Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30829 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30829 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4084/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
Tecnomontaggi Sri
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia sez. staccata di Brescia n. 12/63/09, depositata il 8
gennaio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
Letta la memoria depositata dall’Avv. Giancarlo Caselli per
l’Agenzia delle entrate;
RILEVATO CHE
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della
CTR della Lombardia in epigrafe che aveva ritenuto non fondato
l’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2003, per Iva, Irpeg
ed Irap, effettuato nei confronti della società contribuente,

Data pubblicazione: 22/12/2017

esercente attività di lavori di impianto tecnico, in relazione a fatture
emesse per operazioni oggettivamente inesistenti con riguardo ai
rapporti intercorsi con la Nuova Tecno Partenope Snc;
– assume, con un articolato motivo, insufficiente motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio per aver la CTR ritenuto
l’effettività dei lavori nonostante l’incompletezza dei pagamenti,

mancata prova del luogo di svolgimento dei lavori di cui alle fatture
contestate e dell’individuazione del personale impiegato;
CONSIDERATO CHE
– il ricorso è fondato;
– va preliminarmente evidenziato che l’Amministrazione finanziaria,
qualora contesti al contribuente l’indebita detrazione per operazioni
oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione
non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi,
anche in forma indiziaria o presuntiva, raggiunta la quale incombe
sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle
operazioni contestate, a norma dell’art. 2697 c.c. (v. Cass. n.
25778 del 2014; Cass. n. 9108 del 2012);
– va poi ricordato che il vizio di insufficiente motivazione è
configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come
risultante dalla sentenza impugnata,

“sia evincibile l’obiettiva

carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento
logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo
convincimento” (Sez. U, n. 24148 del 2013),
– nella specie la CTR ha così motivato “… in sede di appello la
società contribuente ha integrato la documentazione prodotta in
primo grado, dimostrando con la scheda contabile di cantiere, il
libro presenze, i cedolini paghe e gli estratti conto dei viaggi
effettuati in provincia di Napoli di avere realmente eseguito i lavori
in contestazione … producendo copia degli assegni intestati alla
Nuova Tecno Partenope Snc regolarmente saldati con l’addebito in

effettuati in minima parte con assegni e per il resto in contanti, la

\

conto corrente. Né può rilevare la circostanza che non vi sia
perfetta coincidenza con l’importo delle fatture, essendo emerso
che parte dei pagamenti veniva eseguita per contanti direttamente
nelle mani del capocantiere. Conferma proviene dalle dichiarazioni
spontanee rese dal Lucchetti, legale rappresentante della Nuova
Partenope Snc il quale ha riconosciuto la veridicità dei lavori e ha

dato che la sua società si avvaleva di personale non regolarmente
assunto … si tratta di affermazioni particolarmente attendibili dato
che contengono ammissioni di reità …”;
– orbene, gli elementi considerati dalla CTR non consentono, in
alcun modo, di stabilire quale sia stato il luogo ove sarebbero stati
svolti gli asseriti lavori: non dalle dichiarazioni rese dal Lucchetti
(riprodotte in osservanza del principio di autosufficienza) che nulla
precisano sul punto; non dall’asserita scheda contabile da cui non
risulta nulla; non, infine, dagli scontrini dei ristoranti o dagli estratti
conto dei viaggi, di per sé oggettivamente irrilevanti ed inidonei a
fornire un simile riscontro;
– la CTR, inoltre, ritiene raggiunta la prova dei pagamenti ancorché
non vi sia corrispondenza tra gli assegni e gli importi nelle fatture,
ritenendo sufficiente l’avvenuto pagamento in contanti, pur non
rispondendo a criteri di normalità e logica che il pagamento tra
imprenditori avvenga con tale modalità, in base alle dichiarazioni
rese dal legale rappresentante della Nuova Partenope Snc, valutato
affidabile per aver riconosciuto l’utilizzo di lavoratori in nero e,
dunque, per il tenore delle ammissioni;
– ma tale valutazione appare insufficiente ed illogica, avendo, in
realtà, la CTR omesso di considerare la valenza e portata delle
dichiarazioni stesse, meramente astratte, prive di riscontri concreti
e contraddittorie (non è mai indicato il luogo dei lavori e, anzi
vengono in rilievo una pluralità di lavori, in Italia ed in Inghilterra,
senza precisare a quali di essi si riferirebbero i pagamenti; il

ammesso che parte dei pagamenti veniva effettuata per contanti

pagamento sarebbe stato effettuato a mani dei lavoratori senza che
di tale affermazione vi sia un riscontro in un registro di carico e
scarico del denaro, mai prodotto in giudizio) ed in contrasto su
aspetti significativi (documentazione che doveva accompagnare lo
svolgimento dei lavori, quali stati di avanzamento, rapporti
giornalieri e settimanali, durata degli asseriti lavori) con le

– la CTR, infine, non ha neppure tenuto conto che mai è stato
chiaramente individuato il personale asseritamente impiegato nei
lavori, risultando nominativi differenti tra quelli asseritamente
presenti nel registro presenze e quelli che avrebbero effettuato le
spese documentate;
– ne deriva, dunque, che da un lato la CTR ha insufficientemente ed
illogicamente

considerato

l’anomala

situazione

evidenziata

dall’ufficio e le contraddizioni emerse (attinenti all’assente e
inadeguata giustificazione delle fatture, all’assente individuazione
del luogo di esecuzione del lavoro, dei relativi tempi e del personale
addetto), mentre, dall’altro, ha attribuito rilevanza ad elementi di
scarsa significatività, in tal modo venendo meno all’obbligo di
motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed
esponendo perciò la decisione da essa adottata ad un

vulnus

motivazionale che ne giustifica la cassazione
– in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con
rinvio, anche per le spese, innanzi alla CTR competente in diversa
composizione, per un nuovo esame;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa
composizione.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2017

dichiarazioni rese dai dirigenti della stessa Tecnomontaggi;

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