Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30820 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 28/11/2018), n.30820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14828/2013 proposto da:

SG Leasing S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 140, presso

lo studio dell’avvocato Lucattoni Pierluigi, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Guastadisegni Nicola, Rampoldi

Ilia, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, con decreto n. 407/2013, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, proposta dalla S.G. Leasing spa, al fine di ottenere la restituzione di un bene immobile industriale oggetto di un contratto di leasing stipulato con la (OMISSIS) srl in bonis, nonchè l’ammissione al passivo del fallimento della somma di Euro 1.139.328,36, per canoni di leasing insoluti, penalità, interessi convenzionali e prezzo di riscatto fondato sul contratto di leasing, risolto di diritto prima del fallimento.

In particolare, il Tribunale, quanto alla domanda di rivendica del bene, ha rilevato che lo stesso (un capannone ad uso industriale, sito in (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)”) non risultava essere stato acquisito all’attivo dal curatore, sulla base di una legittima valutazione di inopportunità e di inutilità per la procedura, ed il relativo contratto di leasing era stato risolto di diritto (essendosi la concedente avvalsa, a seguito di inadempimento dell’utilizzatore, della clausola risolutiva espressa) prima del fallimento, cosicchè la Curatela non era neppure subentrata in posizione di “garanzia”.

Quanto invece alla domanda di insinuazione al passivo per i crediti insoluti, il Tribunale ha rilevato che, alla luce della L. Fall., art. 72 quater (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ed applicabile al fallimento in questione, con le ulteriori modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007, comma 2), in caso di scioglimento del contratto di leasing finanziario (a prescindere se di godimento o traslativo), il concedente, oltre a chiedere la restituzione del bene, non può insinuare al passivo del fallimento, nell’immediato, il credito, per canoni, interessi, vantato verso l’utilizzatore, potendo soltanto farlo, in un secondo momento, una volta allocato nuovamente il bene, nei limiti della differenza a suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato per effetto della nuova allocazione del bene ai valori di mercato. Nella fattispecie, tuttavia, il contratto di leasing era stato già risolto di diritto prima del fallimento, ed il leasing, di tipo traslativo (trattandosi di bene immobile strumentale, non destinato a consumarsi nell’arco della durata naturale del contratto), comportava l’operatività del disposto dell’art. 1526 c.c., a tenore del quale il venditore deve restituire le rate riscosse, cosicchè la concedente non poteva essere ammessa al passivo per i canoni scaduti e non pagati e per gli interessi contrattuali calcolati fino alla data del fallimento, non trovando applicazione l’art. 1458 c.c., comma 1, nella parte in cui sancisce l’irretroattività della risoluzione dei contratti a prestazione continuata; nè il credito poteva essere ammesso a titolo di indennità, non avendo l’opponente proposto domanda per il diritto all’equo indennizzo o per il diritto al risarcimento dei danni; infine, la pretesa di ammissione al passivo del credito da risarcimento dei danni nella misura contrattualmente prevista, a fronte della risoluzione di diritto del contratto, credito non di natura post fallimentare, non poteva essere accolta, in quanto l’indennità/penale per la risoluzione, facendo richiamo ai “canoni maturati e insoluti e ai canoni non ancora scaduti” doveva ritenersi “fraudolenta ed illegittima”, essendo tendente a determinare proprio l’effetto che la norma imperativa di cui all’art. 1526 c.c., mira ad evitare.

