Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30821 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 28/11/2018), n.30821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17262/2013 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’Avvocato Claudio

Scognamiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., in proprio, elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’Avvocato Claudio

Scognamiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5407/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/7/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 25928/2005 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dall’Avv. C.A., già difensore del fallimento oramai chiuso della società (OMISSIS) s.r.l., nei confronti del Dott. B.R., nella qualità di ex curatore della medesima procedura concorsuale, al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato pagamento dei compensi, maturati e non corrisposti da parte della procedura concorsuale, nella misura complessiva di Euro 76.725,89.

In particolare il Tribunale, pur registrando che l’Avv. C. non aveva ricevuto alcuna comunicazione del decreto con cui il G.D. aveva ordinato il deposito del rendiconto e fissato l’udienza per le relative osservazioni, riteneva che la nullità del rendiconto così verificatasi e quella derivata del progetto di ripartizione non fossero imputabili al curatore, poichè sullo stesso non incombeva alcun onere di comunicazione ai creditori del decreto emesso ai sensi dell’art. 116, comma 3, L. Fall.; nel contempo il giudice di primo grado escludeva che potesse essere ascritta al Dott. B. una qualche responsabilità per aver chiesto al Giudice delegato, ad approvazione del rendiconto oramai avvenuta, l’autorizzazione alla costituzione della procedura in alcuni giudizi in grado di appello promossi da lavoratori che avevano visto respingere in primo grado le istanze di ammissione tardiva dei crediti da loro vantati al passivo della procedura, ritenendo che il curatore potesse confidare sul fatto che il magistrato conoscesse l’atto in questione per essere lo stesso inserito nel fascicolo d’ufficio.

2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 30 ottobre 2012, in riforma della sentenza impugnata condannava il Dott. B.R. al pagamento in favore dell’Avv. C.A. della somma di Euro 80.948,43 oltre accessori e spese, di cui Euro 45.168,69 a ristoro del danno subito per lo svolgimento di attività difensiva inutile nell’imminenza della ripartizione dell’attivo, Euro 16.557,20 per il pregiudizio ricevuto in conseguenza della prioritaria soddisfazione del compenso del curatore a discapito del credito attoreo già maturato, che era avvenuta senza tener conto che i due crediti prededucibili erano assistiti da identico privilegio e dovevano perciò essere saldati in concorso, e Euro 19.222,54 quale rifusione del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.

A giustificazione della revisione della prima statuizione la corte distrettuale da un lato osservava che la richiesta presentata al G.D. per svolgere ulteriori attività difensive a rendiconto oramai approvato e nell’imminenza della ripartizione dell’attivo costituiva un comportamento certamente imprudente, essendo prevedibile che lo svolgimento di attività difensiva avrebbe fatto maturare ulteriori crediti per compensi professionali in favore del legale incaricato, dall’altro rilevava che la mancata comunicazione del rendiconto aveva impedito all’appellante di presentare le proprie osservazioni e aveva comportato l’invalidità degli atti successivi e, in particolare, della ripartizione finale.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il Dott. B.R. affidandosi a sei motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso l’Avv. C.A., il quale ha a sua volta presentato ricorso incidentale, articolato in un unico motivo e resistito dal B..

Il ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 L. Fall. in relazione agli artt. 1176,1223 e 2697 c.c. nonchè dell’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c.: la corte territoriale, pur ritenendo di poter prescindere dalla questione della spettanza al curatore dell’obbligo di comunicazione del rendiconto, avrebbe erroneamente attribuito una rilevanza causale decisiva proprio all’omissione di tale comunicazione, che non era oggetto di alcun obbligo gravante in capo al curatore; peraltro, nel momento in cui era stata disposta la comunicazione del rendiconto – il 24 giugno 1997 – il credito per l’attività difensiva non era ancora sorto, con la conseguente violazione delle norme in materia di nesso di causalità.

4.2 Il motivo è infondato.

L’obbligo di effettuare la comunicazione in questione rimaneva addossato proprio al curatore, malgrado il tenore dell’art. 116, comma 3, L. Fall. applicabile ratione temporis non avesse la stessa chiarezza che caratterizza l’attuale disposto della norma.

