Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30824 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15914-2018 proposto da:

D.R.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO 75, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3118/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 2405/16, sez 13, rigettava il ricorso proposto da D.R.M.G. avverso l’avviso d’accertamento n. (OMISSIS) relativo a ICI 2006.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello.

La CTR Calabria, con sentenza 3118/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D.R.S. sulla base di un unico articolato motivo.

La Soget spa, concessionaria del Comune di Corigliano Calabro, non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente deduce con l’unico articolato motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La prima censura contenuta nel motivo è infondata.

Invero, la sentenza dà atto che il contribuente non aveva depositato alcuna documentazione circa il dedotto possesso parziale degli immobili e su tale affermazione non vi è censura nel ricorso nè sono riportati gli elementi di fatto e documentali che nella fase di merito sarebbero stati addotti a sostegno della propria tesi.

Per il resto, la sentenza dà atto che la Commissione provinciale aveva esaminato i documenti in atti e le difese delle parti osservando che correttamente era stato ritenuto dal giudice di prime cure che l’avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi per consentire al contribuente di approntare le proprie difese.

Trattasi di motivazione sintetica da cui risulta, comunque, l’avvenuta verifica della infondatezza delle doglianze avanzate dal contribuente con l’appello.

Quest’ultimo, del resto, in violazione del principio di autosufficienza, non ripropone con il ricorso innanzi a questa Corte i brani dei propri scritti difensivi della fase di merito in cui aveva prospettato questioni in ordine alle quali vi sarebbe stata omissione di esame e di motivazione non mettendo così la Corte in condizione di verificare effettive lacune motivazionali da parte del giudice di secondo grado.

Appare invece fondata la seconda doglianza contenuta nel ricorso con cui il ricorrente lamenta il mancato esame delle dedotte erroneità di calcolo delle somme riportate nell’avviso di accertamento.

In tal caso il ricorrente riporta sia i brani del ricorso introduttivo che dell’atto di appello in cui aveva dedotto siffatto vizio nonchè fa espresso riferimento ai brani del provvedimento impugnato che sarebbero affetti da errori di calcolo.

Su tale punto non si rinviene accenno e motivazione alcuna nella sentenza.

Sotto tale profilo il ricorso va dunque accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione alla doglianza accolta con rinvio alla CTR Calabria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione all’avvenuto accoglimento e rinvia alla CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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