Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3082 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3082 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Marino Pio

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
214/11/27 depositata il 27/12/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Marino Pio

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defini-

ta con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
contro la sentenza della CTP di Foggia n. 114/4/2010, che aveva accolto il ricorso
avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta di registro e catastale versata dal
Marino a seguito della mancata produzione di certificazione ex L. 604/1954.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14738/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/02/2014

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. 11 presidente ha fissato
l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 3-5 L.604/1954, laddove la CTR ha ritenuto

seguito di mancata produzione della documentazione del caso, abbia vu – Sitte le maggigrì
imposte di registro e catastali- spetti il rimborso delle stesse a seguito della produzione
del certificato dell’IPA, tempestivamente rilasciato dall’Ufficio e immotivatamente non
depositato nei termini di cui all’art.4 L.cit..
La censura è infondata. L’art. 5 della L. 604/1954 – Mancata applicazione del trattamento
agevolato per omessa documentazione. Successiva applicazione dei benefici mediante rimborso.- dispone che “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conse-

guire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne’ il
certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’articolo 4, ne’ quello definitivo previsto dall’articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e’
precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti,
permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui al
secondo comma dell’articolo 4.”
Avendo il Marino corrisposto le normali imposte di registro e ipotecarie in data 20/5/2008, a
seguito di avviso di liquidazione n. 20041T000105, tempestiva è la richiesta di rimborso
presentata il 3/10/2008, corredata dal certificato dell’Ispettorato provinciale di cui al secondo comma dell’art. 4. Né la reiezione dell’istanza è giustificata dalla circostanza che il
certificato fosse stato rilasciato nel 2004 e non fosse stato tempestivamente prodotto dal
contribuente, in quanto la norma di cui all’art. 5 cit. subordina il diritto al rimborso al solo
rispetto del termine triennale dall’avvenuto pagamento del maggiore importo.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 22/1/2014 DEPOSITATO

1N CANCELLERIA

nte

clic ai contribuente — che abbia usufruito delle agevolazioni di cui alla L. 604154 e che, a

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