Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30833 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 26/11/2019), n.30833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26499-2015 proposto da:

M.E.M., Eleonora Immobiliare Srl, D.S.M.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Prisciano 42, presso lo

studio dell’avvocato Silvio Galluzzo, che li rappresenta e difende;

– ricorrente e controric. incid. –

contro

Condominio Via (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Clodia 167, presso lo studio dell’avvocato

Giampietro Pomanti, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia

Perugini;

– controric. e ric. incid. –

avverso la sentenza n. 2206/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale di Roma con sentenza del 14 ottobre 2009 aveva accolto la domanda di manutenzione nel possesso proposta dal Condominio di via (OMISSIS) nei confronti di Eleonora Immobiliare s.r.l., D.S.M. e M.E.M. ed avente ad oggetto le turbative da queste ultime poste in essere impedendo l’accesso degli operai della ditta incaricata e l’installazione dei ponteggi nella parte esclusiva della società Eleonora Immobiliare al fine di consentire l’esecuzione di opera sui muri perimetrali, parti comuni del Condominio;

– inoltre, le resistenti erano state ritenute responsabili di aver posteggiato l’autovettura Bianchina in modo tale da ostacolare alle maestranze della ditta incaricata dei lavori condominiali l’accesso alla chiostrina;

– all’accertamento delle suddette molestie possessorie aveva fatto seguito la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni liquidati in Euro 14.350,00;

-proposto appello da parte delle resistenti, la Corte d’appello ha accolto parzialmente l’impugnazione e respinto la domanda di risarcimento dei danni, confermando nel resto la decisione gravata;

– con ricorso tempestivamente notificato il 5/11/2015 Eleonora Immobiliare s.r.l., D.S.M. e M.E.M. hanno chiesto la cassazione della sentenza d’appello depositata l’8/4/2015 sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c., cui resiste il Condominio che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 113,228c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 3 e degli artt. 1170, 2730, 2732, 2733 e 2697 c.c., per avere la sentenza disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata sin dall’inizio del giudizio, sull’assunto che la pretesa turbativa avrebbe avuto ad oggetto parti di proprietà esclusiva della “Eleonora Immobiliare s.r.l.”;

– la conclusione del giudice di prime cure, confermata seppure con diversa argomentazione dal giudice d’appello, era stata incentrata sull’accertato rifiuto delle resistenti a consentire l’accesso delle maestranze e l’installazione di quanto necessario per l’esecuzione dei lavori condominiali sui muri perimetrali così come l’accesso alla chiostrina condominiale;

– detta statuizione veniva censurata perchè, ad avviso delle ricorrenti, era indimostrata e fondata su argomentazioni che rivelavano la violazione delle norme sulla confessione, non essendo state correttamente valutate le dichiarazioni rese dall’amministratore del condominio: quest’ultimo, cioè, aveva sostenuto che non potevano essere usati dei ponteggi per la ristrutturazione del muro condominiale nella parte corrispondente al giardino della Eleonora Immobilare e che era stato, invece, utilizzato un diverso macchinario denominato “Ragno”;

– tali dichiarazioni erano state (erroneamente) ritenute dalla corte d’appello quale frutto di equivoco riscontrabile dall’esame delle testimonianze e confermato dal ctu che, investito del quesito relativo alla possibilità o meno di eseguire le opere sulle mura perimetrali senza accedere alla proprietà esclusiva delle resistenti, aveva concluso per la necessita di installare ponteggi o sistemi elevatori;

– parte ricorrente censura, altresì, la conclusione del giudice distrettuale con riguardo alla turbativa riguardante l’accesso alla chiostrina, ritenuta esistente alla stregua delle testimonianze O. e S. nonchè delle fotografie in atti;

– il motivo è infondato;

– va preliminarmente messo in evidenza che la censura solo formalmente appare imperniata sulla violazione di legge mentre, in realtà, attinge la conclusione di merito del giudice denunciandone la motivazione;

– ciò posto, essa non considera la complessiva ratio decidendi utilizzata dal giudice distrettuale per confermare l’esito del giudice di prime cure senza ricorrere al principio di non contestazione ed, invece, valorizzando le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali e la ctu;

– in questo contesto, le considerazioni svolte dalla corte romana sul contenuto delle dichiarazioni rese dall’amministratore del condominio, seppure non del tutto comprensibili, non sono decisive laddove le qualificano come errate e frutto di un equivoco (cfr. pag. 4, prime due righe);

– ciò in quanto il giudice del gravame ha correttamente inteso il contenuto della turbativa di cui si lamentava il Condominio e la sua effettiva esistenza;

– infatti, sempre a pag. 4 della sentenza impugnata, la corte dà atto che all’esito della ctu è stato chiaramente accertato che per l’esecuzione dei lavori condominiali era necessario installare “ponteggi o sistemi elevator” sul giardino di proprietà delle resistenti e che il rifiuto da queste ultime opposto all’installazione del cd. “ragno”era venuto meno solo a seguito dell’emissione del provvedimento interdittale del settembre 2005;

– in altri termini, il richiamo alla necessità dei ponteggi ovvero, in alternativa, si sistemi elevatori quale appunto è il macchinario denominato “ragno” cui le stesse ricorrenti riconoscono essersi fatto ricorso, consente pertanto di meglio comprendere come le considerazioni della corte in ordine alle affermazioni dell’amministratore non siano in grado di inficiare la fondatezza della conclusione sostanziale del giudice d’appello;

– al medesimo esito appare destinata la censura avente ad oggetto la valutazione operata circa l’ostacolo frapposto all’ingresso degli operai dall’autovettura Bianchina, atteso che che l’asserita violazione dell’onere della prova, in realtà, mira a porre in discussione la conclusione di merito che – come si è sopra visto- si fonda, non su presunzioni, come sostenuto dalle ricorrenti, ma su deposizioni testimoniali e documentazione fotografica;

– passando all’esame del ricorso incidentale con il primo motivo il Condominio censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni;

– il motivo è infondato;

– la corte territoriale, preso atto che il giudice di prime cure aveva riconosciuto l’importo di Euro 14.350,00 per danni connessi al maggior aggravio alle parti comuni interessate dai lavori edili in conseguenza della dilazione nell’esecuzione dei lavori dovuta al comportamento dei resistenti (cfr. pag. 6 della sentenza), ha ritenuto che detto danno non fosse adeguatamente provato non reputando convincente il generico riferimento contenuto nella ctu e la documentazione acquisita;

– ebbene, tale ratio decidendi non risulta attinta dalla censura che, invece, si concentra sul ritenuto difetto di legittimazione in capo al condominio rispetto ad eventuali danni patiti dai singoli condomini;

– si tratta, peraltro, di un assunto che esprime un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. 23065/2009; id. 22656/2010; si veda nello stesso senso, seppure da una diversa prospettiva, Cass. 2496/2018 che riconosce tale legittimazione nel caso di danni riguardanti l’intero edificio condominiale e i singoli appartamenti) e, pertanto, la censura è infondata;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 96 c.p.c., per non avere la corte d’appello accolto l’appello incidentale proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la relativa domanda;

– la corte d’appello ha confermato con diffusa motivazione sull’insussistenza della prova dei relativi presupposti, sia con riguardo all’an che al quantum, sottolineando la genericità della censura sollevata con l’appello (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza);

– a fronte di ciò anche la richiesta di cassazione appare inammissibile per insuperabile difetto di specificità, limitandosi il motivo a riproporre la domanda senza illustrare le ragioni per le quali si assume l’illegittimità della decisione censurata;

– da ultimo appare assorbita, in ragione dell’esito dei due motivi del ricorso incidentale, la doglianza sulla compensazione delle spese operata in sede di appello stante la reciproca soccombenza per il ritenuto l’accoglimento solo parziale dell’appello principale proposto dagli odierni ricorrenti principali;

– in conclusione, dunque, l’esito sfavorevole di entrambi i ricorsi giustifica in ragione della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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