Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30825 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30825 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4913/2011 R.G. proposto da
INFANTINO Antonino,

rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo Orlando, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Pierluigi
Manfredonia, in Roma, piazza della Libertà, n. 20;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, n. 15/01/2010, depositata in data 5 gennaio 2010.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 26 settembre 2017.

Data pubblicazione: 22/12/2017

RILEVATO

– che con sentenza n. 15 del 5 gennaio 2010 la Commissione
tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da
Antonino Infantino,

titolare

dell’omonima

ditta

individuale

esercente l’attività di lavorazione di pietre e marmi, avverso

relativamente all’anno di imposta 2002 con cui l’Agenzia delle
Entrate aveva accertato l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’errata
applicazione dell’aliquota IVA alle vendita dei prodotti in marmo e
costi non deducibili in quanto non di competenza, recuperando a
tassazione le relative imposte;
– che i giudici di appello sostenevano che il contribuente non
avrebbe dovuto presentare l’istanza di condono tombale ai sensi
degli artt. 9 e 14 della legge n. 289 del 2002, ma avrebbe dovuto
presentare l’istanza di cui all’art. 15 della predetta legge, di
definizione del processo verbale di constatazione notificato prima
dell’entrata in vigore della citata legge e che «le violazioni
contestate al ricorrente, pertanto, non potevano essere definite ai
sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 289/2002»; che aveva errato il
contribuente ad applicare l’aliquota IVA agevolata alle vendite di
marmo, che, «costituendo per il cessionario materia prima e
semilavorata», andava sottoposta all’applicazione dell’aliquota
ordinaria del 20 per cento; che il contribuente non aveva fornito
prova certa dei costi portati in detrazione;
– che avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso
per cassazione affidato a quattro motivi, cui non replica l’intimata;
CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso vengono contestualmente
dedotti i vizi di omessa motivazione della sentenza impugnata e di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 289 del
2002;

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l’avviso di accertamento emesso ai fini IVA, IRAP ed IRPEF

- che il motivo in esame, stante la inscindibile commistione dei
profili di censura con esso dedotti, esposti con argomentazioni che
non permettono di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate
in relazione all’uno o all’altro vizio, onde consentirne l’esame
separato (nella prospettiva di cui a Cass., Sez. U., n. 9100 del

integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta
formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle
doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di
motivazione» (cfr., ex multis, Cass. n. 21611 del 2013);
– che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 14 della legge 289 del 2002,
censurando la statuizione impugnata laddove la CTR, senza
considerare che al momento della notifica del p.v.c. la legge 289
del 2002 consentiva la definizione delle annualità fino al 2001, ha
affermato che il contribuente non poteva accedere al condono
tombale ex art. 9 della predetta legge e, quindi, provvedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili ex art. 14, comma 5, della
citata legge, relativamente all’anno di imposta 2002, ma avrebbe
dovuto procedere alla definizione del processo verbale di
constatazione ai sensi dell’art. 15 della medesima legge;
– che il motivo è inammissibile in quanto il contribuente, in
violazione dei canoni sanciti dall’art. 366 cod. proc. civ., di
specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione,
quest’ultimo «correlato all’estraneità del giudizio di legittimità
all’accertamento del fatto» (Cass. n. 14279 del 2017), ha omesso
di specificare e trascrivere nel motivo in esame i dati ricavabili dalla
documentazione cui non ha accesso questa Corte – quali la data di
notifica del primo p.v.c. (dall’esposizione in fatto del ricorso
risultano essere stati redatti dalla G.d.F. due diversi p.v.c.,
rispettivamente in data 7/05/2002 e 23/02/2004) ed il contenuto

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2015), è inammissibile, «richiedendo un inesigibile intervento

dello stesso da cui desumere che lo stesso riguardava solo gli anni
1999 e 2002, nonché la data di notifica dell’avviso di accertamento
e le date di presentazione dell’istanza di definizione del p.v.c. ex
art. 15 legge 289 del 2002 e delle dichiarazioni integrative ex art. 9
legge citata – necessari per verificare la fondatezza della tesi

