Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30827 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30827 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25943/2013 R.G. proposto da
BINDA

Gianni,

titolare

dell’omonima

ditta

individuale,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Filippo Brunetti, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio legale dell’avv. Lucilla Lenti, in Roma, via Crescenzio, n. 19;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 65/11/2013, depositata in data 27 marzo 2013.

Data pubblicazione: 22/12/2017

Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 26 settembre 2017.
RILEVATO

– che con sentenza n. 65 del 27 marzo –2013 la Commissione
tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da

l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta
delle risultanze della segnalazione della Direzione Regionale
Lombardia – Settore Accertamento – Ufficio Analisi e Ricerca, dalla
quale risultava l’omessa esibizione delle scritture contabili
obbligatorie in sede di accesso presso la sede dell’impresa
effettuato da personale della G.d.F. e l’inattendibilità degli acquisti
dichiarati, per contrasto tra gli importi dichiarati ai fini IVA e quelli
riportati nella dichiarazione Modello Unico, recuperava a tassazione
VIVA indebitamente detratta ed accertava induttivamente un
maggior reddito d’impresa;
– che i giudici di appello, per quanto ancora qui di interesse,
ritenevano corretta la notifica dell’avviso di accertamento effettuata
dall’amministrazione finanziaria a mezzo posta e legittimo il ricorso
al metodo induttivo per la determinazione del reddito d’impresa in
mancanza della documentazione contabile perché oggetto di furto;
– che avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso
per cassazione affidato a tre motivi, cui l’intimata replica con
controricorso;
CONSIDERATO

– che con i primi due motivi il ricorrente deduce il vizio di
omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione al
motivo di appello con cui aveva dedotto il difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento impugnato, anche per l’omessa
allegazione allo stesso della segnalazione della Direzione Regionale
della Lombardia in esso richiamato (primo motivo) e la violazione

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Gianni Binda, titolare di una omonima ditta individuale, avverso

del contraddittorio endoprocedimentale nonché il mancato rispetto
delle garanzie previste dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000
(secondo motivo);
– che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
avendo ad oggetto la medesima censura, sono infondati e vanno

l’atto impositivo impugnato e pronunciato nel merito delle questioni
dedotte dal ricorrente, costituisce implicito rigetto dei motivi di
appello che il ricorrente sostiene essere stati pretermessi (cfr., in
tema di infondatezza del vizio di omessa pronuncia in ipotesi di
sussistenza di una statuizione implicita di rigetto, Cass. n. n. 16788
del 2006, n. 20311 del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del
2016);

che con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di

«motivazione omessa (melius apparente) e comunque insufficiente,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c., «in relazione al motivo
afferente la illegittima applicazione dell’accertamento induttivo»
anche per l’omessa «considerazione dei maggiori costi in
percentuale» e, contestualmente, il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55,
comma 2, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo, a tale ultimo
riguardo, l’insussistenza sub specie dei presupposti legittimanti il
ricorso da parte dell’amministrazione finanziaria all’accertamento
induttivo;
– che diversi sono i profili di inammissibilità del mezzo di
cassazione in esame, il primo da ravvisarsi nella simultanea
deduzione di più vizi tra quelli denunciabili ex art. 360 cod. proc.
civ., tra loro così inestricabilmente accomunati nell’esposizione da
non consentire e, comunque, da rendere assai difficoltoso
individuare le questioni riconducibili all’uno o all’altro dei due vizi

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rigettati in quanto la circostanza che la CTR abbia ritenuto legittimo

dedotti (in tal modo precludendo l’applicazione del principio
espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 9100
del 2015), non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia
assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio
in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza

366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla
parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del
2016); a tale riguardo deve altresì rilevarsi che nell’illustrazione del
motivo la parte, con riferimento alla questione della mancata
considerazione dei costi sostenuti dall’impresa, sembrerebbe
dedurre una omessa pronuncia sul motivo proposto in appello, che,
nella tassonomia dei vizi denunciabili per cassazione, è
riconducibile a quello di cui al n. 4 (c.d. error in procedendo), non
ricompreso, però, nella rubrica del motivo in esame;
– che gli ulteriori profili di inammissibilità del motivo discendono
dall’applicabilità alla sentenza impugnata, pubblicata in data 27
marzo 2013, della regola della pronuncia c.d. «doppia conforme» di
cui all’art. 348 ter cod. proc. civ. e della nuova formulazione
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; disposizioni
introdotte dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili alle sentenze
pubblicate – come nel caso di specie – dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto

