Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3083 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3083 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Molon Nada elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli 43, presso lo studio dell’avv. Francesco
D’Ayala Valva, rapp.to e difeso dall’avv. Giuseppe Piva, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
93/2011/30

depositata il 20/9/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Molon Nada contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 45/2/2009, che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di liquidazione n. 20031T001063000 per decadenza dalle agevolazioni
fiscali per l’acquisto della prima casa. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14977/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/02/2014

c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume l’Agenzia delle Entrate la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della L.
289/2000, dell’art. 2, comma 46 della L. 350/2003, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lad-

289/2002 alla fattispecie in esame.
La censura è fondata. Il comma 1 bis con la dizione “le violazioni relative all’ applicazione,
con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al
comma 1, possono essere definite..”esprime testualmente il concetto che le violazioni delle
disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione
del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da cio’ si deduce che la proroga
prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al
comma 1 bis, senza necessita’ di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo
del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso. Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell’articolo in questione conteneva il
solo comma 1, e, allorche’ fu aggiunto il comma I bis,unitamente alla previsione del condono (D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo
con la aggiunta della dizione “proroga dei termini” il che rende ben chiara la intenzione del
legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione ( Cass. Sent.
24575/2010; Ord. n. 12069 del 17/05/2010).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, 22/1/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

dove la CTR non ha ritenuto applicabile la proroga biennale prevista dall’art. 11 della L.

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