Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30839 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15716-2015 proposto da:

IMECO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO FUGAZZOLA;

– ricorrente –

contro

SELEMARC SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO FARINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFREDO CAVANENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2019 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI

CORRADO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine, e per

il rigetto nel resto del ricorso;

udito l’Avvocato BONFIGLIO Raffaele, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FARINA Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 2008 la Imeco S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo – Sezione Distaccata di Treviglio la società Selemarc S.r.l..

L’attrice esponeva che, il 9 ottobre 2006, aveva -quale acquirente- stipulato contratto con la convenuta venditrice per l’acquisto del tornio verticale in atti specificamente individuato, versando un acconto di Euro 30mila, oltre IVA e con espressa clausola di ” consegna: pronta, salvo il tempo necessario per lo smontaggio”.

La società Imeco lamentando, quindi, il grande ritardo con cui era avvenuta, soltanto il 27 giugno 2007, la consegna ed i paventati danni subiti ammontanti, a suo dire, ad Euro 25mila per ogni mese di ritardo, chiedeva -al cospetto della fattura emessa a saldo per Euro 218mi1a dalla Selemarc- accertarsi l’avverso grave inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento da determinarsi, anche in via equitativa, con somma da portare eventualmente in compensazione rispetto al saldo richiesto.

La domanda era resistita dalla società convenuta, la quale – adducendo vari ordini di motivi- chiedeva il rigetto delle pretese attoree.

L’Adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 132 del 2010, ex art. 281-sexies, rigettava la domanda della società attrice, condannata alla refusione delle spese di lite.

L’Imeco interponeva appello, fondato su tre motivi, avverso la suddetta decisione di cui chiedeva la riforma.

Il gravame era resistito dalla società in origine convenuta. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 976/2010, respingeva l’appello, condannando l’Imeco al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre l’Imeco con atto affidato a cinque ordini di motivi.

La Selemarc resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58.

Viene dalla ricorrente dedotto, sul presupposto che il giudizio primo grado fu instaurato 10.1.2008, l’applicabilità del vecchio testo dell’art. 115 c.p.c.. Non sarebbe quindi, secondo tale prospettazione, stato possibile ritenere quanto affermato dai giudici del merito ovvero “ammesse e non contestate” le ragioni della Selemarc in assenza di “idonee controdeduzioni Imeco”.

Il motivo è infondato.

Il principio di non contestazione con conseguente relativa valutazione dell’ammissione dei fatti ex adverso addotti era, già da tempo, desunto in via interpretativa e, quindi, utilizzabile dal Giudice del merito al fine della formazione del proprio convincimento.

L’invocato nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., non assume, quindi, un carattere innovativo e costitutivo di un nuovo regime processuale ostativo, in ipotesi, alla valutata (dalla Corte) non contestazione, ritenuta tuttavia (dalla ricorrente) errata.

Per di più la censura in esame, peraltro parzialmente nuova rispetto a quanto risultante dal terzo motivo di appello a suo tempo svolto, non coglie neppure l’ulteriore ratio utilizzata in punto dalla decisione oggi gravata.

Quest’ultima ha, difatti, ravvisato la non contestazione anche nella mera “generica affermazione” di contestazione della parte odierna ricorrente per di più ” non incorporata nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, non depositata dall’attrice innanzi al Tribunale”.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Il secondo motivo del ricorso è così rubricato:

“violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 183 c.p.c. e art. 2967 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Parte ricorrente ritiene errata la decisione gravata in punto di affermata “mancanza di un termine essenziale per l’esecuzione del contratto” in dipendenza della valutazione secondo cui “le operazioni di smontaggio non erano certamente semplici”;

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 – 116 – 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) Viene contestata la ritenuta mancanza di termine essenziale anche per effetto di “assenza di contestazioni e segnali di sollecito da parte IMECO”.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1370 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si deduce la chiarezza della clausola contrattuale in ordine alla consegna del macchinario.

5. – Il quinto motivo è così rubricato ” violazione e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Viene, ancora, contestato la valutazione in ordine alla risultanza che “non vi erano sostanziali contestazioni (scritte) in ordine al ritardo nella consegna”.

6. – I suesposti motivi sub 2, 3, 4 e 5 possono essere opportunamente trattati congiuntamente attesa la loro connessione.

Tutte le doglianze svolte con i predetti motivi attengono, nella sostanza, ad una ricostruzione -nel merito- della valutazione dei fatti diversa da quella svolta, con prudente apprezzamento e logica motivazione, dalla Corte territoriale. Il carattere assolutamente meritale delle doglianze svolte col complesso dei motivi qui in esame emerge ancor più dalla innegabile circostanza che la vicenda processuale ricostruita dai Giudici del merito era del tutto particolare ed atteneva ad elementi di fatto strettamente ancorati ad un particolare tipo di fornitura (cui era certamente conscia la ricorrente) ovvero di un complesso macchinario quale un tornio verticale da smontare in varie fasi con problematiche relative anche ai calibri degli elementi da smontare.

I motivo sono, quindi, inammissibili.

7. – Il ricorso va, quindi, rigettato.

8. – Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come da dispositivo.

9. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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