Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30834 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 26/11/2019), n.30834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3401-2018 proposto da:

P.A., rappresentati e difesi dall’avvocato MARA MANFREDI,

FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1582/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il signor P.A. ha impugnato, sulla scorta di due motivi, il decreto col quale la corte d’appello di Perugia gli ha riconosciuto la somma di Euro 1.250 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed ha posto le spese di lite, liquidate in Euro 405 oltre accessori, a carico del convenuto Ministero della Giustizia, distraendole in favore dei difensori antistatari del medesimo sig. P., gli avvocati Mara Manfredi e Ferdinando Emilio Abbate;

che con il primo motivo – riferito alla violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, – il ricorrente lamenta l’esiguità dell’importo, di Euro 500 per anno, liquidato dalla corte territoriale a titolo di equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo presupposto;

che con il secondo motivo – riferito alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. n. 55 del 2014 – il ricorrente si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate;

che il Ministero intimato ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’8 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

Considerato:

che, quanto al primo motivo, va premesso che la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis – inserito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 – non si applica, ratione temporis, nel presente giudizio, in quanto quest’ultimo risulta introdotto con ricorso depositato il 30 marzo 2012 (cfr. Cass. 19897/2014, ove si è precisato che “le disposizioni in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (nella specie, l’art. 2 bis, comma 3, aggiunto alla L. 24 marzo 2001, n. 89, sulla misura massima dell’indennizzo), non hanno natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, ma si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione”);

che, conseguentemente, era onere della corte territoriale motivare le specifiche ragioni che, nella specie, giustificassero lo scostamento dai parametri CEDU (per l’affermazione che: “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli” si veda Cass. 8471/12; in termini, Cass. 17922/10, Cass. 23034/11 e, da ultimo Cass. 7616/19);

che peraltro, nella specie, tale onere è stato sufficientemente, ancorchè implicitamente, assolto con riferimento alla “effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto”, là dove la corte territoriale, dopo aver riportato lo svolgimento di tale processo (pag. 3, primo capoverso, della sentenza), ha fatto riferimento alla necessità di contemperare la serietà dell’indennizzo con detta “effettiva consistenza” (pag. 4, righi 1 e 2, della sentenza);

che pertanto il primo motivo va rigettato;

che, per contro, va accolto il secondo motivo;

che infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17);

che, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 1.100 a 5.200), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014;

che, infatti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di Euro 510 per la fase di studio, di Euro 510 per la fase introduttiva, di Euro 945 per la fase istruttoria e di Euro 810 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto ministeriale;

che è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l’espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 5 del 2014, art. 4, comma 1 “diminuzione di regola fino al 70%”, va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l’importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19);

che pertanto il decreto gravato va cassato in relazione al secondo motivo di ricorso;

che, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, dovendosi determinare il compenso dei difensori dell’odierno ricorrente per il giudizio davanti alla corte di appello applicando, in ragione della speciale semplicità dell’affare, la massima percentuale di riduzione praticabile ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e, quindi, liquidandolo in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11; con distrazione in favore degli avvocati Mara Manfredi e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosene antistatari;

che, in ragione del rigetto del primo motivo di ricorso, le spese legali del giudizio di legittimità vanno compensate per metà e poste per il residuo a carico del Ministero;

che tali spese vanno liquidate nel minimo, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore dell’odierno ricorrente nell’importo complessivo di Euro 1.198,50, oltre spese generali, accessori e spese vive per Euro 8,00, distratte in favore degli avvocati Mara Manfredi e Ferdinando Emilio Abbate.

Dichiara compensate per metà le spese del giudizio di cassazione e condanna il Ministero intimato al pagamento in favore del ricorrente della metà di tali spese, liquidandole, già dimidiate, in Euro 450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori; con distrazione in favore degli avvocati Mara Manfredi e Ferdinando Emilio Abbate.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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