Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30823 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30823 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4491/2011 R.G. proposto da
BINDA Gianni, rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Filippo Brunetti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Lucilla Lenti, in Roma,
via Crescenzio, n. 19;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 144/43/2009, depositata in data 29 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 26 settembre 2017;

Data pubblicazione: 22/12/2017

RILEVATO

che con sentenza n. 144 del 29 dicembre 2009 la

Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava
l’appello proposto da Gianni Binda (erroneamente individuato con il
nome di “Clementino” nell’«oggetto» di pag. 2 della sentenza)

finanziaria, sulla scorta delle risultanze al p.v.c. notificato al
predetto contribuente unitamente all’atto impositivo e redatto a
seguito della ricezione della segnalazione della Direzione Regionale
Lombardia – Settore Accertamento, dalla quale risultava che
«nell’ambito dei controlli effettuati dagli ufficiali di Polizia
Giudiziaria presso la sede della società non (era) stata rinvenuta
alcuna documentazione contabile atta a dimostrare l’inerenza degli
acquisti dichiarati all’attività di impresa esercitata», disconosceva il
credito IVA utilizzato in compensazione nell’anno di imposta 2002,
che recuperava a tassazione;
– che i giudici di appello, ritenuta la regolarità della notifica
dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo posta, sostenevano
che il condono tombale non elideva il potere dell’amministrazione
finanziaria di accertare la sussistenza dei crediti vantati dal
contribuente, che l’atto impositivo era correttamente motivato
consentendo al contribuente di difendersi adeguatamente e, infine,
che il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dalla
notifica del p.v.c. non era sanzionato;
– che avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso
per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica con
controricorso l’intimata Agenzia che avanza istanza di fissazione
dell’udienza di discussione con allegato provvedimento di diniego
della definizione della lite pendente, avanzata dal contribuente ai
sensi dell’art. 39 , comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

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avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione

- che parte ricorrente deposita memoria illustrativa in cui
eccepisce il giudicato esterno intervenuto con riferimento alla
sentenza della medesima CTR, n. 49/07/2013, pubblicata in data
19/04/2013 ed avente efficacia di giudicato perché non impugnata,
che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso con

presupposti di fatto e di diritto fondanti l’accertamento oggetto del
presente giudizio;
CONSIDERATO

che

l’eccezione

di

giudicato,

che

va

esaminata

preliminarmente, è infondata alla stregua del consolidato
orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di giudicato
relativo ad un anno d’imposta e potenzialmente influente riguardo
ad una pluralità di giudizi paralleli e aventi ad oggetto la medesima
imposta per altre e distinte annualità, quando il primo giudizio sia
stato definito su di un punto che è proprio solo di quel singolo
procedimento, esso non è idoneo ad estendere i suoi effetti anche
agli altri giudizi, atteso che tutte le questioni di carattere formale,
relative al corretto svolgimento della fase amministrativa che
precede quella giurisdizionale, sono strettamente correlate a quel
singolo giudizio» (cfr. Cass. n. 3551 del 2005),com’è appunto nel
caso di specie con riguardo alla questione dell’effettuazione o meno
di un accesso da parte dell’amministrazione finanziaria presso la
sede della ditta individuale Gianni Binda (v. anche Cass. n. 28042
del 2009, secondo cui «l’efficacia oggettiva del giudicato non può
mai investire singole questioni di fatto o di diritto»);
– che, nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla
parte ricorrente, deve escludersi l’identità delle situazioni fattuali
oggetto di giudizio, posto che non può in linea di principio
escludersi che l’amministrazione finanziaria abbia

ritenuto

necessario effettuare un accesso presso uno dei luoghi indicati al

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riferimento all’anno di imposta 2005 sulla base dei medesimi

comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000, ovvero la sede
della ditta individuale Gianni Binda, con riferimento all’anno di
imposta oggetto di accertamento nell’ambito del giudizio conclusosi
con sentenza passata in giudicato, mentre analoga necessità ben
potrebbe non aver avuto con riferimento a differente anno di

lato, il ricorrente neppure ha provato, essendo del tutto indifferente
la circostanza che l’accertamento abbia avuto origine dalla
medesima segnalazione, trasmessa all’Agenzia delle entrate
territorialmente competente dalla Direzione Regionale Lombardia Settore Accertamento, e, dall’altro, è escluso dal contenuto della
pronunce di merito, in quella passata in giudicato dandosi atto del
fatto che l’Agenzia delle entrate aveva affermato che «l’attività
istruttoria […] si era sostanziata […] in un accesso per
l’acquisizione di documenti presso la sede amministrativa della
società» (pag. 1), invece espressamente negata nella sentenza qui
vagliata, ove si da atto che l’Agenzia delle entrate aveva affermato
che «non è stata svolta alcuna verifica di natura amministrativa»
(p. 4 di pag. 3);
– che, passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo
viene dedotta la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.
212 del 2000, per intervenuta notifica

ante tempus dell’atto

impositivo;
– che la censura in esame è infondata, ancorché per ragioni
diverse da quella indicata dalla CTR (secondo cui la disposizione
non prevede sanzioni per la sua inosservanza), la cui motivazione
sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod.
proc. civ.; invero, per principio giurisprudenziale consolidato
(Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015; conf. Cass. nn. 4501, 3951,
3949, 3919, 3683 del 2017), l’invalidità dell’atto impositivo emesso
ante tempus può esser dichiarata solo se in mancanza di tale

