Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30828 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12684/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Magnelli Monica, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Prefettura di Piacenza;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PIACENZA, depositata il

15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS

LUISA, che ha chiesto l’accoglimento, in subordine la remissione

degli atti alle Sezioni Unite.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Prefetto di Piacenza ha disposto l’espulsione del cittadino marocchino F.F., quantunque coniugato con la cittadina italiana R.G., in ragione di precedenti penali, i quali, dimostrando che egli viveva dei proventi di traffici delittuosi, comprovavano la sussistenza di un pericolo “per l’ordine e la sicurezza pubblica dello Stato”.

2. – Con decreto del 5 marzo 2016 il giudice di pace di Piacenza ha respinto l’opposizione proposta da F.F., nei confronti del Prefetto di Piacenza, avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti, osservando:

-) che il ricorrente era stato condannato con sentenza penale definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti e aveva numerosi precedenti penali fino al 2013 anno in cui, a seguito di un’operazione antidroga, il gip di Piacenza aveva applicato nei suoi confronti una misura cautelare;

-) che il divieto di espulsione di stranieri coniugati con cittadini italiani non opera in caso di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, sia in ipotesi di provvedimento del Ministro dell’interno, sia in ipotesi di provvedimento del Prefetto giustificato dai medesimi motivi;

-) che la tutela della stabilità familiare prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 recante il testo unico immigrazione, deve soccombere a fronte delle ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dovendosi ritenere che il rinvio del citato art. 19 all’art. 13 cit. testo unico debba essere riferito al motivo dell’espulsione e non al soggetto che la dispone.

3. – Per la cassazione del decreto F.F. ha proposto ricorso per due mezzi.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

4. – Il ricorso, avviato alla trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso la pubblica udienza ai sensi dell’u.c. cit. disposizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

Con il primo motivo viene lamentata la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19 per avere il Giudice di pace illegittimamente ritenuto insussistente l’invocato divieto di espulsione per essere lo straniero coniugato e convivente con una cittadina italiana. Deduce il ricorrente che le valutazioni di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (di cui all’art. 13, comma 1) sono rimesse esclusivamente al Ministro dell’Interno ed esulano dalla sfera di attribuzione dell’autorità prefettizia.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), per avere il Giudice di pace omesso ogni accertamento dei presupposti legittimanti l’espulsione, disposta sulla base di una ritenuta pericolosità sociale, senza valutazione della situazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente.

2. – Il ricorso va accolto.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

Sotto la rubrica: “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), stabilisce che: “Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti… degli stranieri conviventi… con il coniuge, di nazionalità italiana”.

L’art. 13, comma 1 cit. testo unico, rubricato: “Espulsione amministrativa”, così dispone: “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”. Occorre quindi aggiungere che il comma 2 cit. disposizione elenca ulteriori ipotesi di espulsione amministrativa, la quale “è disposta dal Prefetto, caso per caso”, ove ricorrano una pluralità di eterogenee fattispecie ivi richiamate.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 marzo 2018, il Collegio ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, al fine di stabilire se l’applicazione dell’inespellibilità prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 possa essere impedita esclusivamente in ragione della pericolosità così come declinata dall’articolo 13, primo comma, o se possa essere considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 19, comma 1.

Ai fini della decisione sul punto, appare decisivo porre l’accento sulla indubbia diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale, che rimette “all’amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco” (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693), a fronte del provvedimento prefettizio, che “non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che… l’espulsione mediante atto del Prefetto… è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all’uopo stabilite, atto dovuto” (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2015, n. 18082).

Sicchè diviene ineluttabile ritenere – come già fatto da Cass. 29 luglio 2016, n. 15950, pur senza specifico approfondimento del punto, sicchè la questione oggi in esame risulta in definitiva nuova; v. pure Cass. 12 gennaio 2018, n. 701; Cass. 28 giugno 2018, n. 17070, le quali depongono nello stesso senso, ma senza un’espressa presa di posizione – che la formula impiegata dal legislatore, secondo cui, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, “salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1”, debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l’inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa “notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”, all’esito della valutazione comparativa degli interessi in questione.

Perciò, in definitiva, pacifica l’esistenza della situazione di cui si è detto di inespellibilità del ricorrente, in assenza del necessario provvedimento ministeriale, il Giudice di pace ha errato nel ritenere che l’operatività del divieto di espulsione potesse discendere dalla sussistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato altrimenti rilevata dal Prefetto.

Per l’effetto occorre cassare il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annullare l’espulsione.

2.2. – Il secondo motivo è assorbito.

3. – Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della già menzionata novità della questione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione, con compensazione integrale delle spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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