Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30832 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 28/11/2018), n.30832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12996-2016 proposto da;

COMUNE di STIGNANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARNUCCIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARBARA ORIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 20/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Stignano contro la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda proposta da B.M.R., coniuge superstite di O.F., volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal marito nonchè del decesso di quest’ultimo, con la condanna del Comune alla corresponsione dell’equo indennizzo;

la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse stata proposta dalla B. in qualità di coerede, e dunque iure successionis, e non invece iure proprio,

contro la sentenza, il Comune di Stignano propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la B.;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

entrambi i motivi di ricorso – dedotti, il primo, sotto il profilo della violazione degli artt. 99,101 e 112 c.p.c., e, il secondo, degli artt. 112 e 437 c.p.c. sono in parte infondati e in parte inammissibili;

la corte territoriale ha fatto piana applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui nell’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione il giudice di merito deve attenersi non già al tenore letterale degli atti in cui le domande sono contenute bensì al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante; al riguardo ha esaminato non solo il ricorso giudiziario ma anche l’intero procedimento amministrativo che lo ha preceduto (richiamato nel ricorso giudiziario) ed in cui la B. ha agito in qualità di coerede, unitamente ai figli; ha quindi ritenuto che il riferimento alla sua qualità di coniuge superstite, contenuto nel ricorso ex art. 414 c.p.c., fosse frutto di una svista che non ha inciso sulla reale veste di coerede nella quale la ricorrente ha agito, rilevando altresì che il coniuge superstite è, nella successione legittima, uno dei coeredi sicchè la locuzione adoperata non può di per sè essere ritenuta dirimente ai fini della qualificazione della domanda come proposta iure proprio o iure hereditatis;

la Corte ha poi rigettato il motivo di gravame riguardante il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad agire per l’intero credito, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 24.657/2007 e, nel contempo, sottolineando che lo stesso Comune non aveva contestato la qualità di coerede della B., avendo dedotto quale motivo di appello che la stessa non poteva agire per ottenere il pagamento dell’intero credito, bensì solo per la quota a lei spettante;

la ricorrente, senza peraltro trascrivere nè depositare unitamente al ricorso per cassazione l’atto introduttivo del giudizio – così violando il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dettati al fine di assicurare la specificità dei motivi di ricorso – oppone all’interpretazione resa dal giudice di merito una sua diversa e più appagante interpretazione della domanda, sollecitandone una inammissibile rivisitazione da parte del giudice di legittimità;

con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui la parte assume che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto accettato il contraddittorio da parte dello stesso Comune sulla domanda proposta dalla Barillao in qualità di erede, esso è inammissibile in quanto investe un’affermazione della corte territoriale che non scalfisce la precedente ratio decidendi essendo piuttosto fatta per corroborarla e pertanto rende la parte priva di interesse ad impugnarla (Cass. del 10/04/2018, n. 8755; Cass.18/12/2017, n. 30354);

dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, e comporta l’obbligo del versamento di un ulteriore importo, pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.000 per compensi professionali e Euro, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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