Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30830 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30830 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 18726/2010 R.G. proposto da
Mocerino di Mocerino Pasquale & C. Snc, Mocerino Sabatino,
Mocerino Raffaele (nato ad Acerra, il 29 giugno 1957) e
Mocerino Raffaele (nato a Maddaloni il 3 agosto 1981),
rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Pollo-Poesio e dall’Avv.
Valerio Alfonsi, con domicilio eletto presso l’Avv. Massimiliano
Rosai, in Roma via Giorgio Morpurgo n. 16, giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate
– intimata contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 179/31/09, depositata il 29 luglio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE

Data pubblicazione: 22/12/2017

- la società Mocerino di Mocerino Pasquale & C. Snc e i relativi soci
impugnano per cassazione la decisione della CTR della Campania in
epigrafe che aveva ritenuti fondati gli avvisi di accertamento, per
Iva, Irpef ed Irap per gli anni 2003 e 2004, in relazione a fatture
emesse per operazioni oggettivamente inesistenti con riguardo alla
realizzazione di lavori effettuati presso lo stabilimento della

assumendo con tre motivi:
– (a) il difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., sull’accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle
entrate sulla ripresa a tassazione delle fatture emesse dalla
Casablanca Haus Sri, per euro 300.000,00, relative ai lavori edili
asseritamente inesistenti;
– (b) violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727 e
2729 c.c., 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per aver
ritenuto oggettivamente inesistenti i lavori edili sullo stabilimento in
ordine alle fatture nn. 1 e 2 del 2003 emesse dalla Casablanca
Haus Sri, doglianza che ripropone anche per insufficiente o
inadeguata motivazione;
– (c) violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727 e
2729 c.c., 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per aver
ritenuto oggettivamente inesistente l’acquisto di una macchina
pelatrice a rulli Sormac, con conseguente ripresa a tassazione
dell’importo di 97.000,00 euro, doglianza che ripropone anche per
insufficiente e contraddittoria motivazione;
CONSIDERATO CHE
– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei
confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti
gradi di giudizio e, comunque, difettante di legittimazione,
spettando essa, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle
Agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio
2001, data di operatività della disciplina;

Mocerino Snc, nonché per l’acquisto di una macchina pelatrice,

- passando all’esame del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle
entrate, il primo motivo è infondato;
– la CTR, in ordine alla ripresa a tassazione delle fatture per i lavori
edili perché oggettivamente inesistenti, ha affermato: “la Guardia
di Finanza di Avezzano ha effettuato una verifica fiscale nei
confronti della Casablanca Haus srl esercente costruzioni edili con

accertato che in relazione ai lavori effettuati presso lo stabilimento
della Mocerino snc si è avvalsa della collaborazione di società che
risultano aver emesso fatture per operazioni inesistenti. In tal
modo ha utilizzato le predette fatture riportandole nella propria
contabilità … la Guardia di Finanza osserva che «è ragionevole
ritenere» che a sua volta anche le fatture, emesse dalla Casablanca
nei confronti della società appellante, siano state quantomeno
gonfiate, precisa che non è stato possibile stabilire l’esatto importo
ma che presso l’abitazione del sig. Scenna Antonio è stata
rinvenuta documentazione extracontabile tra cui un foglio
manoscritto con a fianco la scritta «fittizi»”;
– il giudice d’appello, dunque, ha espressamente considerato la
specifica contestazione, ha indicato i fondamenti probatori a
sostegno della pretesa fiscale, e, quindi, ha accolto l’appello
incidentale dell’Agenzia delle entrate, sicché non sussiste il dedotto
vizio di omessa motivazione;
– quanto al secondo motivo va preliminarmente escluso che la
congiunta indicazione dei vizi di violazione di legge e di motivazione
ne determini l’inammissibilità poiché la doglianza, nello svolgimento
del motivo, è integralmente articolata sulla violazione di legge;
– il motivo, peraltro, è infondato;
– ad avviso dei ricorrenti, la CTR avrebbe fondato il proprio
convincimento, circa la legittimità e fondatezza degli atti impositivi,
quanto all’IVA indebitamente detratta in relazione a fatture emesse
per operazioni oggettivamente inesistenti con riguardo ai lavori
3

