Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30822 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30822 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6330/2013 R.G. proposto da
GIOVANNI PETRUCCI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Tinelli e
dall’avv. Maurizio De Lorenzi, con domicilio eletto presso il loro studio in
Roma, via delle Quattro Fontane n. 15;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
– controricorrente avverso la sentenza n. 87/3/12 della Commissione Tributaria regionale del
Lazio depositata il 27/07/2012.

Data pubblicazione: 22/12/2017

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/12/2017 dal Consigliere
Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il difensore della parte ricorrente Avv. Maurizio De Lorenzi;
udito il difensore della parte controricorrente, Avv. Bruno Dettori;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

All’esito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, Giuseppe
Petrucci impugnava l’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef, Irap ed Iva
per l’anno 1999, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a
tassazione maggiori ricavi, eccependo la nullità dell’operato dell’Ufficio per
mancanza dei presupposti di legge richiesti dall’art. 52, secondo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972 e la insussistenza delle violazioni contestate.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul
presupposto che la Guardia di Finanza avesse eseguito l’accesso presso
l’abitazione del contribuente in assenza di indicazione nel provvedimento di
autorizzazione dei gravi indizi di violazione tributaria richiesti dall’art. 52,
secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
La Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la suddetta pronuncia
facendo rilevare che il provvedimento di autorizzazione richiamava la
richiesta di autorizzazione della Guardia di Finanza, nella quale erano
chiaramente indicati i gravi indizi di violazioni tributarie posti a fondamento
della richiesta accolta dalla autorità giudiziaria. Il contribuente proponeva
appello incidentale, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile l’appello
principale.
La C.T.R. confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la
Guardia di Finanza aveva ispezionato la abitazione del Petrucci in difetto dei
presupposti di cui agli artt. 52 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972; riteneva,
altresì, illegittima la sommatoria delle operazioni attive e passive rilevate in
sede di accertamento, tenuto conto che gli importi attivi e passivi erano stati
versati e prelevati per far fronte ad esigenze economiche del Petrucci, ed
evidenziava che il Petrucci operava in regime di contabilità ordinaria, sicché
le risultanze delle scritture contabili facevano piena prova.

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FATTI DI CAUSA

Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, mentre il
contribuente resisteva con controricorso.
Con sentenza n. 7816/10 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile
il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e accoglieva il
ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, nella motivazione la Corte evidenziava che la decisione della
C.T.R. era gravemente carente nella valutazione degli elementi di fatto che
costituivano oggetto del giudizio di appello, in quanto: a) il giudice di appello
non aveva valutato adeguatamente la circostanza che la Guardia di Finanza
nel richiedere l’autorizzazione ad accedere al domicilio del contribuente aveva
chiarito i motivi di tale richiesta, ai quali aveva fatto espresso riferimento la
Procura della Repubblica nel provvedimento con il quale aveva concesso
l’autorizzazione; b) non aveva adeguatamente valutato, rispetto al contenuto
dell’accertamento del maggior reddito di impresa, quanto era emerso dalla
verifica bancaria che aveva consentito d individuare, nell’anno di imposta,
versamenti sul conto personale del contribuente per alcuni milardi di lire,
importo che superava di molto quello dei ricavi registrati e fatturati
dall’impresa nello stesso anno; c) non aveva tenuto conto della
documentazione extra contabile rinvenuta presso l’abitazione del
contribuente dalla quale emergevano operazioni non fatturate annotate
separatamente rispetto a quelle fatturate.
La Corte evidenziava, altresì, che la C.T.R. aveva ritenuto paradossale la
sommatoria delle operazioni attive e passive effettuate dall’Agenzia delle
Entrate nel suo accertamento ed aveva pure sottolineato che, essendo il
contribuente in regime di contabilità ordinaria, le annotazioni risultanti dalle
scritture contabili facevano piena prova.
Pertanto, la Corte cassava la sentenza della Commissione Tributaria
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per vizio di motivazione, poiché il giudice di appello a) non aveva

incentrato la motivazione sul reale contenuto dell’accertamento b) aveva
ritenuto esaustiva e trasparente la contabilità del Petrucci, senza tenere conto
che essa non trovava riscontro negli accertamenti eseguiti dalla Guardia di
Finanza che avevano consentito di riscontrare una contabilità parallela e la