notifica del p.v.c. le disposizioni condonistiche non abbracciavano
ancora l’anno di imposta 2002 e tale possibilità si era concretizzata
soltanto una volta che la stessa aveva già provveduto alla
definizione dell’anno 1999 e alla presentazione delle istanze di
condono per gli anni 2000 e 2001; a ciò aggiungasi che nel motivo
il ricorrente contesta il dato relativo alle rimanenze iniziali indicate
nel p.v.c., procedendo «al rifacimento del conteggio riportato al
foglio 8» del medesimo, omettendone però la riproduzione nel
ricorso, così nuovamente violando il suddetto principio di
autosufficienza;
– che con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972,
sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che l’aliquota
agevolata prevista dal n. 24 della Tabella A, parte II, allegata al
citato decreto non sarebbe applicabile alle cessioni di marmo
lavorato in quanto «materia prima e semilavorata»;
– che il motivo è inammissibile perché viene prospettata come
violazione di legge quello che è, invece, vizio di motivazione,
lamentando il ricorrente che la CTR era incorsa nell’erronea
valutazione della natura (quale materia prima o prodotto
semilavorato, invece di prodotto finito) del bene ceduto (marmo
lavorato), così escludendo l’applicabilità al caso di specie della
citata norma agevolativa;
– che, pertanto, così come formulata, la censura incorre nel
profilo di inammissibilità conseguente all’ontologica incompatibilità

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sostenuta dal ricorrente, secondo cui alla (imprecisata) data di

tra i due vizi di legittimità, ripetutamente affermata da questa
Corte, in considerazione del diverso oggetto dell’attività del Giudice
cui si riferisce la critica: attività interpretativa della fattispecie
normativa astratta, nel primo caso, ed attività valutativa della
fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie, nel

10295 del 2007, n. 16698 del 2010, n. 10385 del 2005, n. 9185
del 2011, n. 8315 del 2013, n. 195 del 2016);
– che, in ogni caso, la censura non coglie nel segno; invero, il
n. 24 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA agevolata per i «beni,
escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli
forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del
patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici
del 29 aprile, del 7 e dell’il maggio 1984»; al riguardo deve
condividersi quanto sostenuto in due diversi documenti di prassi
(circolari ministeriali n. 14 del 17 aprile 1981 e n. 1/E del 2 marzo
1994), in cui si afferma che, in materia edilizia, costituiscono «bene
finito» quei beni che successivamente al loro impiego non perdono
la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile, mentre
rientrano nella nozione di «materie prime e semilavorati» quei beni
che tale individualità non conservano e che, pur essendo prodotti
finiti per il cedente rappresentano materie prime o semilavorate
per il cessionario; pertanto, nel caso di specie, soprassedendosi
sull’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame per
carenza di specificità ed autosufficienza del motivo di ricorso,
genericamente riferito a cessioni di marmo «lavorato» e «di
particolare pregio», non completato dalla necessaria indicazione e

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secondo caso (cfr. Cass. n. 6224 del 2002, n. 15499 del 2004, n.

trascrizione nel motivo degli atti da cui desumere tali qualità del
bene ceduto, deve ritenersi che la CTR abbia fatto corretta
applicazione della disposizione censurata;
– che con il quarto mezzo di cassazione il ricorrente censura la
sentenza impugnata per omessa motivazione in relazione al

separate argomentazioni, deduce l’erronea applicazione dell’art. 25,
comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo l’illegittimità del
recupero dell’IVA in quanto la disposizione censurata «consente la
detrazione dell’imposta sugli acquisti fino al 2° anno successivo a
quello in cui è sorto» il relativo credito; deduce, inoltre, che la CTR
aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione in tal senso
tempestivamente formulata;
– che le censure sono inammissibili;
– che, invero, il motivo con cui è dedotto il vizio di motivazione,
oltre ad essere carente di autosufficienza, facendosi in esso
riferimento ad una «scheda contabile del 2002 relativa al conto
“Fatture da ricevere”» di cui non è riprodotto il contenuto, non
coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la
CTR non pone una questione di errata imputazione dei costi in un
esercizio contabile piuttosto che in un altro, ma di prova del loro
effettivo sostenimento;
– che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla
dedotta violazione di legge;

che il principio giurisprudenziale in base al quale «è

inammissibile per violazione del criterio dell’autosufficienza, il
ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del
giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano
compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da
consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non
siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza

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disconoscimento dei costi e, contestualmente, ma questa volta con

dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte»,
applicato al caso di specie comporta la dichiarazione di
inammissibilità del motivo con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di
omessa pronuncia sull’eccezione sollevata con riferimento alla
possibilità di detrarre VIVA fino al secondo anno successivo a quello

– che, conclusivamente, i motivi di ricorso vanno dichiarati
inammissibili senza statuizione sulle spese, stante la mancata
costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata;

P.Q.M.
dichiara inammissibili i motivi di ricorso.
Così deciso in Roma, il 26/09/2017
Il Presidente

in cui è sorto il relativo credito;

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