La comunicazione in questione riguardava infatti non un provvedimento impugnabile del giudice, bensì l’avvenuto deposito” del rendiconto e la “fissazione dell’udienza” di discussione del medesimo; un simile provvedimento, non avendo alcuna natura decisoria, non rientrava fra quelli assoggettati alla disciplina richiamata dal ricorrente – di cui all’art. 136 c.p.c., che attribuisce alla cancelleria la competenza a effettuare le comunicazioni dei provvedimenti del giudice in vista della decorrenza del termine per impugnare.

Al contrario, trattandosi della comunicazione dell’atto introduttivo del procedimento di rendiconto, che si svolge nell’interesse del curatore, era lo stesso curatore a dover occuparsi della relativa comunicazione al fallito e ai creditori, alla stregua di chi agisca come attore in qualsiasi procedimento.

Non si presta perciò a censura l’individuazione in capo al curatore dell’obbligo di provvedere a comunicare al creditore prededucibile il provvedimento di fissazione dell’udienza per la discussione del rendiconto.

Nè può essere accolta l’ulteriore censura sollevata con il motivo in esame, quella relativa alla contestazione che l’Avv. C. fosse creditore della massa alla data di presentazione del rendiconto (del quale dunque non avrebbe avuto diritto a ricevere comunicazione).

E’ infatti lo stesso ricorso a dare atto, a pag. 8, che l’Avv. C. era stato nominato legale del fallimento, nel giudizio di primo grado cui si riferisce l’appello per cui è causa, nel 1994.

5.1 n secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 38 L. Fall. anche in relazione agli artt. 1218 e 2043 c.c.: la corte distrettuale avrebbe ravvisato una responsabilità del curatore per avere richiesto al G.D. di autorizzare lo svolgimento di attività difensive pur nell’imminenza della ripartizione dell’attivo malgrado non fosse individuabile una responsabilità nè di natura aquiliana, in mancanza di una situazione giuridica soggettiva lesa da un simile comportamento, nè conseguente allo status professionale del convenuto, non potendosi intendere il disposto dell’art. 38 L. Fall. come comprensivo dell’interesse dell’avvocato nominato su istanza del curatore a non essere onerato della difesa in giudizi per i quali egli possa maturare crediti per compensi professionali insuscettibili di essere soddisfatti.

5.2 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1223e 2697 c.c.: la corte territoriale avrebbe addebitato al ricorrente un atto che, alla stregua dell’art. 25, comma 6, L. Fall. applicabile ratione temporis, rientrava nel potere esclusivo del Giudice delegato e il cui esercizio era stato sollecitato dal medesimo Avv. C., che aveva consigliato la costituzione in giudizio.

5.3 Il quarto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, consistente nella rilevanza ai fini della produzione del danno lamentato, anche dal punto di vista del nesso causale, del parere rilasciato dall’Avv. C. in data 29 luglio 1998 e del provvedimento del Giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio di appello in data 5/6 ottobre 1998.

5.4 I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, risultano inammissibili.

Tutte le censure in esame difatti trascurano di considerare che rispetto al profilo di danno relativo all’attività difensiva svolta nell’imminenza della ripartizione dell’attivo la corte distrettuale ha ritenuto, come detto, che il curatore fosse l’unico a conoscenza della sua inutilità; il che va posto in correlazione con quanto già osservato circa l’omissione della comunicazione del rendiconto all’interessato Avv. C., cui era stato perciò impedito di fare osservazioni.

E’, in definitiva, la mancanza di trasparenza dell’operato del curatore che la Corte d’appello ha posto a base della ritenuta responsabilità del medesimo.

Ma tale ratio decidendi non è censurata con i motivi in esame, che dunque sono inammissibili in quanto riferiti a profili non decisivi.

6.1 Il quinto motivo di ricorso adduce, rispetto alla statuizione riguardante il risarcimento del danno subito dall’Avv. C. per il mancato concorso del suo credito professionale già maturato con quello del curatore, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111 e 119 L. Fall. anche in relazione all’art. 2909 c.c., in quanto in tesi di parte ricorrente la medesima questione sarebbe stata coperta dal giudicato formatosi in sede di rinvio, ove il Tribunale aveva rigettato il ricorso del legale ex art. 26 L. Fall. dichiarandolo improcedibile in ragione dell’intervenuta chiusura del fallimento.

