Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30835 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 29/10/2021), n.30835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14778-2015 proposto da:

D.G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE E.N. A.S.A.R.C.O., – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI e

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2928/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/08/2014 R.G.N. 8101/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 2928 del 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione svolta dall’attuale ricorrente avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’ENASARCO, di contributi dovuti, dai subagenti assicurativi, per gli anni 1999-2004;

2. per la cassazione di tale sentenza D.U.G. ha proposto ricorso con cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito la Fondazione ENASARCO con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con plurimi motivi di ricorso si contesta l’assoggettamento ritenuto dalla Corte territoriale – alla contribuzione ENASARCO per i sub agenti di assicurazione e i produttori assicurativi;

4. con il primo, la società deduce violazione e o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., nonché della L. 2 febbraio 1973, n. 12;

5. con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., per omessa osservanza dell’interpretazione dovuta in attuazione delle direttive comunitarie rilevanti nella materia, nonché omesso esame di un fatto decisivo;

6. con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 12 del 1973, anche in relazione agli artt. 1742 e 1752 e art. 1753 c.c., nonché dell’art. 12 preleggi;

7. con il quarto, le censure già svolte, sono integrate dalla denuncia di violazione dell’art. 2 CCNL 1994/2003 Accordo Nazionale Agenti in relazione alla cassa di previdenza per i produttori;

8. con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 343 del codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) anche in relazione agli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., nonché alla L. del 1973, n. 12;

9. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da accogliere, per le ragioni esposte da questa Corte con le sentenze, tra le altre, nn. 4296, 8720, 9220, 9299, 9480 e 9481 del 2016, tutte rese all’esito della medesima udienza pubblica, che hanno sancito i principi di diritto di seguito richiamati (che hanno trovato ulteriori conferme, fra tante, con Cass. nn. 18173, 19056, 19057, 22791 del 2020);

10. in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO;

11. né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio;

12. il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, comma 6, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore;

13. i subagenti assicurativi da molto tempo sono inclusi obbligatoriamente nel sistema INPS per la pensione IVS (gestione commercianti) – al pari tutti gli altri agenti e subagenti, sulla sola base dello svolgimento di una attività di agenzia (in senso ampio) svolta in modo abituale e prevalente e senza alcun rilievo alla distinzione dei ruoli (rispettivamente di agente o subagente) – e sono, quindi, dotati di una tutela previdenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.;

14. il fatto che la categoria professionale di appartenenza non consenta loro di iscriversi al Fondo di categoria certamente non contrasta con il suddetto parametro costituzionale e comunque non ha alcun rilievo nella presente controversia perché non autorizza l’ENASARCO a chiederne la contribuzione, in mancanza di un fondamento legislativo adeguato ai sensi dell’art. 23 Cost.;

15. infine, nella descritta situazione appare evidente che all’art. 343, comma 6 Codice delle Assicurazioni non possa che essere attribuito carattere meramente ricognitivo, tenendo conto – come prescrive l’art. 12 preleggi – dell’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, che trae conferma anche dall’interpretazione genetica della norma stessa, quale si desume dal luogo in cui è inserita sia nell’ambito complessivo del suddetto Codice sia nell’ambito dello stesso art. 343;

16. non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da tale principi, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2895 del 2007 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro nei confronti dell’attuale ricorrente e conseguente revoca del medesimo;

17. La natura delle questioni trattate, la difformità delle soluzioni adottate dai Giudici del merito e l’assenza, sino all’anno 2016, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni stesse, consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2895/2007 emesso dal Tribunale di Roma; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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