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,

effettuazione di operazioni commerciali non fatturate c) aveva escluso
immotivatamente che le operazioni non contabilizzate dall’impresa fossero
inerenti all’attività commerciale d) aveva attribuito valore probatorio pieno
alla contabilità del contribuente senza prendere in considerazione le risultanze
dell’accertamento che smentivano l’attendibilità di tale contabilità.
La Corte rilevava, inoltre, la erroneità della motivazione della C.T.R. nella

dal conto corrente ai fini della ricostruzione del reddito di impresa,
sottolineando che nel caso di accertamento fondato su verifiche di conti
correnti bancari gravava sul contribuente l’onere di provare che gli elementi
desumibili dalla movimentazione bancaria non fossero riferibili ad operazioni
imponibili, mentre l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione risultava
soddisfatto sulla base dei dati emergenti dai conti correnti bancari.
Aggiungeva che in tema di accertamento dell’I.V.A. l’emissione di assegni da
parte dell’amministratore, non giustificata da documentazione contabile,
faceva legittimamente presumere che la impresa avesse effettuato operazioni
non fatturate di acquisto e rivendita di beni.
Il contribuente riassumeva il giudizio e, con sentenza depositata in data
27.7.12, la C.T.R. accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Per la cassazione della predetta sentenza ha, quindi, proposto ricorso
Giovanni Petrucci affidandosi a cinque motivi.
La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il Petrucci ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 384, comma secondo, del cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza
impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.
proc. civ.
Secondo la prospettazione del ricorrente, i giudici di secondo grado non
avrebbero rispettato quanto statuito nella sentenza di annullamento con

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parte in cui aveva ritenuto illegittima la sommatoria di versamenti e prelievi

rinvio di questa Corte, in quanto si sarebbero sottratti al compito loro
demandato di verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il
provvedimento che autorizzava l’accesso presso il domicilio del contribuente
fosse stato emesso in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 52, secondo
comma, del d.P.R. 633 del 1972, nonchè di operare una nuova valutazione
delle risultanze istruttorie sulle quali la sentenza di rinvio aveva richiesto un

concessione dell’autorizzazione all’accesso presso il domicilio privato del
Petrucci, rendendo in tal modo una pronuncia insufficiente su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
3.11 primo ed il secondo motivo di censura sono infondati.
3.1 In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di
rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli
con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve
nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale
affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a
seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di
diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della
controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad
uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già
acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente,
indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione,
non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da
considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al
giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale
giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova,
nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento (Cass. n.
23335 del 16/11/2016).
Nella sentenza di annullamento n. 7816/10 questa Corte ha avuto modo
di rilevare che la C.T.R., nell’annullare l’atto impositivo per violazione dell’art.
52, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72, non aveva valutato
<> e, quindi, che la contabilità tenuta in regime
ordinario dal contribuente non era attendibile, in ragione della riscontrata
effettuazione di operazioni commerciali non fatturate.
All’esito della complessiva valutazione dei suddetti elementi il giudice di
appello ha quindi affermato, con riguardo all’accertamento sulle imposte dei
redditi, la applicabilità alla fattispecie in esame della presunzione legale

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prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue

ricavabile dall’art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R n. 600 del 1973; con
riferimento all’accertamento dell’I.V.A., partendo dal presupposto che la
emissione di assegni da parte del titolare della impresa non trovasse
giustificazione nella documentazione commerciale, ha ritenuto che la impresa
avesse effettuato operazioni non fatturate di acquisto e di rivendita dei beni,
facendo in tal modo applicazione delle presunzioni legali previste dall’art. 51,

del d.P.R. n. 633 del 1973.
In difetto di prova contraria, ha conseguentemente considerato non assolto
dal contribuente l’onere di dimostrare che gli elementi emersi dalla
documentazione bancaria non fossero riferibili ad operazioni imponibili ed ha,
quindi, considerato del tutto legittimo l’accertamento impositivo.
Con la motivazione resa la C.T.R., senza operare una diversa
qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, ha, quindi, attribuito
evidente prevalenza probatoria alla documentazione contabile ed extra
contabile acquisita in sede di verifica ed ha esplicitato in modo esaustivo e
non contraddittorio le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della
decisione, facendo, altresì, corretta applicazione dei principi di riparto
dell’onere della prova.
Il ricorrente, d’altro canto, non ha indicato alcun “fatto”, dedotto e non
adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una
decisione diversa da quella assunta, ma si è limitato a denunciare in blocco
la valutazione compiuta dal Giudice di appello e a proporne una diversa.
Trattandosi, dunque, di censure che non attengono ad un vizio di
motivazione, ma che investono il merito della controversia che non può essere
riesaminato in sede di legittimità, i motivi non possono essere accolti.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite del giudizio di legittimità, in applicazione del principio della
soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate

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secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1973 e dall’art. 53, primo comma,

a debito.

Così deciso nella camera di consiglio il 7 dicembre 2017

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