6.2 Il motivo è infondato.

L’ordinanza prodotta dal ricorrente, pronunciata in data 19 aprile 2002 dal Tribunale di Roma in sede di rinvio, ha dichiarato l’estinzione del giudizio in presenza di un provvedimento di chiusura del fallimento nel frattempo adottato.

Una simile decisione non può essere fatta valere quale giudicato esterno in questa sede, in quanto il provvedimento in questione si è limitato a statuire sotto un profilo meramente processuale relativo allo specifico ambito procedimentale in cui la decisione è stata resa.

7.1 Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c.: la corte territoriale, nel liquidare in favore dell’Avv. C. l’ulteriore somma di Euro 19.222.54, determinata equitativamente ex art. 2056 c.c., a titolo di lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata quale risarcimento, sarebbe incorsa in un vizio di extrapetizione, avendo accolto la domanda sulla base di una causa petendi del tutto diversa da quella prospettata dallo stesso appellante; in ogni caso, ricondotta la pretesa di controparte a una richiesta di risarcimento del danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che tale danno poteva essere riconosciuto in misura pari all’eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio di interessi determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 1.

7.2 Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha correttamente ritenuto che il debito del Dott. B. rivestisse natura di debito di valore, atteso che nel presente procedimento il curatore è stato chiamato a rispondere del risarcimento del danno arrecato al legale per l’inadempimento dei doveri del suo ufficio, che aveva determinato il mancato pagamento, da parte del fallimento, del compenso spettantegli per l’attività difensiva svolta.

Nessuna extrapetizione o violazione di legge possono quindi essere ipotizzate, poichè meccanismi di rivalutazione, quale quello applicato dalla Corte d’appello, sono propri dei debiti di valore, costituendo una componente implicita nella domanda risarcitoria, e, come tali, spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un’espressa richiesta (Cass. 11/5/2007 n. 10825).

9.1 Il motivo di ricorso incidentale denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, individuato come capo separato della domanda proposta: la corte territoriale avrebbe completamente tralasciato di pronunciare sul capo della domanda relativo alla richiesta di risarcimento danni in relazione all’attività difensiva svolta in sede di legittimità e in seguito in sede di rinvio.

9.2 Il motivo è inammissibile.

L’odierno ricorrente, pur dolendosi del mancato esame da parte della corte territoriale della richiesta di pagamento di Euro 15.000 “quale risarcimento danni in conseguenza ed in relazione all’attività svolta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e, poi, in sede di rinvio”, si è limitato a riprodurre testualmente le conclusioni rassegnate in sede di appello, ma non ha indicato se e dove una simile pretesa in termini autonomamente apprezzabili fosse stata avanzata al giudice di merito, nè ha riportato puntualmente la domanda nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto in cui la stessa era stata proposta.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la parte che impugni una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda abbia l’onere, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività e quindi la decisività della questione; infatti, benchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. configuri un error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 31/10/2016 n. 22019, Cass. 04/03/2013 n. 5344, Cass. 10/05/2001 n. 6502).

La questione, per poter rivestire rilievo decisivo, doveva poi essere posta secondo le modalità sopra indicate con riferimento tanto all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, onde consentire di verificare la ritualità e la tempestività della originaria domanda risarcitoria sotto questo profilo, quanto all’atto di appello avverso la statuizione che aveva rigettato in toto l’iniziale domanda attorea, perchè fosse possibile il controllo della devoluzione anche di questa pretesa alla corte distrettuale.

La doglianza per di più imponeva, accanto all’indicazione della domanda non delibata, anche l’indicazione di quali ragioni fossero state specificatamente formulate a sostegno della pretesa asseritamente omessa, ai fini di un apprezzamento preliminare della decisività della questione (Cass. 16/4/2003 n. 6055).

Il motivo di ricorso, presentato in maniera non coerente con i principi sopra illustrati, non può quindi che essere ritenuto inammissibile a causa della sua genericità.

10. In conclusione occorre respingere il ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.

Le spese di lite andranno parzialmente compensate in ragione di un quarto, in considerazione della reciproca soccombenza, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2; il ricorrente principale si farà carico della residua parte nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa per un quarto le spese di lite, condannando il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente della residua parte, che liquida in Euro 4.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA