Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30823 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5502/2013 proposto da:

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.a., in persona del

legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Volgger Reinhart,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento U.S.J., in persona del curatore Dott.

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis

n. 74, presso lo studio dell’avvocato Piattoni Loredana,

rappresentato e difeso dall’avvocato Trentini Carlo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la curatela del fallimento di U.S.J. convenne dinanzi al tribunale di Bolzano la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Altro Adige (d’ora in poi brevemente banca), chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, L. Fall., ex art. 64, o in subordine ex art. 67, comma 1, stessa legge, di un pagamento di Euro 500.000,00 eseguito dal fallito per estinguere un debito della Lana Bau s.a.s., di cui era accomandatario – società già in amministrazione controllata e poi fallita a sua volta;

radicatosi il contraddittorio, il tribunale respinse la domanda non ravvisando la legittimazione passiva della detta banca, la quale aveva semplicemente acquistato, con contratto del 31-3-2006 (successivo al pagamento), le posizioni di credito indicate in un elenco allegato, tra le quali non era presente quella oggetto della controversia;

la decisione veniva riformata dalla corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, sul rilievo che la banca, avendo acquistato i crediti, era subentrata nei rapporti obbligatori intercorsi tra la società Lana Bau e la cedente Cassa Raiffesein Rifiano/Caines in base al contratto del 25-3-2005: in particolare riteneva la legittimazione passiva dell’appellata in virtù del principio secondo cui il debitore ceduto è sempre abilitato a opporre al cessionario i fatti inerenti al rapporto che ha generato la cessione del credito, compresi quelli estintivi dell’obbligazione;

ne deduceva che col contratto di cessione di credito la banca cessionaria era subentrata alla banca cedente nel rapporto obbligatorio costituito con la società Lana Bau in forza dell’accordo del 25-3-2005, donde le pendenze inerenti a detto rapporto – ivi comprese quelle attinenti ad atti solutori revocabili – non avrebbero potuto che definirsi nei confronti di lei;

per la cassazione della sentenza, depositata il 12-11-2012, la banca ha proposto ricorso affidato a due motivi;

la curatela del fallimento ha replicato con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. e segg., per avere l’impugnata sentenza confuso gli effetti della cessione del credito con quelli della cessione del contratto; col secondo mezzo denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poichè da nessun documento di causa era possibile dedurre che la banca fosse stata ammessa al passivo del fallimento (della società o del socio) per l’importo di Euro 9,3 milioni; il primo motivo è fondato nel senso che segue, e tanto assorbe il secondo; dalla sentenza risultano i seguenti fatti:

– il 25-3-2005 la società Lana Bau, prima di essere ammessa in amministrazione controllata, aveva stipulato un contratto con la creditrice Cassa Raffeisen Rifiano/Caines col fine di ripianare un’anteriore esposizione debitoria;

– il contratto aveva previsto il pagamento ridotto a Euro 9,3 milioni e il versamento di un acconto di Euro 500.000,00;

– l’acconto era stato pagato il 1-4-2005 dall’accomandatario U., mediante delegazione di un proprio debitore ( B.A.);

– la Cassa Raffeisen Rifiano/Caines non aveva mai portato tale pagamento a deconto del dovuto e aveva ceduto l’intero credito di Euro 9,3 milioni alla Cassa centrale Raffeisen dell’Alto Adige, con contratto del 30-3-2006;

– il tribunale di Bolzano, con sentenza 22-5-2006, aveva dichiarato il fallimento di Lana Bau e del socio accomandatario;

ciò stante, si discute della revocatoria di un pagamento del debito della società, eseguito dal fallito U.;

legittimato passivo rispetto alla suddetta azione è unicamente il soggetto percettore, che la corte territoriale ha stabilito essere la banca cedente; invero essa ha affermato che tra le due banche era stata stipulata, il 30-32006, una mera cessione di credito, benchè senza specificare che esso credito era stato in parte già estinto per la somma di Euro 500.000,00;

l’unica conseguenza che da tanto la corte d’appello avrebbe potuto trarre è che il debitore ceduto era legittimato a opporre al cessionario l’estinzione parziale dell’obbligazione, avvenuta, per il tramite del terzo, in data anteriore alla cessione (v. art. 1264 c.c.);

infatti, comportando il trasferimento del credito un mutamento del soggetto attivo del rapporto, ma non un mutamento del titolo e del contenuto della posizione debitoria, il ceduto resta obbligato verso il cessionario nell’esatto modo in cui era obbligato verso il cedente, e quindi può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente medesimo;

l’effetto della cessione, tuttavia, non va oltre codesta situazione, poichè con la cessione del credito non vengono trasferiti anche i debiti – salvo distinto patto che nella specie nessuno ha evocato; nè in particolare vengono trasferiti i debiti futuri;

per quanto rileva in tema di revocatoria fallimentare, la cessione del credito è in tal senso fattispecie distinta sia dalla cessione del contratto sia dalla cessione dell’azienda bancaria; è utile puntualizzare che finanche per tale tipologia di cessione questa Corte ha affermato che la legittimazione passiva rispetto a eventuali revocatorie di pagamenti sussiste in capo alla cessionaria solo ove risulti che con l’azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e le passività aziendali, e dunque anche i debiti futuri derivanti dall’azione revocatoria detta, in quanto obbligazioni a oggetto determinabile – ad esempio perchè all’atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti (v. Cass. n. 17668-10; e cfr. pure, in generale, Cass. Sez. U n. 5054-17);

ne discende che l’impugnata sentenza va cassata in relazione al primo assorbente motivo;

non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicchè questa Corte può decidere la causa anche nel merito rigettando la domanda proposta dalla curatela del fallimento;

le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla curatela del fallimento; condanna la curatela al pagamento delle spese processuali, che liquida per ciascuno dei gradi di merito in Euro 8.000,00 per compensi e per il giudizio di legittimità in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre in tutti i casi agli accessori e al rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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