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imposta, come quello in esame; identità di situazioni che, da un

irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato
diverso, che è circostanza nella specie neanche dedotta dal
ricorrente e comunque non emergente dagli atti; a ciò aggiungasi
che questa Corte ha più volte ribadito che l’ultimo comma dell’art.
12 della legge n. 212 del 2000, trova applicazione, come da

disposizione, solo nel caso in cui l’amministrazione finanziaria
proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali «nei locali destinati
all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali» (ex multis, Cass. n. 3408 del 2017, n.3142 del 2014,
n.13588 del 2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore
testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184
del 2013); ipotesi non verificatasi nel caso in esame, in cui
l’accertamento non ha richiesto alcun tipo di accesso nei locali del
contribuente, essendo pacifico che il p.v.c. al medesimo notificato
unitamente all’avviso di accertamento era stato redatto
dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una segnalazione da parte
della Direzione Regionale Lombardia – Settore Accertamento dei
risultati di una verifica effettuata da ufficiali di Polizia Giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale a carico del contribuente e
non nell’ambito di una verifica fiscale condotta nei locali
dell’impresa, come espressamente previsto al comma 1 della
disposizione in esame;
– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 148 e 156 cod.
proc. civ.; sostiene il ricorrente che aveva errato la CTR nel
ritenere valida ed efficace la notifica dell’atto impositivo, nella
specie invece inesistente o comunque affetta da nullità insanabile
stante l’omessa redazione della relata di notifica, del numero di
registro cronologico, la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario ed il
sigillo dell’ufficio;

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espressa previsione legislativa contenuta nel comma 1 della citata

- che il motivo è inammissibile sia perché viene dedotto come
violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
quello che invece è chiaramente un error in procedendo deducibile
ai sensi del n. 4 del citato art. 360 cod. proc. civ., sia perché viene
dedotta la violazione di una disposizione di legge non applicabile al

avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 20 della legge n. 146
del 1998 (che ha modificato l’art. 14 della legge n. 890 del 1982),
ha proceduto alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto
dell’avviso di accertamento;

che il motivo è anche infondato in quanto, in caso di

notificazione a mezzo posta, «alla spedizione dell’atto si applicano
le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della
legge n. 890 del 1982» (cfr Cass. n. 17598 del 2010, n. 14100 del
2017) che non prevedono la redazione della relata di notifica o
l’annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla
persona cui è stato consegnato il plico, e «l’atto pervenuto a mezzo
posta raccomandata all’indirizzo del destinatario deve ritenersi
ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di
conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, Sentenza n. 9111
del 06/06/2012, Rv. 622974; Sez. 5, Sentenza n. 15315 del
04/07/2014, Rv. 631551)> (Cass. n. 19089 del 2016, cit.);
circostanza, quest’ultima, neppure dedotta dal ricorrente;
– che il motivo sortirebbe analoga sorte anche nell’ipotesi di
notifica effettuata ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,
essendo noto il principio secondo cui «in tema di accertamento
tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio
postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività
dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui

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caso di specie, risultando che l’amministrazione finanziaria,

che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il
solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta
spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato
consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di
ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione

prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta
l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può
essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento
che non è previsto nel suo interesse» (Cass. n. 3245 del 2007, n.
21762 del 2009, n. 14245 del 2015); a ciò aggiungasi, con
riferimento alla fattispecie in esame, che, esclusa l’inesistenza della
notificazione (Cass. n. 21865 del 2016), l’eventuale nullità della
medesima, che pur si volesse sub specie ravvisare, sarebbe sanata
ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per la tempestiva proposizione
del ricorso in opposizione; infatti, secondo la giurisprudenza di
legittimità, «la natura sostanziale e non processuale degli atti
impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta che ad essi sia
applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per
raggiungimento dello scopo dell’atto, previsto per gli atti
processuali dagli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., considerato anche
l’espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice
di procedura civile contenuto nell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 600» (Cass. n. 18480 del 2016, n. 2272 del 2011, Sez. U.
n. 19854 del 2004);
– che con il terzo motivo, con cui è dedotta la violazione degli
artt. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, 7, comma 1, legge n. 212 del 2000
e 3 legge 241 del 1990, il ricorrente lamenta il difetto di
motivazione dell’avviso di accertamento anche sotto il profilo della
mancata allegazione della segnalazione della Direzione Regionale

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sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione

