Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30837 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30837 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27035/2010 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
IMPORT EXPORT C. & G. s.r.I., in liquidazione, in persona del
liquidatore, Franco Cirignotta, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Carmelo Di Paola, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesca Fera,
in Roma, alla piazza Frati degli Strozzi, n. 26;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, Sezione staccata di Caltanisetta, n. 134/28/2009,
depositata il 28 settembre 2009.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 10 ottobre 2017.

Data pubblicazione: 22/12/2017

RI LEVATO CHE
– che con avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed ILOR per
l’anno di imposta 1999 l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle
risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla
G.d.F. di Gela in data 29/06/2001, che a sua volta aveva utilizzato
le risultanze di altri p.v.c. redatti dalla G.d.F. di Formia e della

detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse per operazioni
inesistenti nei confronti di diverse altre società, nonché l’emissione
di fatture per operazioni non imponibili emesse sulla scorta di false
dichiarazioni di intento all’esportazione, recuperando a tassazione
costi e quote di ammortamento non deducibili;
– che con sentenza n. 134 del 28 settembre 2009 la
Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale che, accogliendo il ricorso
proposto dalla società contribuente, aveva annullato l’avviso di
accertamento impugnato;
– che i giudici di appello sostenevano che la pretesa fiscale era
fondata «sulla base di meri indizi ed illazioni non supportati da
elementi probatori sufficienti ad escludere l’effettiva esistenza ed
operatività non avendo l’ufficio indicato e provato la veridicità dei
dati inoppugnabili sulla base dei quali ha emesso l’avviso
impugnato» e, «d’altronde, la ricorrente società non aveva alcun
obbligo di indagare sulle società con le quali intratteneva rapporti
commerciali, specialmente in presenza di dichiarazioni di intento, di
regolari fatture emesse e di pagamenti effettuati attraverso bonifici
bancari» e, in ogni caso, la società aveva «provato, con la
produzione documentale, non solo l’esistenza e l’operatività delle
società con le quali intratteneva rapporti commerciali ma anche la
regolarità delle operazioni ritenute fittizie»;

7

Spezia, contestava alla Import-Export C. & G. s.r.l. l’indebita

- che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia
delle Entrate sulla base di un motivo, cui replica l’intimata con
controricorso;
CONSIDERATO

che con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta

l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al

«della inesistenza ed inoperatività della cessionaria società
Eurodansal s.a.s. e fatturazione per operazioni inesistenti per £.
5.750.358.701; dell’acquisto fittizio da La Boisson san l di bottiglie
pet per £. 4.116.200.820 (fattura passiva n. 479 del 12.8.1999»;
– che la ricorrente lamenta l’inadeguatezza della motivazione
della sentenza impugnata in quanto la CTR aveva rigettato l’appello
dell’amministrazione finanziaria senza indicare la produzione
documentale offerta dalla società contribuente che comproverebbe,
da un lato, l’esistenza e l’operatività di dette società e, dall’altro,
l’effettività delle operazioni ritenute fittizie, e senza spiegare le
ragioni

di

degli

insufficienza

elementi

probatori

addotti

dall’amministrazione finanziaria, compiutamente indicati nel p.v.c.
della G.d.F. di Gela, posto a base dell’avviso di accertamento,
prodotto in grado di appello e riportato in allegazione al ricorso
(unitamente ad alcuni allegati al medesimo p.v.c. e ad una pagina
dell’avviso di accertamento), in ossequio al principio di
autosufficienza del medesimo; circostanza, questa, che consente di
rigettare

l’eccezione

di

inammissibilità

sollevata

dalla

controricorrente anche con riferimento all’irrituale produzione
documentale, che sostiene non essere stata effettuata nel giudizio
di primo grado, non contestando l’avvenuta produzione nel giudizio
di appello, come dichiarato dalla ricorrente;
– che il motivo è fondato e va accolto; ricordato previamente
che il denunciato vizio motivazionale ricorre “qualora dal
ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza
3

fatto decisivo e controverso per il giudizio costituito dalla prova

impugnata sia evincibile l’obiettiva

carenza, nel complesso della

medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto,
sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento” (Cass.,
Sez. U., n. 24148 del 2013), è innegabile nella specie l’insufficienza
della motivazione con la quale la CTR ha respinto il gravame
erariale, peraltro non attenendosi all’onere di previamente valutare

singolarmente sia nel loro complesso, quindi di confrontarli con
quelli di segno contrario addotti dal contribuente, ed infine di
esporre l’esito di tale articolata attività nella motivazione della
sentenza dando adeguatamente conto del criterio logico-giuridico
seguito (arg. da Cass. n. 967/16, cit.);
– che nella specie la CTR sicula nulla di tutto ciò ha fatto,
essendo carente nella motivazione della sentenza impugnata sia la
disamina degli elementi indiziari offerti dall’amministrazione, di cui
manca anche una ricognizione identificativa, oltretutto doverosa e
necessaria alla luce dell’oggettiva concludenza che in senso
contrario assumevano i qualificati elementi presuntivi emergenti dal
processo verbale di constatazione, sia il giudizio di subvalenza degli
stessi rispetto a quelli addotti dal contribuente, nella specie
altrettanto doveroso e necessario stante l’oggettiva concludenza
dei primi e non dei secondi, consistenti nelle “dichiarazioni di
intento” (peraltro ritenute false), in “regolari fatture” e “bonifici
bancari”, ovvero su dati meramente formali, chiaramente
insufficienti, anche alla stregua di quanto più volte affermato da
questa Corte, ad attestare la veridicità delle operazioni commerciali
verificate, in una complessa vicenda fattuale che si iscrive
nell’orbita delle operazioni inesistenti;
– che, invero, le affermazioni della CTR, secondo cui quelli
prospettati dell’amministrazione finanziaria sono «meri indizi ed
illazioni», mentre la società contribuente aveva «provato, con la
produzione documentale, non solo l’esistenza e l’operatività delle
4

gli elementi presuntivi motivanti l’atto impositivo, esaminandoli sia

società con le quali intratteneva rapporti commerciali ma anche la
regolarità delle operazioni ritenute fittizie», si risolvono in mere
petizioni di principio, peraltro anche errate laddove soggiunge che
«la ricorrente società non aveva alcun obbligo di indagare sulle
società con le quali intratteneva rapporti commerciali, specialmente
in presenza di dichiarazioni di intento, di regolari fatture emesse e

seguito alcuna ulteriore considerazione idonea ad assicurare
completezza e concludenza alla dichiarazione motivazionale (cfr.
Cass. 3199 del 2015);
– che, conclusivamente, il motivo di ricorso va accolto e la
sentenza cassata con rinvio alla CTR sicula che provvederà a
riesaminare l’intera vicenda processuale rendendo adeguata
motivazione del proprio convincimento alla stregua dei principi
sopra enunciati e regolamentando anche le spese del presente
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Caltanisetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 10/10/2017

di pagamenti effettuati attraverso bonifici bancari», cui non fa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA