Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30829 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 28/11/2018), n.30829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12788-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dagli avvocati EMANUELE BUTTINI, ROBERTO VALETTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 19/5/2015, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.M., volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per esposizione all’amianto;

la Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha esaminato l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps ritenendola infondata sul presupposto che l’inerzia del lavoratore non rileva se non ai limitati fini della perdita dei ratei prescritti;

contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RILEVATO

che:

con il motivo di ricorso l’Inps censura la sentenza per violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: al riguardo fa rilevare di aver allegato fin dal giudizio di primo grado (e specificamente nella memoria di costituzione) che la domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici contributivi legati all’esposizione all’amianto era stata presentata dal lavoratore all’Inps in data 30/1/2003, mentre il ricorso giudiziario era stato depositato in data 13/9/2007, così superandosi ampiamente i termini di decadenza previsti dalla legge; aggiunge che l’eccezione è stata riproposta in appello con uno specifico motivo di gravame;

in via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal C. nel controricorso: deduce al riguardo che esso era tardivo in quanto depositato oltre il termine ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza;

l’eccezione è inammissibile dal momento che essa non è stata dedotta nel rispetto delle regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi motivo di ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo;

anche in tal caso, infatti, sussiste l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendersi come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art.369 c.p.c., comma 2, n. 4, (disposizioni in cui si fa espressa menzione anche degli “atti processuali”): sicchè l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. Sez. Un. 22/5/2012 n. 8077);

nella specie, il C. ha omesso di trascrivere nonchè di depositare, unitamente al ricorso per cassazione e nei termini previsti a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., la copia della sentenza del Tribunale con la relazione di notificazione e tale omissione non consente a questa Corte il vaglio di veridicità dell’eccezione, prima ancora della sua fondatezza;

va, peraltro, rilevato per completezza che, secondo quanto dallo stesso controricorrente ammesso (pag. 3 e 4 del controricorso) e secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado depositata dal C. con la memoria ex art. 380 bis – e in disparte ogni questione sulla tardività della produzione (cfr. Cass. 31/03/2011, 7515) -, la notificazione della sentenza è stata eseguita personalmente al legale rappresentante dell’Istituto e non anche al procuratore costituito nel giudizio di primo grado: è questa una modalità di notificazione della sentenza che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 08/07/2016, n. 14054, ed ivi ulteriori richiami: “In caso di ente – nella specie 1′ INPS-rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale”);

la domanda giudiziale del C. è senz’altro inammissibile, essendo stata proposta decorso il termine di tre anni e trecento giorni di cui al citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, risulta dagli atti infatti che, a fronte dell’istanza amministrativa all’INPS del 31/1/2003, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 13/9/2007 (sul principio in forza del quale la decadenza dall’azione giudiziaria, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992, trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, v. Cass. 16/05/2017, n. 12087; Cass., ord., 27 aprile 2016, n. 8307; Cass., ord., 30 giugno 2015, n. 13398; Cass., ord. 4 aprile 2014, n. 7934, con ampi richiami; sulla natura della decadenza quale istituto di ordine pubblico rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato: v. Cass. 27/06/2017, n. 15969; Cass. 4/4/2017, n. 8657; Cass. ord. 29/02/2016, n. 3990; Cass. 29/03/2010, n. 7527);

inoltre, devono essere richiamati i numerosi precedenti di questa Corte secondo cui, per l’applicazione del beneficio in esame, non trova applicazione la disciplina della decadenza c.d. mobile (o per ciascun rateo) (cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052, Cass. 19 aprile 2011, n. 8926; 24 aprile 2012, n. 6382);

la domanda di rivalutazione contributiva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto il ricalcolo di un trattamento in godimento bensì un beneficio previdenziale distinto ed autonomo rispetto alla pensione (Cass. 14531/2012, 4409/2014, 14472/2012, 11093/2012, Cass. 3605/2012);

ne consegue che, in materia di decadenza dall’azione giudiziaria, la stessa disciplina D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47,(anche prima della modifica apportata al citato art. 47 con l’introduzione del comma 6 da parte del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 e della sentenza della Corte Cost. n. 69/2014 a questa relativa) va applicata a tutte le tipologie di azioni aventi ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto, senza che possa riconoscersi l’esenzione dal regime decadenziale che prima della novellazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (operata dal D.L. n. 98 del 2011 convertito nella citata L. 15 luglio 2011, n. 111) era invece riconosciuta nei casi di azioni in materia di adeguamento delle prestazioni pensionistiche già riconosciute in un importo inferiore a quello dovuto (in tal senso, da ultimo, Cass. 7494/ 2018 e Cass. 19029/2018, alle cui motivazioni si rinvia anche per i denunciati profili di illegittimità costituzionale); dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore;

sussistono le condizioni per compensare per intero le spese del giudizio, considerato il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale condiviso in epoca successiva alla presentazione del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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