(id est,

alle sentenze pubblicate dal giorno 11

settembre 2012);
– che, in particolare, il motivo è inammissibile in quanto
contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui
nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme”
prevista dal quinto comma dell’art. 348

ter cod. proc. civ.,

applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria,

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impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e

ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), «il ricorrente in
cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a
base della decisione di primo grado e quelle poste a base della

diverse» (Cass. 5528 del 2014; conf. n. 26674 del 2016);
adempimento che il ricorrente nel caso di specie non ha svolto,
emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la

quaestio facti esaminata dalle due commissioni tributarie;
– che, infine, il motivo proposto con riferimento all’illegittimo
ricorso all’accertamento di tipo induttivo da parte
dell’amministrazione finanziaria, è inammissibile perché, così come
proposto, impatta con il principio affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014, secondo cui, la
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità
sulla motivazione consentita dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., così come riformulato, «è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione»; orbene, il vizio nella specie dedotto non è
riconducibile ad alcuna delle predette ipotesi, neppure a quella di
motivazione “meramente apparente”, ovvero a quella che sia tale
da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità

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sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro

del ragionamento del giudice, per l’omessa indicazione degli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o, se indicati, per
non aver proceduto ad una loro approfondita disamina logica e
giuridica (cfr. Cass. n. 16736 del 2007; n. 9105 del 2017), invece
chiaramente presenti nella motivazione espressa dalla CTR per

accertamento induttivo, del seguente tenore: «la Commissione
condivide, poi, le considerazioni contenute nella sentenza […] sulla
correttezza del cd. “accertamento induttivo” che trova conferma (e
non censurabilità, dunque) nelle disposizioni di cui agli artt. 44 e 45
del DPR 600/73 sul presupposto dell’omessa esibizione di scritture
contabili; situazione carente che non si rileva ricostruita neppure a
posteriori. Va, altresì, sottolineato che il ricorso al metodo
induttivo, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, è
consentito, per consolidato indirizzo, pure in ambito di imposizione
diretta ed ha, comunque una fonte normativa specifica (cfr. art. 54,
comma 2 del DPR 633/72) in materia di IVA, estensibile alle altre
tipologie impositive»;
– che la violazione di legge, pure dedotta nel motivo in esame,
è comunque infondata essendosi la CTR attenuta al consolidato
insegnamento di questa Corte secondo cui «in tema di
accertamento induttivo delle imposte sui redditi, l’Amministrazione
è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del
contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del
reddito, purché emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal
contribuente, su cui grava l’onere della prova dei costi deducibili
dall’ammontare dei ricavi induttivamente determinati» (Cass. n.
22266 del 2016); ed infatti, dal contenuto dell’avviso di
accertamento, trascritto nel ricorso per autosufficienza, risulta che
l’amministrazione finanziaria ha proceduto a rideterminare il
«coefficiente di redditività […] tenendo in considerazione il costo

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affermare la sussistenza dei presupposti per procedere ad

del lavoro relativo ai lavoratori dipendenti risultanti dal Modello 770
semplificato, relativo all’anno 2004», che è circostanza emersa nel
corso dell’accertamento, non risultando che il ricorrente abbia
dedotto, e tanto meno provato, l’esistenza di ulteriori costi
deducibili;

rigettati in quanto infondati ed il terzo dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;
– che, infine, va dato atto ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002, che il ricorrente è tenuto a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per l’impugnazione;
P.Q.M.
rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara
inammissibile il terzo e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle
spese prenotate a debito.
Dà atto che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma, il 26/09/2017
DEPOS77-0 IN CANCELLERtA

Il Presidente

– che, conclusivamente, i primi due motivi di ricorso vanno

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