Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3083 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 10/02/2020), n.3083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30467-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2249/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva:

La SAFIN S.p.A. impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso di liquidazione di imposta di registro relativa alla registrazione di un decreto ingiuntivo deducendo la violazione del principio di alternatività IVA/registro, desunta dalla indicazione recata nell’avviso di applicazione dell’imposta con aliquota proporzionale.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate deducendo che l’imposta di registro, pur se relativa al un’operazione di finanziamento, doveva essere pagata in misura fissa per due volte in applicazione del principio di enunciazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. Proponeva appello la società contribuente censurando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e riproponendo le doglianze già espresse in primo grado.

La CTR della Campania, con sentenza del 9 marzo 2018, riteneva ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio respingendo tuttavia l’appello stante l’infondatezza delle censure mosse dalla società contribuente nei confronti dell’atto impositivo.

Avverso la suddetta decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

L’agenza delle entrate non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con unico mezzo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla questione concernente il dedotto illegittimo mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia. La censura è infondata.

Va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29191 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 20718 del 2018).

Nel caso di specie, la CTR, dopo aver fatto riferimento alla eccezione di mutamento del titolo impositivo avanzata dalla società contribuente sin dal primo grado di giudizio, ha affermato che “rettamente l’amministrazione ha applicato la duplicazione di imposta in maniera fissa”, disattendo così implicitamente la prospettazione di parte secondo cui vi sarebbe stata un illegittimo mutamento del titolo impositivo (da aliquota proporzionale ad aliquota fissa), ritenendo – per contro – che l’Agenzia delle entrate avesse ab origine applicato l’imposta di registro in maniera fissa.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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