/irrilevante”;

3. il motivo è inammissibile perché veicola censure prettamente meritali, non vagliabili in questa sede, per di più non decisive;

3.1. invero, al di là delle asserite risultanze istruttorie di cui alla relazione della Guardia di finanza, enunciate a pag. 19 del ricorso, non risulta attinta in modo conducente la ratio decidendi finale della corte territoriale, la quale, sulla base delle allegazioni e produzioni del pubblico ministero istante, ha ritenuto documentalmente provato “il credito dell’Agenzia delle Entrate per oltre 400.000 Euro già iscritto a ruolo (costituente quindi titolo esecutivo)” e soprattutto ha osservato “che esistevano poi altri debiti fra cui quelli verso fornitori e verso l’intervenuto in primo grado, questo non rinunciato” – cui non si fa cenno in ricorso – tali da superare il limite dei debiti scaduti e non pagati ex art. 15 L. Fall., u.c.;

4. segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; ricorrono sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

 

 

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