Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30826 del 22/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30826 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6203/2013 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
CIBELLI Gennaro;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 289/28/2011, depositata in data 28 settembre 2011.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 26 settembre 2017.
Data pubblicazione: 22/12/2017
RILEVATO
–
che con sentenza n. 289 del 28 settembre 2011 la
Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo
grado che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da °belli
redditi ai fini IVA e IRAP che l’amministrazione finanziaria riteneva
dal medesimo conseguiti nell’anno di imposta 2005 quale
amministratore di fatto della GIAD di Esposito Antonietta & C.
s.a.s.;
–
che i giudici di appello ritenevano di condividere le
argomentazioni svolte dal giudice penale nella sentenza che aveva
assolto il ricorrente dai ratei fiscali contestatigli per avere escluso
che lo stesso fosse amministratore di fatto della predetta società;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate propone
ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica
l’intimato;
CONSIDERATO
– che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione
e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. in combinato
disposto dall’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi la non
automatica operatività dell’efficacia vincolante del giudicato penale
nel giudizio tributario, invece erroneamente riconosciuta dai giudici
di appello;
– che con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione
della sentenza impugnata, sostenendosi che i giudici di appello
«non hanno enunciato adeguatamente il procedimento logico
argomentativo in virtù del quale erano pervenuti al giudizio di
annullamento dell’atto impositivo»;
7
Gennaro avverso l’avviso di accertamento emesso per recupero di
- che va preliminarmente rilevato, d’ufficio, che il giudizio
dinanzi alla CTR è stato celebrato in violazione del litisconsorzio
necessario;
– che, invero, il giudizio verte sulla configurabilità o meno in
capo al contribuente della qualità di socio di fatto della s.a.s. GIAD
dell’Ufficio, che da tale presupposto scaturisce, con la conseguenza
che il giudizio avrebbe dovuto celebrarsi con la partecipazione
necessaria della società e dell’altro (o degli altri) soci;
– che al riguardo va ribadito l’indirizzo della Corte secondo cui
ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo
sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti
coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del
1991); e ciò in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio
necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla
legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione
del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione
strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione
non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti
di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005);
– che per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto,
concernendo gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, configura
un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di
integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio di merito (sia in
primo che in secondo grado), celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari, affetto da nullità assoluta, rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini
Cass. n. 14387 del 2014; conf. Cass. n. 15566 del 2016 e n. 8094
del 2017);
3
di Esposito Antonietta & C., ai fini della pretesa tributaria
- che non è idonea ad impedire tale conseguenza la natura
delle imposte oggetto di accertamento perché, seppur sia vero che
un problema di litisconsorzio non si pone per VIVA, ad analoga
conclusione non può pervenirsi quanto all’IRAP, che è imposta pure
oggetto di accertamento, posto che con riferimento a tale tributo
all’ILOR – in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilità
dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfr. d.lgs. n.
446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44) – ed essendo essa
imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 5, al pari delle imposte sui redditi, sussiste la necessità
del litisconsorzio tra società e soci (Cass. n. 10145 del 2012, n.
13767 del 2012, n. 15566 del 2016);
– che,
pertanto,
constatato
il
difetto d’integrità
del
contraddittorio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per
la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i
litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del
1992, art. 14, e a regolare le spese anche del presente giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito,
cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla
Commissione tributaria provinciale di Benevento, in diversa
composizione, perché provveda, previa integrazione del
contraddittorio, a nuovo giudizio e a regolamentare le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/09/2017
DEF. :7;c’ va ;N CANCELLERIA
Il Presidente
questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile