Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30832 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30832 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 20515/2010 R.G. proposto da
Due Svet Sri, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Ranieri,
con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi, in Roma via
Cosseria n. 2, giusta procura speciale notarile;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 27/14/10, depositata il 17 marzo 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– Due Svet Srl impugna per cassazione la decisione della [TR dona

Puh in ehigrare che aveva ritenuto legittimo l’avviso di
accertamento per indebita detrazione Iva per l’anno 2005 in
relazione a fatture emesse per operazioni soggettivamente
inesistenti aventi ad oggetto la compravendita di telefoni cellulari

Data pubblicazione: 22/12/2017

operata nell’ambito di una frode carosello con diverse società
cartiere, assumendo con quattro motivi:
– (a) la violazione degli artt. 19, d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c. e
112 c.p.c. per aver la CTR ritenuto indetraibile l’Iva, nonostante
l’effettività delle operazioni, sulla base di meri indizi, comunque
accertati e addotti dall’Amministrazione e, dunque, irrilevanti,

senza che, inoltre, vi fosse la prova della consapevolezza della
frode, accertata solo in via presuntiva, da ritenersi non consentita;
– (b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo, identificato nell’aver ritenuto l’amministratore della
Point Communication Srl un mero interposto;
– (c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo, per aver ritenuto rilevante, ai fini della fondatezza
della pretesa, fondata su meri e irregolari elementi presuntivi,
l’asserita denuncia penale dell’amministratore della Due Svet Srl;
– (d) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo, per aver la CTR ritenuto esclusa la buona fede del
legale rappresentante della società contribuente;
– l’Agenzia delle entrate deduce l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso;
CONSIDERATO CHE
– è infondata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366, n. 2, c.p.c.: l’omissione del solo
numero della sentenza impugnata (n. 27) non determina, infatti,
una incertezza tale da renderne impossibile l’identificazione attesa
l’indicazione dell’autorità (e della sezione) che ha emesso il
provvedimento, la data di pronuncia e di pubblicazione nonché la
riproduzione del dispositivo della decisione stessa;
– passando all’esame del ricorso, il primo e il quarto motivo, da
esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi,
sono infondati;

nonché contrastati dalla documentazione contabile della società,

- premesso che è privo di ogni pertinenza il richiamo, operato, nella
rubrica del primo motivo, all’art. 112 c.p.c., la tematica della
detraibilità dell’IVA, nel caso di fatturazione per operazioni
inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) o per operazioni
comunque iscritte in un meccanismo negoziale attuato allo scopo di
frodare il fisco (comunemente dette “frodi carosello”), è stata

– alla luce di ripetuti interventi della Corte di Giustizia – che cosa
deve essere provato e come è ripartito l’onere della prova tra fisco
e contribuente (tra le tante v. Cass. n. 20059 del 2014, Rv.
632476, Cass. 24426 del 2013, Rv. 629419, Cass. 23074 del 2012,
Rv. 625037; v. Corte di Giustizia, in C-285/11,

Bonik; Corte di

Giustizia, in C-277/14, Ppuh, par. 50);
– in particolare, incombe sull’amministrazione tributaria provare,
sia pure anche solo in base a presunzioni, gli elementi oggettivi che
il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio,
sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza,
che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della
relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè
che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale
sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e
mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente,
mentre, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente
fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona
fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero
effettivamente rifornite dalla società cedente;
– nella specie, la decisione impugnata si è attenuta ai principi sopra
enunciati, individuando il punto nodale per qualificare le operazioni
poste in essere come soggettivamente inesistenti – e tratti dal pvc,
il quale, per i fatti in esso descritti, costituisce atto assistito da fede
privilegiata – nel fatto che “la società in questione ha avuto quasi
sempre rapporti con titolari di ditte che non avevano una struttura

oggetto di numerose decisioni di questa Corte, che hanno investito

d’impresa, una fissa dimora ed erano reperibili ed erano state
istituite solo per brevissimi periodi”, con specificazione, per tutte le
imprese (individuali o società) coinvolte, le plurime risultanze che
comprovavano, rispetto ad ognuna, il carattere fittizio e la loro
natura di cartiera, nonché, per talune di esse (ad esempio Garonne
Alessandro, la D’Afa Sri, la MTP Sri), il particolare coinvolgimento

di interposizioni;
– anche sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità da parte del
contribuente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, sulla sostanziale
inesistenza del proprio contraente, la valutazione operata dal
giudice d’appello è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, né
palesa insufficienze o incongruità poiché pone in evidenza che i fatti
accertati – ossia, la complessità delle operazioni, la pluralità dei
soggetti coinvolti, anche gestiti da soggetti con precedenti penali o
di inaffidabili competenze (dunque carenti di condizioni
indispensabile per orientarsi sulle complesse regole che assistono il
mercato europeo), gli artifici realizzati quali l’indicazione di un
“valore imponibile delle merci fatturate sommate alla relativa Iva è
di poco superiore al prezzo indicato nelle fatture d’acquisto ricevute
dai fornitori comunitari”

con una sostanziale immissione sul

mercato di un rilevante flusso di beni sottocosto – “non solo fanno
presumere che la Due Svet fosse a conoscenza degli accordi illegali
o illeciti esistenti nelle varie cartiere”

ma che, anzi, la stessa li

abbia “ricercati, rischiando consapevolmente di perdere il proprio
diritto alla deduzione dell ‘Iva”;
– correttamente, inoltre, la CTR ha tratto, con propria autonoma ed
argomentata disamina, ulteriori elementi di convincimento sia
dall’avvenuta archiviazione in sede penale, rilevandone l’ininfluenza
perché motivata dalla partecipazione alla procedura di adesione ex
art. 9, I. n. 289 del 2002 e non per mancanza di consapevolezza
dell’indagato, sia dalla sentenza di condanna n. 1079 del 2009 del

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nelle operazioni perché partecipi anche a fenomeni di una pluralità

Tribunale di Livorno, che, per contro, ha accertato l’effettività dei
fatti basati sulla frode carosello;
– né, infine, può ritenersi inidonea la prova presuntiva, il cui
fondamento, del resto, è posto direttamente dalla legge e, nella
specie, dall’art. 39, primo comma, lett. c) e d), d.P.R. n. 600 del
1973;

stato dedotto ed allegato dal ricorrente, il quale, dunque, non ha
soddisfatto l’onere probatorio su esso incombente;
– inammissibili, infine, sono le doglianze, esposte nell’articolazione
del primo motivo in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso di
accertamento e all’asserita mancata produzione del pvc nel giudizio
non essendosi neppure – al di là della novità delle questioni e della
totale carenza di autosufficienza delle deduzioni – tradotte in un
autonomo motivo di ricorso;
– i motivi secondo e terzo sono parimenti infondati: le relative
circostanze, infatti, sono meramente accessorie e non decisive,
sicché le doglianze restano destituite di fondamento;

il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate per

soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle
entrate che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2017

– sotto altro versante, poi, nessun contrario elemento di prova è

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