Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30839 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30839 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14127/2012 R.G. proposto da
VENINI 82 s.r.I., in
tempore,

persona del legale rappresentante pro

Emma Spagnoli, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Allegro, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fioravante
Carletti, in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 62;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro in carica;
– intimato –

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 108/24/2011, depositata il 28 giugno 2011.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 10 ottobre 2017.
RILEVATO CHE

– che, in controversia relativa ad avviso di accertamento con

indebitamente detratta dalla Venini 82 s.r.l. per l’anno di imposta
2001 ed irrogava le sanzioni per irregolare tenuta delle scritture
contabili, la Commissione tributaria regionale della Lombardia con
la con sentenza n. 108 del 28 giugno 2011, rigettava l’appello
proposto dalla società contribuente rilevando che la stessa non
aveva impugnato la statuizione di inammissibilità del ricorso
avverso l’atto impositivo in quanto tardivamente proposto, oltre il
termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992;
– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società
contribuente sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con
controricorso;
CONSIDERATO

– che va preliminarmente dichiarata d’ufficio l’inammissibilità
del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze che, come noto, dal 10 gennaio 2001 ha perduto la
capacità di stare in giudizio ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n.
300 del 1999, istitutivo dell’Agenzia delle Entrate (ex multis, Cass.
n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007) e,
peraltro, neppure ha assunto la posizione di parte processuale nel
giudizio di appello (Cass., Sez. U., n. 3118 del 2006; conf. n.
20781 del 2016);
– che in difetto di difese svolte dal Ministero intimato, non
occorre disporre sulle spese di lite;
– che con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza
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cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione VIVA

impugnata per difetto assoluto di motivazione, sostenendosi che,
«in ordine alle doglianze formulate dalla difesa dell’odierna
ricorrente, ed oggetto del giudizio di primo grado, i Giudici
dell’appello nulla hanno argomentato limitandosi alla declaratoria di
inammissibilità dell’appello» (ricorso, pag. 5);
– che con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art.

impugnata» per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 25
d.P.R. n. 633 del 1972, riproponendosi con tale motivo le
«doglianze formulate in appello» ed ignorate dalla CTR;

che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto la

ricorrente ha trascurato di censurare l’unica
rinvenibile

nella

sentenza

impugnata,

ratio decidendi
costituita

dalla

inammissibilità dell’appello perché la società contribuente anche in
tale grado di giudizio aveva omesso di censurare la statuizione di
primo grado con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso
avverso l’avviso di accertamento perché tardivamente proposto,
oltre il termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992; trattasi di
statuizione che è da sé sola idonea a sorreggere la sentenza di
appello, cosicché anche l’eventuale fondamento delle censure
mosse alla sentenza di merito, come dedotte nei motivi sopra
sunteggiati, non consentirebbe di travolgere l’intero decisum, con
ciò difettando in capo alla ricorrente anche l’interesse ad una
pronuncia sui motivi di censura dedotti (cfr. Cass. n. 20118 del
2006; conf. n. 1658 del 2005; Sez. U, n. 7931 del 2013; n. 4293
del 2016);

che la società ricorrente va condanna al pagamento, in

favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del
Ministero dell’economia e delle finanze e dichiara inammissibili i
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360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza

motivi di ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle
spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 10/10/2017

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