Avverso il suddetto decreto, la S.G. Leasing spa propone (con atto notificato a mezzo U.G. l’11/6/2013) ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) srl (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. Fall., artt. 16,42 e 88, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto, quanto alla domanda di restituzione del bene, detenuto dal legale rappresentante della società prima del fallimento, che il curatore non sia subentrato anche dal lato passivo nell’obbligazione di restituzione del bene conseguente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria; 2) con il secondo motivo, la violazione dell’art. 3 Cost., dovendo ritenersi che la situazione, sotto il profilo dell’obbligo di restituzione del bene oggetto del contratto, debba essere decisa in modo analogo a quella conseguente alla risoluzione del contratto per scelta del curatore; 3) con il terzo, il quarto ed il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. e la violazione della L. Fall., art. 72 quater, con riguardo alla domanda di insinuazione al passivo del credito vantato dalla concedente SG Leasing, dovendo ritenersi, contrariamente alla tesi del Tribunale, che la L. Fall., art. 72 quater (che detta una disciplina unitaria, valevole per il leasing di godimento e per il leasing traslativo), per ragioni sistematiche, si applichi anche ai contratti già risolti al (t momento del fallimento e che, quale norma speciale, prevalga sulla disciplina generale dettata in tema di locazione dall’art. 1526 c.c.; 4) con il quinto motivo, la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., analogamente a quanto sostenuto per l’obbligazione restitutoria, anche per quanto riguarda la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del credito vantato dal concedente il leasing sulla base delle obbligazioni contrattuali; 5) con il settimo motivo, la nullità della motivazione, in quanto avulsa dai dati processuali, in ordine alla natura del contratto quale leasing traslativo; 6) con l’ottavo motivo, la falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, potendo, in ogni caso, essere applicata tale disposizione soltanto dopo che il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria sia stato restituito, cosicchè, nella specie, il sinallagma contrattuale non poteva essere alterato, stante la pacifica mancata restituzione del bene; 7) con il nono motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1344 e 1421 c.c. e art. 1384 c.c., in ordine alla ritenuta nullità della clausola penale pattuita.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Il Tribunale ha rilevato che il bene in oggetto non era stato acquisito dal Curatore all’attivo fallimentare, con conseguente insussistenza del presupposto fondante la rivendica L. Fall., ex art. 103 e che, non trattandosi di rapporto di leasing pendente aila data del fallimento (essendosi risolto prima), neppure poteva ritenersi che la curatela fosse subentrata, nel predetto rapporto, in una posizione di garanzia.

Orbene, i motivi non censurano la prima ratio decidendi, limitandosi la ricorrente ad affermare, in maniera apodittica, che se il bene era detenuto, prima del fallimento, dal legale rappresentante della società in bonis, la relativa obbligazione restitutoria, dopo il fallimento, grava sul curatore.

3. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, con i quali si contesta la distinzione, avente fondamento giurisprudenziale, tra i due tipi di leasing e la ritenuta non operatività della L. Fall., art. 72 quater, norma che, ad avviso del Tribunale, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore, sono infondati, avendo questa Corte confermato, di recente (Cass. 2538/2016; Cass. 20890 e 21476 del 2017; in tema, Cass. 17577/2015), che “la L. Fall., art. 72 quater, trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l’onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della norma da ultimo citata”, vale a dire con la restituzione di tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453 c.c., comma 1, la differenza tra l’intero corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione.

Già con la pronuncia n. 8687 del 2015, questa Corte aveva affermato il principio di diritto secondo cui “l’introduzione nell’ordinamento, tramite il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 59,L. Fall., art. 72- quater, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 c.c., al leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore”.

Manifestamente infondata è, poi, la censura di violazione del principio costituzionale di uguaglianza, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’anteriorità dell’estinzione del rapporto alla dichiarazione del fallimento ha un’incidenza decisiva sulla disciplina della posizione delle parti ai fini del concorso.

4. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto attraverso il vizio di “nullità della motivazione” si intende censurare un tipico accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito (in tema, di recente, Cass. 291111/2017: “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo”).

5. L’ottavo motivo è infondato. L’obbligazione dell’utilizzatore di restituire il bene al concedente è un effetto della risoluzione, al pari dell’obbligazione del concedente di restituire all’utilizzatore i canoni riscossi, e l’inadempimento dell’obbligazione restitutoria dell’utilizzatore non può certo far venire meno gli effetti della risoluzione stessa, già prodottisi, come disciplinati dall’art. 1526 c.c., ma legittima semmai il creditore della prestazione restitutoria inadempiuta a far valere tutti i rimedi accordatigli dalla legge per pretendere l’adempimento di essa o, in mancanza, il risarcimento del danno.

6. Anche il nono motivo è infondato, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 21476/2017): “In tema di leasing traslativo, risoltosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il patto c.d. di deduzione – per mezzo del quale deve essere riconosciuto al concedente l’importo complessivo dovuto dall’utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonchè quale prezzo del riscatto del bene, maggiorato degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtato del prezzo di riallocazione del bene oggetto del contratto – è nullo per contrarietà all’ordine pubblico economico ed, in particolare, alla previsione di cui all’art. 1526 c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore”.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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