Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30821 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12531-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52,

presso lo STUDIO LEGALE LS LEXJUS SINACTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BANCONE VINCENZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6566/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6143/16, sez 27, accoglieva il ricorso proposto dalla C.G. quale “settlor” del trust denominato “trust C.” avverso l’avviso di liquidazione 111/023614000P001 per imposta ipotecaria 2011 relativa all’atto costitutivo del predetto “Trust C.” con riferimento ai beni immobili conferiti.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6566/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C.G., in qualità di costitutore, sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa anzichè proporzionale alle applicate tasse ipotecarie e catastali.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato

orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo (come verificatosi nel caso di specie) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 975/18; Cass. 21614/16;Cass. 25478/15).

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, poichè nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo. Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari che nel caso di specie erano i figli del costitutore.

Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.

Si compensano le spese dell’intero giudizio, stante il preesistente non univoco orientamento della giurisprudenza

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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