Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30835 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30835 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3118/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
Due Svet Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Ranieri,
con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi, in Roma via
Cosseria n. 2, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 37/07/10, depositata il 23 febbraio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della
CTR della Puglia in epigrafe che, confermando la decisione di primo
grado, aveva ritenuti illegittimi gli avvisi di accertamento emessi
nei confronti della Due Svet Sri per indebita detrazione Iva, nonché
per Irpeg ed Irap per gli anni 2003 e 2004, in relazione a fatture

Data pubblicazione: 22/12/2017

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emesse per operazioni soggettivamente inesistenti per la
compravendita di telefoni cellulari operata nell’ambito di una frode
carosello con diverse società cartiere,
– analogo avviso di accertamento, per l’anno 2002, era invece stato
ritenuto legittimo già dalla CTP, senza che tale statuizione fosse
stata oggetto di alcuna impugnativa;

– (a) la violazione dell’art. 654 c.p.p. per aver la CTR recepito
acriticamente l’avvenuta archiviazione del procedimento penale nei
confronti di Rinaldi Andrea, legale rappresentante della Due Svet
Sri, disposta per le medesime vicende, censura che reitera (b) per
omessa ed illogica motivazione su fatti controversi per il giudizio,
non avendo la CTR neppure considerato le ragioni della disposta
archiviazione;
– (c) insufficiente e illogica motivazione per esser la CTR giunta alla
conclusione, malgrado le allegazioni probatorie operate dall’Ufficio,
integranti elementi indiziari idonei a sorreggere la legittimità del
procedimento presuntivo, di negare che le presunzioni fossero
corredate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di
escludere la configurabilità della contestata interposizione e la
consapevolezza dell’accordo frodatorio;
– (d) la violazione dell’art. 2698 c.c. spettando al contribuente
l’onere di provare la buona fede, nella specie non soddisfatto;
– la Due Svet Srl deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del
ricorso;
CONSIDERATO CHE
– è infondata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per violazione dell’abrogato art. 366 bis c.p.c., che non
trova applicazione nella vicenda in esame trattandosi di ricorso
avverso sentenza pubblicata il 23 febbraio 2010 e, dunque,
successivamente al 4 luglio 2009 (v. Cass. n. 24597 del 2014);

– l’ufficio ricorrente assume con quattro motivi:

- passando all’esame del ricorso, va esaminato preliminarmente il
terzo motivo, avente carattere pregiudiziale perché involgente la
statuizione sulla sussistenza della frode carosello e sua riferibilità
anche alla società contribuente, che è fondato;
– la tematica della detraibilità dell’IVA, nel caso di fatturazione per
operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) o per
operazioni comunque iscritte in un meccanismo negoziale attuato

allo scopo di frodare il fisco (comunemente dette “frodi carosello”),
è stata oggetto di numerose decisioni di questa Corte, che hanno
investito – alla luce di ripetuti interventi della Corte di Giustizia che cosa deve essere provato e come è ripartito l’onere della prova
tra fisco e contribuente (tra le tante v. Cass. n. 20059 del 2014,
Rv. 632476, Cass. 24426 del 2013, Rv. 629419, Cass. 23074 del
2012, Rv. 625037; v. Corte di Giustizia, in C-285/11, Bonik; Corte
di Giustizia, in C-277/14, Ppuh, par. 50);
– nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti in particolare,
incombe sull’amministrazione tributaria provare, sia pure anche
solo in base a presunzioni, gli elementi oggettivi che il
contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio,
sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza,
che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della
relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè
che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale
sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e
mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente,
mentre, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente
fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona
fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero
effettivamente rifornite dalla società cedente;
– nella specie sussiste il contestato vizio motivazionale: la CTR è
pervenuta a formulare il proprio giudizio sulla ripresa dell’Ufficio
senza procedere ad un’adeguata disamina degli elementi offerti in

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cognizione dalla deducente a conforto del proprio assunto,
limitandosi unicamente a sentenziare “il dato incontrovertibile che
la merce venisse stoccata in depositi allocati a Roma e nelle
vicinanze e poi recapitata alla ricorrente si atteggia come indizio
che muove con più coerenza ad escludere un rapporto diretto con il
fornitore comunitario, non essendo spiegabile altrimenti il perché la

“mancano elementi affidabili sulla sussistenza dell’ipotizzato
vantaggio”,

valorizzando, inoltre, la disposta archiviazione nei

confronti del legale rappresentante della Due Svet e ritenendo
irrilevanti le indagini e le intercettazioni telefoniche;
– assai più articolate erano state, invece, le difese dispiegate
dall’Ufficio in sede di accertamento prima ed in sede contenziosa
poi, ove era stata rappresentata l’anomalia della situazione fattuale
oggetto di verifica, facendosi rilevare – come l’Agenzia riporta
puntualmente

riproducendo

il

pvc trasfuso

nell’avviso di

accertamento in ossequio al precetto dell’autosufficienza – che:
– gli oltre 20 fornitori utilizzati dalla Due Svet erano tutti cartiere;
– tale caratteristica emergeva da una rilevantissima quantità di
circostanze (assenza di una struttura d’impresa; carenza di
personale, di magazzini e di mezzi; titolari spesso con precedenti
penali; omessa presentazione di dichiarazioni o, in ogni caso,
omesso versamento dell’Iva; assenza di sede o sedi “fantasma”;
istituzione delle società per tempi brevissimi ma con volumi d’affari
elevati;…), tutte dettagliatamente individuate per ciascuna società
(o impresa individuale) nel pvc;
– i trasporti della merce erano effettuati quasi tutti da Catarinelli
Tiziano, che ne curava anche il deposito presso un proprio
magazzino operando su impulso della Due Svet; lo stesso
Catarinelli Tiziano risultava esser stato partecipe, in precedenza, di
una delle società cartiera (Win Group spa);

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merce non venisse recapitata presso e direttamente al cessionario”,

- con riguardo al 2002 è provato che il titolare della Due Svet era
consapevole di partecipare ad una frode carosello, risultando ciò sia
dalle intercettazioni, sia dalla statuizione relativa all’accertamento
su quell’anno;

tale pluralità di elementi tributano apparente consistenza

all’assunto fatto valere dall’ufficio, in particolare offrendo riscontro

contribuente tanto più a fronte della necessità di una valutazione
globale del complesso indiziario, che vede la Due Svet al centro
delle operazioni poste in essere da oltre 20 società cartiere, che la
CTR ha invece inspiegabilmente omesso od insufficientemente ed
illogicamente considerato (in ispecie, quanto alla spiegazione
fornita dalla CTR in relazione al deposito in locali non direttamente
della contribuente, restando del tutto omessa ogni considerazione
sul ruolo ricoperto dal trasportatore-depositario) o valutato privo di
rilievo pur a fronte della continuità tra le condotte univocamente
accertate (e di cui il contribuente era consapevole) e quelle
successive, attribuendo, per contro, rilevanza ad elementi di scarsa
significatività e con una inversione logica del ragionamento
(l’esistenza di un vantaggio va apprezzata in relazione alla frode
ove realizzata e non alle apparenti operazioni poste in essere, in sé
prive di autonoma incidenza), in tal modo venendo meno all’obbligo
di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente
ed esponendo perciò la decisione da essa adottata ad un vulnus
motivazionale che ne giustifica la cassazione;
– passando alle altre doglianze, il primo ed il secondo motivo, da
trattare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono pure
fondati avendo la CTR in termini del tutto acritici recepito l’esito
della disposta archiviazione penale, con ciò non solo errando in
diritto attesa la diversità del regime probatorio tra giudizio
tributario e giudizio penale, ma anche omettendo la necessaria
autonoma valutazione del provvedimento (tra l’altro una mera

documentale all’interposizione e alla relativa consapevolezza della

archiviazione,

neppure

suscettibile

di

produrre

effetti

incontrovertibili) e, in ispecie, il tenore della richiesta del PM a cui il
GIP ha aderito (e riprodotta in osservanza del principio di
autosufficienza dall’Agenzia delle entrate), ancorata alla
partecipazione alla procedura di adesione ex art. 9, I. n. 289 del
2002 e non alla mancanza di consapevolezza dell’indagato;

– in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con
rinvio, anche per le spese, innanzi alla CTR competente in diversa
composizione, per un nuovo esame;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il
quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla CTR della Puglia in diversa composizione.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2017

– il quarto motivo resta assorbito;

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