Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3083 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18293/2005 proposto da:

AUTAMAROCCHI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI

SIMONETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati PALMIGIANO Claudio,

PALMIGIANO GIULIO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSINCHERUNGS, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SPERATI

Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BALESTRA NICOLA con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 855/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 02/03/2005; depositata il

31/03/2005; R.G.N. 811/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO (per delega Avv. CLAUDIO PALMIGIANO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Gerling Konzern – Allgemeine Vericherungs, rappresentanza generale per l’Italia Gerling Italia s.r.l (da ora breviter Gerling), nella veste di assicuratrice che aveva pagato l’indennità all’assicurato Grande Distribuzione Avanzata spa (breviter GDA), conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la società Automarocchi spa, alla quale aveva affidato per il tramite del suo spedizioniere Maimex s.r.l. il trasporto di un container contenente 611 cartoni di biancheria da Bagno presso gli stabilimenti della ditta Ferrari di (OMISSIS).

In data (OMISSIS) la Automarocchi aveva preso in consegna la merce caricandola sul proprio autoarticolato, ma nella mattinata dello stesso giorno, giunto nei pressi dello stabilimento, l’autista aveva parcheggiato il mezzo e si era recato in un vicino supermercato per acquistare viveri; al ritorno constatava che il mezzo e la merce erano stati rubati. La G.D.A. sostituendosi al proprio mandatario, lo spedizioniere Maimex, ai sensi dell’art. 1715 c.c., comma 2, esercitava i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato e l’assicuratore Gerling reclamava, nei confronti del vettore Automarocchi, la restituzione delle somme che aveva pagato alla assicurata GDA per effetto di una polizza di assicurazione in abbonamento, e dichiarava di agire in surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti della GDA nei confronti del vettore.

La società Automarocchi nella veste di vettore contestava il fondamento delle pretese deducendo:

1. la carenza di legittimazione passiva sul rilievo che non aveva avuto alcun rapporto con la GDA, la quale non figurava nè come mittente nè come destinataria della merce contenuta nel container sottratto;

2. la prescrizione dell’azione essendo l’atto di citazione notificato il 7 ottobre 1998 e l’atto interruttivo dell’avv. Traverso notificato il 13 febbraio 1998 privo delle indicazioni specifiche dei ricevitori e loro aventi diritto (e quindi la messa in mora era stata effettuata per conto della ricevitrice Ferrari la quale aveva esercitato i propri diritti risarcitori);

3. la infondatezza della domanda in relazione alla insussistenza della colpa grave del vettore, posto che l’autista aveva lasciato il veicolo in località di considerevole frequentazione di persone,in ora diurna,per appena venti minuti,dopo aver inserito l’antifurto e chiuso a chiave le portiere.

La causa era istruita documentalmente.

2. Il Tribunale di Milano con sentenza del 27 settembre 2001 rigettava le eccezioni di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dalla convenuta e la condannava a rifondere all’attrice le somme richieste in moneta estera o per equivalente in Lire, oltre interessi legali e con condanna alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso tale decisione proponeva appello la Autamarocchi insistendo nella riforma della decisione in punto di difetto di legittimazione rispetto all’azione proposta dalla Gerling in surroga della GDA, ed il rigetto per infondatezza; in via subordinata deduceva la prescrizione del diritto e concludeva per la vittoria delle spese dei due gradi del giudizio; in via ulteriormente gradata chiedeva la condanna ad un minore indennizzo con condanna della Gerling alla restituzione della somma corrisposta per Euro 53.885,35 in data 15 dicembre 2003 e al maggior danno. Resisteva la Gerling e chiedeva il rigetto della impugnazione.

4. La Corte di appello di Milano,con sentenza del 31 marzo 2005 così decideva: rigetta l’appello confermando la sentenza del tribunale e condanna l’appellante a rifondere alla Gerling le spese del grado.

Contro la decisione ricorre il vettore deducendo tre motivi di ricorso illustrati da memoria; resiste la Gerling con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento riproponendo le medesime censure esposte in appello e in ordine alle quali la Corte lombarda ha dato risposte corrette ed esaurienti.

I motivi possono così riassumersi:

nel primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1693, 1219, 1705, 2943 e 2951 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La tesi è che l’atto interruttivo della prescrizione a firma dello avv. Traverso non consente di individuare il soggetto legittimato a far valere tale interruzione,che dovrebbe essere la Gerling o la surrogata GDA. Essendo inidoneo l’atto la prescrizione breve era già maturata al tempo della citazione, (ff. 7, 8 del ricorso).

Un secondo argomento viene dedotto nel corpo del motivo con riferimento alla azione sostitutiva di cui al secondo comma dell’art. 1705 c.c., secondo cui il mandante può sostituirsi al mandatario.

Poichè la mandante GDA subentra nei diritti della mandataria Maimex committente del trasporto, avrebbe potuto esercitare verso il vettore i diritti della mandataria che si erano però prescritti.

Corollario: alla Gerling che agisce in surroga è pervenuto un diritto prescritto.

Nel secondo motivo, subordinato rispetto al primo, si deduce ancora error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 c.c. e della L. 22 agosto 1995, n. 450, art. 1, comma 1 e della L. 27 luglio 1993, n. 162, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La tesi che si illustra è che sulla base delle norme invocate la responsabilità del vettore, non può essere ritenuta in relazione alla mancanza della colpa grave o persino semplice a carico dell’autista che si allontano brevemente dal veicolo con le portiere chiuse e l’antifurto inserito. (ff. 17 a 21 del ricorso).

Un terzo motivo è un corollario ai primi due: se accolti, determinano un obbligo di restituzione delle somme erogate dal convenuto per effetto delle sentenze di merito.

In senso contrario si osserva: quanto al primo motivo, che concerne la valutazione della idoneità dell’atto interruttivo della prescrizione, che la Corte di appello (da ff. 3 a 6 della motivazione) ha rilevato l’idoneità dell’atto interruttivo dell’avvocato Traverso con la lettera del 13 febbraio 1998, con una valutazione in fatto, che tiene conto del contenuto dello scritto e delle risposte date dalla ditta Automarocchi successivamente a tale data e prima della citazione, con le quali ammetteva la responsabilità nei confronti della GDA e proponeva una definizione transattiva. La valutazione esprime un prudente apprezzamento delle prove, non sindacabile in questa sede.

Quanto alla legittimazione della Gerling in relazione alla surroga si osserva che il motivo, per come formulato, non censura anche la ratio decidendi della Corte di appello che tale legittimazione ribadisce sulla base dei riscontri documentali.

Deve dunque constatarsi la manifesta infondatezza e la pretestuosità del motivo, anche in relazione al dovere di correttezza contrattuale nella gestione di una responsabilità da parte del vettore inadempiente (cfr. Cass. 11.5.2007 n. 11457).

Nel secondo motivo si percorre una via difensiva ancora più problematica atteso che la tesi della mancanza di colpa, prescinde completamente dalla ricostruzione dei fatti (ff. 7 ed 8 della sentenza di appello) che invece evidenzia la condotta gravemente colposa del conducente del mezzo che omise di adottare le cautele idonee a proteggere il veicolo ed il suo prezioso carico, lasciandolo incustodito in un piazzale dove operavano esperti specialisti del crimine.

L’azione di surroga ha per presupposto la ricostruzione del fatto storico dannoso come illecito contrattuale ed il vettore è responsabile in ordine a tale inadempimento non avendo dedotto e provato le cause di giustificazione di cui all’art. 1693 c.c. e le norme speciali invocate non valgono ad esimere il vettore dalla responsabilità contrattuale per colpa grave (cfr. Cass. 19 maggio 1993, n. 6841, Cass. 10 giugno 1999, n. 5700; Cass. 14 maggio 2006, n. 5499 tra le significative).

Resta assorbito il terzo motivo, dovendosi rigettare per le ragioni dette, quelli che lo precedono.

Sussistono giusti motivi in relazione alle peculiarità del caso come sopra illustrate per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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