Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30833 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30833 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 21875/2010 R.G. proposto da
Consulenze Alimentari Spa in liquidazione,

rappresentata e

difesa dall’Avv. Prof. Francesco d’Ayala Valva e dall’Avv. Massimo
Turchi, elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma viale
Parioli n. 43, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 73/06/09, depositata il 8 luglio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– Consulenze Alimentari Spa in liquidazione impugna per
cassazione la decisione della CTR dell’Emilia Romagna in epigrafe
che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto
legittimo l’avviso di accertamento emesso per indebita detrazione

Data pubblicazione: 22/12/2017

_
Iva per l’anno 2001 derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni
^

soggettivamente inesistenti in relazione all’acquisto di una partita
di tonno dalla società Ternnoedile Srl, in realtà solo fittiziamente
interposta, trattandosi di operazione avvenuta con la Sie Spa,
assumendo con tre motivi:
– (a) la violazione degli artt. 1388 e 1398 c.c., 19, d.P.R. n. 633 del

da soggetto che dichiarava di agire in nome e per conto del
venditore, sicché l’operazione non era soggettivamente inesistente;
– (b) insufficiente ed illogica motivazione e travisamento dei fatti in
ordine alla consapevole partecipazione alle manovre fraudolente;
– (c) violazione dell’art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi in
tema di indetraibilità dell’Iva attesa la mancanza di prove
dell’irregolarità dell’operazione fiscale e dell’elemento psicologico,
nonché per aver la CTR ritenuto irrilevanti le modalità e le finalità
dell’operazione economica sottostante all’emissione delle false
fatturazioni, dirette ad assolvere finalità extrafiscali;
CONSIDERATO CHE
– il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in quanto
strettamente connessi, sono infondati;
– la tematica della detraibilità dell’IVA, nel caso di fatturazione per
operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) o per
operazioni comunque iscritte in un meccanismo negoziale attuato
allo scopo di frodare il fisco (comunemente dette “frodi carosello”),
è stata oggetto di numerose decisioni di questa Corte, che hanno
investito – alla luce di ripetuti interventi della Corte di Giustizia che cosa deve essere provato e come è ripartito l’onere della prova
tra fisco e contribuente (tra le tante v. Cass. n. 20059 del 2014,
Rv. 632476, Cass. 24426 del 2013, Rv. 629419, Cass. 23074 del
2012, Rv. 625037; v. Corte di Giustizia, in C-285/11, Bonik; Corte
di Giustizia, in C-277/14, Ppuh, par. 50);

1972 per aver trascurato che la compravendita era stata conclusa

- in particolare, incombe sull’amministrazione tributaria provare,
sia pure anche solo in base a presunzioni, gli elementi oggettivi che
il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio,
sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza,
che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della
relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè

sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e
mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente,
mentre, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente
fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona
fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero
effettivamente rifornite dalla società cedente;
– la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati,
senza che, per contro, ricorra la contestata violazione dei principi in
tema di rappresentanza;
– la sentenza impugnata, infatti, non si è limitata ad escludere la
ricorrenza di un mandato a favore del sig. Amore, amministratore
della Sie, ad agire in nome e per conto della Tecnoedile, attesa, del
resto, l’assenza di alcun riscontro in tal senso, ma ha valutato gli
elementi probatori introdotti nel giudizio come idonei comprovare
l’assunto dell’Agenzia delle entrate, rilevando, in particolare, che:
– la Sie ed il suo amministratore Sig. Patrizio Amore aveva trattato
direttamente la vendita con la Consulenze Alimentari Spa (all’epoca
Panini Spa), anche con un incontro presso gli uffici della Sie;
– entrambe le società operavano nel medesimo settore di vendita
alimentare, mentre la società Termoedile operava esclusivamente
in quello edilizio;
– la società Termoedile era stata introdotta nell’operazione dal sig.
Amore nel corso delle trattative;

che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale

- essa, inoltre, nonostante non avesse le disponibilità finanziarie
per acquistare la merce, aveva ugualmente effettuato l’acquisto (e
la Sie la vendita)
-“l’ordine emesso dalla Panini è stato intestato alla Termoedile
anche se indirizzato al sig. Amore della Sie”; anche la successiva
rivendita è stata sempre contrattata dal sig. Amore;

con intestazione a Termoedile;
– la scheda contabile pur intestata alla Termoedile

“riporta il

numero di telefono cellulare del sig. Amore e luogo di destinazione
lo stabilimento della Sie”;
– la Termoedile neppure sapeva “chi fossero gli acquirenti della
merce perché gli stessi caricavano direttamente la merce presso gli
stabilimenti della Sie” con rapporto diretto con il rappresentante di
quest’ultima;
– la CTR ne ha concluso, con motivazione logica e coerente, che
l’intera operazione integrasse i presupposti della fatturazione di
operazioni soggettivamente inesistenti, con la Termoedile quale
soggetto meramente interposto, e piena consapevolezza da parte
della contribuente, e ciò tanto più atteso che “il materiale è stato
tutto ritirato presso i magazzini della Sie come dimostrato dalle
indagini della

G.d.F.

presso lo spedizioniere-depositario

L’AUTOFRIGO utilizzato da Panini per il trasporto/deposito del
tonno negli anni 2001 e 2002” con una apparente controparte
operante in un settore affatto differente a quello suo proprio ed
assente nelle più basilari fasi dell’operazione economica;
– né ha rilievo, come pure rilevato dal giudice d’appello, che la
contribuente

avesse

ulteriori

moventi,

anche

extrafiscali,

nell’emettere fatture per operazioni inesistenti derivandone, in ogni
caso, l’inesistenza del diritto alla detrazione Iva;
– il secondo motivo è inammissibile risultando la doglianza, in
realtà, più diretta a fornire una interpretazione contrapposta a

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– le fatture, originariamente intestate alla Sie, erano state corrette

quella del giudice di merito, che, al di là delle espressioni utilizzate,
è rimasto ancorato ai dati di fatto desunti dall’accertamento
operato, in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione
dei fatti da parte della Corte;
– il ricorso va rigettato e le spese regolate per soccombenza;
P.Q. M.

spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle
entrate che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2017
Il Presidente
Ernestino Luigi Bruschetta

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle

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