Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30826 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16523-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9970/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VI1 IORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza 16126/16, sez 10, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Safin spa avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per registro 2012

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Campania chiedendo la conferma in toto dell’avviso di liquidazione.

Si costituiva la contribuente che a sua volta proponeva appello incidentale per sentir accogliere integralmente le proprie deduzioni in primo grado.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 9970/23/2017, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale ritenendo che l’avviso di liquidazione fosse basato su due imposte fisse di registro: una relativa al decreto ingiuntivo e l’altra al sottostante contratto di cessione di credito.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Safin spa sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il mutamento dell’imposta di registro da proporzionale a fissa operato dall’Agenzia delle Entrate soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo della controversia.

Sostiene a tale proposito che vi sarebbe stata in corso di causa una illegittima modifica del presupposto impositivo da parte dell’Agenzia poichè l’atto impugnato non reca alcun riferimento alla tassazione in misura fissa contenendo esso l’importo di Euro 336,00 affiancato dalla dicitura “REGISTRO ALTRE VOCI – PROP”.

Sotto tale profilo l’Ufficio avrebbe mutato il presupposto dell’imposizione sostenendo che l’imposta fissa era stata duplicata in applicazione del principio di enunciazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, riportando il decreto ingiuntivo sottoposto ad imposta di registro il riferimento ad un atto di cessione del credito non sottoposto alla imposta in questione che dunque veniva applicata in aggiunta a quella sul decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo deduce la nullità dell’avviso di liquidazione per totale difetto di motivazione.

Il primo motivo è manifestamente infondato laddove sostiene l’esistenza di un mutamento di presupposto in relazione all’imposta di registro applicata al decreto ingiuntivo..

L’argomento basilare del ricorso, secondo cui nel caso di specie vi sarebbe stata violazione del principio di immutabilità del presupposto costituente il fondamento dell’imposizione, è del tutto inconferente in riferimento all’imposta di registro applicata.

Va, infatti, rammentato che il presupposto impositivo è costituito della ricorrenza di quelle condizioni in base alle quali la legge consente di procedere ad imposizione fiscale.

Nel caso di specie, questa Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari (come il decreto ingiuntivo per cui è causa) il presupposto del tributo è costituito, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, dall’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.(Cass. 12480/18).

Parimenti, in relazione ad altre imposte si è affermato, ad esempio, che: in tema di IRAP il presupposto impositivo è costituito dall’esistenza di una autonoma organizzazione(Cass.9786/18); in tema di imposta comunale sulla pubblicità il presupposto impositivo non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario (Cass. 12783/18); in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il presupposto impositivo del tributo è costituito D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, dalla proprietà o altro diritto reale sul bene (Cass. 13061/17) e così via.

Certamente invece non costituisce presupposto dell’atto tributario l’aliquota d’imposta che viene applicata nè se essa sia fissa ovvero proporzionale così come non costituisce presupposto la percentuale applicabile.

La stessa giurisprudenza citata nel ricorso conferma quanto appena qui affermato.

La sentenza n. 9400 del 2007, infatti, tratta di mutamento di presupposto costituito “dall’effetto traslativo della proprietà di beni” rispetto “all’asserita equiparazione dell’assegnazione dei beni ad una condanna di consegna degli stessi ai creditori” e, quindi, riguardante la natura e gli effetti dell’atto soggetto ad imposizione e non già la fissazione dell’aliquota fissa o proporzionale che è considerata come mera conseguenza del mutamento del presupposto e non già come presupposto essa stessa.

Nell’odierno caso di specie, come correttamente motivato dalla sentenza impugnata, il presupposto dell’imposta era costituito della emanazione del decreto ingiuntivo.

Dalla documentazione allegata al ricorso risulta infatti, che l’avviso di liquidazione era stato emesso ” in relazione al decreto ingiuntivo n. (OMISSIS) del 24/9/12 emesso dal triti Napoli e per i seguenti motivi: TU imposta di registro D.P.R. n. 131 del 1986 omesso pagamento imposte ed oneri accessori dovuti su decreto ingiuntivo tra Safin spa vs Fiditalia spa ”

Non è pertanto dubbio che l’avviso di liquidazione indichi in maniera esatta il presupposto e contenga una chiara ed esaustiva motivazione ove viene chiarito che l’imposta si riferisce esclusivamente al predetto decreto ingiuntivo.

E’ ben vero che nel suo prosieguo l’avviso di liquidazione indica la somma liquidata in Euro 340,00 con la dizione “registro: altre voci prop.”, ma tale indicazione, a prescindere da ogni disquisizione sul significato del termine “prop”, riguarda esclusivamente la determinazione dell’ammontare dell’imposta e non il suo presupposto.

Circa il potere per il giudice di stabilire l’aliquota applicabile ed il suo importo non possono sussistere dubbi…avendo questa Corte già avuto occasione di affermare, in generale, che in sede di giudizio tributario il giudice può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria (Cass. 13868/10) e, più in particolare, che in tema di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione hanno il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio, non potendo, tuttavia, sopperire alla carenza di prova del credito impositivo (Cass. 1728/18); circostanza quest’ultima non contestata dalla società ricorrente che non ha dedotto neppure in appello di non dovere l’imposta di registro per il decreto ingiuntivo.

La censura in questione in relazione all’imposta di registro applicata sul decreto ingiuntivo è dunque manifestamente infondata.

Il motivo è invece manifestamente fondato in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto che sussistesse il presupposto per l’applicazione dell’imposta anche in relazione alla cessione di credito intervenuta tra la ricorrente e Fiditalia spa.

L’avviso di liquidazione, dianzi riportato, non contiene infatti alcun riferimento al predetto contratto onde riguardo a quest’ultimo non risulta enunciato alcun presupposto e ciò rende impossibile sostenere che l’avviso di liquidazione includerebbe anche il contratto di cessione poichè in siffatta ipotesi, oltre alla sussistenza della mancanza del presupposto, sussisterebbe anche il difetto assoluto di motivazione dell’atto impositivo, come sostenuto con il secondo motivo che appare, quindi, fondato.

Il ricorso va, dunque, accolto parzialmente, limitatamente all’imposta di registro applicata sul contratto di cessione del credito, e rigettato nel resto.

In ragione della parziale soccombenza si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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