Lombardia – Settore Accertamento, cui nell’atto impositivo si fa
riferimento;
– che al riguardo deve osservarsi che l’obbligo di motivazione
dell’avviso di accertamento, imposto dall’art. 56, comma 5, del
d.P.R. n. 633 del 1972, tenuto conto del carattere di provocatio ad
del medesimo, è soddisfatto ogni qualvolta

l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere
la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di
contestarne efficacemente ran” ed il “quantum debeatur”, e ciò
può fare anche per ci~, ovvero mediante il riferimento ad
elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano
collegati all’atto notificato, purché ne riproduca il contenuto
essenziale, in quanto l’obbligo di allegazione di cui all’art. 7,
comma 1, ultima parte, della legge n. 212 del 2000 deve intendersi
riferito ai soli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e
legale conoscenza (Cass. n. 23923 del 2016 e n. 9323 del 2017),
spettando comunque a quest’ultimo «provare che almeno una
parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrarne la
motivazione» (Cass. cit.; conf. Cass. n. 2614 del 2016 che, con
riferimento alla disciplina anteriore all’art. 7 della legge citata, ha
affermato che «ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi
provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo
o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno
una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare
direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto
impositivo, e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è
comunque venuto a sua conoscenza»);
– che l’applicazione di detti principi al caso di specie comporta
l’infondatezza della censura in esame atteso che il contenuto
motivazionale dell’atto impositivo, riprodotto per autosufficienza a
pag. 2 del ricorso, imperniato sul mancato rinvenimento di

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opponendum

«documentazione contabile atta a dimostrare l’inerenza degli
acquisti dichiarati all’attività di impresa esercitata», è
assolutamente idoneo ad assolvere alla sua funzione, rilevandosi,
altresì, che il mancato assolvimento da parte del ricorrente
dell’onere probatorio sul medesimo gravante è conseguenza

prodotto a corredo del ricorso per cassazione) altro non è che la
segnalazione della Direzione Regionale che il contribuente sostiene
di non aver mai ricevuto, e l’avviso di accertamento ne riporta i
dati essenziali;
– che con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa
pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione al motivo di
appello con cui aveva dedotto la violazione del contraddittorio
endoprocedinnentale ed il mancato rispetto delle garanzie previste
dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000;

che il motivo è infondato e va rigettato in quanto la

circostanza che la CTR abbia ritenuto legittimo l’atto impositivo
impugnato costituisce implicito rigetto del motivo di appello che il
ricorrente sostiene essere stato pretermesso; trattasi di statuizione
implicita di rigetto (in termini, Cass. n. 16788 del 2006, n. 20311
del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del 2016) in ogni caso corretta
in diritto, in quanto le garanzie previste dalla citata disposizione
operano solo in caso di accesso nei locali della impresa, che è
ipotesi nella specie non verificatasi, come già precisato esaminando
il primo motivo di ricorso;
– che con il quinto motivo di cassazione il ricorrente lamenta
che la CTR ha violato e falsamente applicato l’art. 9, comma 10,
legge n. 289 del 2002, laddove ha ritenuto che l’adesione del
ricorrente

al

condono

tombale

non

elide

il

potere

dell’amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei
crediti vantati dal contribuente;

9

evidente del fatto che il p.v.c. allegato all’avviso di accertamento (e

I

– che, in relazione a tale motivo, in cui vengono in rilievo gli
effetti della disciplina agevolativa recata dalla legge n. 289 del
2002 sull’IVA (che è il tributo oggetto dell’avviso di accertamento
impugnato e del condono cui ha aderito il ricorrente), va rilevata
l’incompatibilità del condono previsto dalla predetta legge, artt. 8 e

contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, nonché con l’art. 10 del Trattato della
Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di
Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C132/06, più volte ribadita da questa Corte (Cass. Sez. U. n. 20068
del 2009, poi seguita da Cass., Sez. U., nn. 3674, 3676 e 3677 del
2010 e da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione, tra
cui Cass. n. 14293 e n. 16754 del 2016), con conseguente
disapplicazione d’ufficio della citata disposizione, e quindi a
prescindere da specifiche deduzioni di parte (cfr., tra le altre, Cass.
n. 961 e n. 16754 del 2016, nonché Cass. S.U. sent. n. 26948 del
2006, e, per la giurisprudenza unionale, Corte di giustizia, sent. 14
dicembre 1995, in causa C- 312/93, Peterbroeck; sent. 14
dicembre 1995, in causa C -430-431/93, Van Schijndel; sent. 27
febbraio 2003, in causa C – 327/00, Santex);
– che, da quanto detto, discende che è del tutto indifferente, ai
fini delle facoltà spettanti all’amministrazione finanziaria, l’adesione
del ricorrente al condono tombale di cui alla disposizione censurata
nel motivo di ricorso in esame;
– che, conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente,
rimasto soccombente, condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

rigetta i motivi di ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del

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9, con l’ordinamento unionale in materia di tributi armonizzati per

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,
oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26/09/2017

Il Presidente

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