sede in S. Benedetto del Tronto; al termine del controllo è stato

-A

edili, su elementi inidonei a costituire fonte di presunzioni fornite
dei requisiti della gravità della precisione e della concordanza;
– nella determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’art. 19 del
d.P.R. n. 633 del 1972, non si relaziona, invero, alla formale
corresponsione dell’imposta, che il soggetto passivo afferma a sua
volta assolta o dovuta per l’acquisto di beni o servizi nell’esercizio

che tale imposta corrisponda ad operazioni effettivamente poste in
essere e ad essa soggette, in coerenza con quanto prescritto dagli
artt. 17 e 20 della sesta Direttiva del Consiglio CEE n. 77/388 e del
principio affermato dalla Corte di Giustizia (v. ad esempio sentenza
13 dicembre 1989, C-342/87);
– ne deriva che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’indebita
detrazione per operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di
provare che l’operazione non è stata posta in essere, indicandone i
relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, raggiunta
la quale incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva
esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697 c.c.
(v. Cass. n. 25778 del 2014; Cass. n. 9108 del 2012);
– orbene, la CTR, nella motivazione, ha esposto gli elementi di
carattere presuntivo – e che rivestono indubbiamente i requisiti di
gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma succitata posti a fondamento dell’accertamento fiscale e precisamente:
– la Casablanca Haus Srl in relazione ai lavori effettuati presso lo
stabilimento della Mocerino si è avvalsa di società che avevano
emesso fatture per operazioni inesistenti;
– le fatture emesse dalla Casablanca alla Mocerino erano gonfiate e
ciò risultava da documentazione extracontabile, ossia un foglio
manoscritto con l’apposizione della scritta “fittizi”;
– nessun elemento di prova in senso contrario risulta, per contro,
prodotto dalla società Mocerino Snc, essendo stata invocata – con
carenza di autosufficienza attesa la riproduzione di un limitato

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dell’impresa, ma richiede che l’Iva sia effettivamente dovuta, e cioè

frammento – solo una asserita perizia, in sé comunque inidonea ad
attestare l’effettività del maggiore intervento;
– è poi irrilevante che in sede penale sia stata pronunziata, per i
medesimi fatti, sentenza di non luogo a procedere atteso che “in
materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di
cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di

ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che
fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel
processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art.

7,

comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece,
anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una
pronuncia penale di condanna” (v. Cass. n. 16262 del 2017);
– ne deriva che, fondatamente, è stata ritenuta l’inesistenza della
prestazione per il corrispondente valore delle fatture emesse, senza
che assuma rilievo che i restanti lavori siano stati invece eseguiti e
che quindi l’opera, in relazione agli altri interventi, sia stata portata
a termine;
– il terzo motivo, infine, pur ammissibile nonostante la congiunta
indicazione dei vizi di violazione di legge e di motivazione, poiché le
doglianze, nel successivo svolgimento, sono distintamente trattate,
è infondato per entrambi i profili;
– quanto alla dedotta violazione di legge, infatti, l’accertamento,
come emerge dalla sentenza impugnata, si fonda su elementi
idonei attesa, da un lato, la disponibilità della macchina da parte
della società e, dall’altro, la sua pacifica mancata registrazione e
contabilizzazione, da cui la legittimità dell’alterità della provenienza
della stessa;
– quanto all’asserito vizio di motivazione per l’omessa valutazione
della documentazione asseritamente prodotta dalla ricorrente,
attesa, da un lato, l’assente riproduzione di gran parte della
documentazione indicata, senza neppure alcuna precisazione della
5

condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali,

sede e del momento in cui essa sarebbe stata prodotta, in
violazione, dunque, dell’art. 366, n. 6 c.p.c., e, dall’altro, l’assenza
di decisività, in quanto insuscettibile di dimostrare ineludibilmente
l’effettività dell’operazione commerciale, della mera dichiarazione
(di cui, parimenti, non è stata precisata la sede e il momento di
produzione nel corso del giudizio) del 14 dicembre 2006 del legale

ossia sopravvenuta ad oltre tre anni dall’asserita vendita;
– il ricorso va pertanto rigettato;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il
Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto
contro l’Agenzia delle entrate.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2017

rappresentante della SPS Srl, società asseritamente importatrice,

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