Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30836 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30836 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14526/2012 R.G. proposto da
Tre C di Pasqualino Contu e C. Snc, rappresentata e difesa
dall’Avv. Lorenzo Palermo, con domicilio eletto presso l’Avv.
Raffaele Izzo, in Roma Lungotevere Marzio n. 3, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sardegna n. 97/4/11, depositata il 6 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– Tre C di Pasqualino Contu e C. Snc impugna per cassazione la
decisione della CTR della Sardegna in epigrafe che, con riguardo
all’avviso di irrogazione di sanzioni per l’utilizzo in compensazione
di crediti in misura superiore a quella di legge, aveva dichiarato

Data pubblicazione: 22/12/2017

inammissibile l’appello avverso la decisione sfavorevole di primo
grado per carente specificità dei motivi di gravame;
– assume, con due motivi, la violazione dell’art. 342 c.p.c. avendo il
ricorrente ritualmente formulato, con l’atto di gravame, distinte
doglianze, nonché carente motivazione e violazione degli artt. 36
d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c.;

del ricorso;

CONSIDERATO CHE

con atto depositato il 14 settembre 2017 il ricorrente ha

rinunziato al giudizio, che, pertanto, va dichiarato estinto con
spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte stessa;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in
complessivi euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2017
Il Presidente
[mestino Luigi Bruschetta

– l’Agenzia delle entrate deduce l’inammissibilità e l’infondatezza

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