Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30825 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16367-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3053/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con sentenza 225/14, sez 1, accoglieva il ricorso proposto da F.S. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpef, registro e Tarsu/Tia.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR E. Romagna.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3053/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nel caso in cui, come avvenuto nella specie, l’Ufficio abbia proceduto alla notifica delle cartelle a mezzo posta ordinaria e non già tramite ufficiale giudiziario, se la notifica avviene ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è comunque necessario che al destinatario venga inviata ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento.

Il motivo è fondato

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ” in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016).

Ciò in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato e non costituendo nella disciplina della notificazione “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto” (Cass. 28872/2018 cit.; Corte Cost. 175/2018, cit.).

Tale statuizione non è stata superata,….(omissis), dalla modifica legislativa di cui alla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, che ha reintrodotto l’obbligo per l’operatore postale della successiva raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario con disposizione che non ha efficacia retroattiva, in base al principio di cui all’art. 11 preleggi, (non trattandosi di norma costituente attuazione di principi costituzionali)…….(omissis)

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, al comma 1, nulla prevede in merito all’invio della raccomandata informativa, qualora l’Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori.

Infatti, la citata disposizione, stabilisce espressamente che ” (..) la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2, o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Alla luce di tali principi deve dunque ritenersi che erroneamente il giudice di appello, ha ritenuto invalida la notifica della cartelle effettuata presso il portiere senza l’invio di una seconda raccomandata, sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 139 c.p.c.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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