Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3083 del 17/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3083 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

,,,0 4

ORDINANZA

Z6-4 c

sul ricorsa 21794-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5,
presso lo studio dell ‘avvocato ROSARIO MANZO, che la rappresenta
e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
YASELLI DIANA;
– intimata avverso la sentenza n. 81/9/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 7/11/2012, depositata il
21/03/2013;

53—A

Data pubblicazione: 17/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARA CCIOLO .

Ric. 2013 n. 21794 sez. MT – ud. 13-01-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello di Yaselli Diana -appello proposto
contro la sentenza n.492/08/2010 della CTP di Salerno che aveva già respinto il
ricorso della contribuente – ed ha così annullato il provvedimento di fermo di
beni mobili registrati (notificato il 4.1.2010) adottato in relazione al mancato
adempimento di una cartella esattoriale (recante un allegato riferito ad un ruolo
per tassa di registro ed INVIM), provvedimento impugnato sulla scorta
dell’assunto che detta cartella non era mai stata notificata e che perciò faceva
difetto il titolo impositivo, essendosi prescritta la pretesa tributaria.
La predetta CTR —dopo avere evidenziato che la convenuta Equitalia SUD spa
era rimasta contumace in primo grado e con la sua assenza aveva confermato le
prospettazioni di parte ricorrente- ha motivato la decisione nel senso il giudice di
primo grado aveva rilevato d’ufficio la questione della mancata allegazione del
dettaglio delle cartelle e della conseguente impossibilità di stabilire la natura
tributaria o meno del credito (ragione per la quale aveva adottato la pronuncia di
rigetto) ed aveva perciò violato l’art.101 comma 2 cpc con l’omettere di
sottoporre detta questione alle parti, perciò impedendo alle parti medesime di
sopperire al difetto anche invocando l’esercizio dei poteri officiosi ex art.7 del
D.Lgs.546/1992. Per effetto della nullità della sentenza di primo grado, il
giudice di appello tornava a considerare che la cartella alla quale faceva
riferimento il preavviso di fermo non risultava essere stata notificata e riteneva

Ricorso n. 21794 R.G.

Pagina 3

letti gli atti depositati,

che, incombendo tale prova sulla concessionaria , si doveva annullare il fermo,
appunto perché emesso in carenza di valido titolo.
Equitalia Sud ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione
dell’art.101 comma 2 cpc) la parte ricorrente si duole che il giudice di appello
abbia ribaltato gli argomenti del primo giudice, secondo i quali sarebbe spettato
alla parte ricorrente fornire la prova della sussistenza dei presupposti per
radicare la giurisdizione (e cioè la natura tributaria del credito portato dalla
cartella), senza che potesse valere in contrario la contumacia della
concessionaria nel primo grado di giudizio. D’altronde, il primo giudice non
aveva affatto rilevato una questione di giurisdizione ma si era limitato a ritenere
inammissibile il ricorso “perché privo a livello istruttorio di prove documentali
necessarie per individuare la natura del credito posto alla base dell’atto
impugnato”. Per contro, costituendosi in appello la contribuente aveva
depositato un estratto di ruolo ed aveva così dimostrato che con contegno
processuale più diligente avrebbe potuto adempiere anche in primo grado al
proprio onere, nel mentre il giudice di appello aveva errato a fondare sulla
violazione del principio del contraddittorio l’accoglimento del ricorso di appello.
Il motivo appare inammissibilmente proposto.
Nonostante l’erroneo riferimento preliminare fatto dal giudice di appello alla
violazione della regola del necessario rilievo esplicito delle questioni dirimenti
non proposte dalle parti (art.101 co.2 cpc) -regola che non è possibile ritenere
applicabile alle questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le
stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma
consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilità
dell’esercizio giudiziale delle domande, come codesta Corte Suprema ha avuto
Ricorso n. 21794 R.G.

Pagina 4

essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

modo di rilevare in plurime occasioni (per tutte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 11928 del 13/07/2012)- il medesimo giudicante non ha improntato la ratio
decidendi all’applicazione delle norma ora richiamata, che è rimasta mera
premessa argomentativa delle ragioni per le quali il giudicante —una volta
contraddetta la ratio della pronuncia di primo grado- se ne è discostato.

cartella-atto presupposto rispetto al fermo (nel cui allegato lo stesso giudicante
ha rilevato l’esistenza di un riferimento alla pretesa per tassa di registro ed
INVIM, perciò per sé stessa obiettivamente ricompresa nell’ambito della
giurisdizione del giudice adito, che si determina in base alle obiettive risultanze
dell’atto impugnato) non risultava essere stata notificata, incombendone la prova
alla parte concessionaria.
Poiché il motivo ora in rassegna non affronta la dirimente questione posta dalla
ratio decidendi ora accennata, non è chi non veda che il motivo medesimo debba
essere dichiarato inammissibilmente proposto per il difetto di sua rilevanza,
anche alla luce del fatto che —non avendo la parte qui ricorrente espressamente
censurato la pronuncia implicita del giudice di appello in ordine alla sussistenza
del suo potere di jus dicere- quest’ultimo deve ritenersi definitivamente
confermato, in ragione del giudicato formatosi sul punto.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.7 del
D.Lgs.546/1992) la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia ritenuto
utilizzabili in causa i poteri istruttori che la legge di rito concede alla
commissione tributaria, nel mentre invece l’onere di fornire la prova
dell’esistenza dei presupposti per radicare la giurisdizione sarebbe gravata solo
ed esclusivamente sulla parte contribuente, siccome ricorrente di primo grado.
Anche detto motivo appare inammissibilmente formulato, per ragione in tutta
analoga a quella indicata in relazione al motivo che precede.
Ed infatti il giudicante ha valorizzato la norma dell’ art.7 ora menzionato al solo
fine di giustificare il proprio convincimento in ordine alla violazione della
Ricorso n. 21794 R.G.

Pagina 5

Benevero, il giudicante ha ritenuto di accogliere l’appello per la ragione che la

regola dell’art.101 co.2 cpc, sicchè detta norma risulta essere stata —nel percorso
argomentativo che regge la pronuncia impugnata- un mero incidente logico, del
tutto estraneo al nucleo argomentativo che si è detto avere integrato la ratio
decidendi della pronuncia.
Non resta che concludere nel senso che il ricorso potrà essere deciso in camera

Roma, 10 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che la parte ricorrente ha omesso di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica
alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di
depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica
postale;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte
vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art.13 comma I quater del DPR 115 del 2002, la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2016
Il Pre idente

i ds3slibTlii>tà.
di consiglio per indr

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA