Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3082 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25232/2014 proposto da:

BLU SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIACINTO FAVALLI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati PAOLO ZUCCHINALI e SALVATORE

TRIFIRO’;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 638/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/07/2014, R.G.N. 2787/2011.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dalla soc. Blue Srevice srl avverso la cartella esattoriale con la quale era ingiunto il pagamento di Euro 2370,91 a favore dell’Inail per premi non versati in relazione alla posizione di lavoratori che svolgevano le mansioni di operatore telefonico per attività di telemarketing o per attività di tipo amministrativo o operative quali autisti e magazzinieri. Secondo il Tribunale era corretta la qualificazione dei rapporti dedotti in causa in termini di subordinazione ad eccezione dei lavoratori A.S. e F.O., che avevano svolto la loro attività in maniera prevalentemente autonoma.

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Milano ha affermato la sussistenza della subordinazione con riferimento a tutti i lavoratori, sia per quelli che avevano svolto attività di telemarketing, sia per quelli che avevano svolto attività amministrativa. Con riferimento ai lavoratori A. e F., qualificati anch’essi quali lavoratori subordinati, ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione perchè sollevata solo in appello.

2. Avverso la sentenza ricorre la Blue Service. Resiste l’Inail. Con ordinanza la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile per tardività l’eccezione di prescrizione. Rileva che in materia previdenziale il regime di prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio e dunque proponibile come eccezione in ogni stato e grado. Secondo la ricorrente i contributi erano prescritti in quanto il rapporto dell’ A. era cessato nel gennaio 2002 e del F. nel dicembre 2001 ed il verbale ispettivo del 31/1/2007 era pervenuto alla Blue Service nel febbraio 2007.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116 e 345 c.p.c., avendo la Corte, in relazione al lavoratore C., ritenuto provata la natura subordinata solo sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori -peraltro prodotte tardivamente solo in appello – e sulla deposizione testimoniale dell’ispettore che aveva redatto la predetta dichiarazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2094 c.c., con riguardo all’art. 1678 c.c., per aver ritenuto subordinato il rapporto di lavoro del F. e dell’ A. senza considerare la disciplina del contratto di trasporto.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, difettando l’impugnata sentenza “di valida e tantomeno convincente motivazione” laddove aveva ritenuto dimostrata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la soc. ricorrente e gli operatori telefonici per attività di telemarketing e gli addetti ad attività di tipo amministrativo ignorando elementi di prova decisivi al fine di escludere la subordinazione

4. Va accolto il primo motivo e rigettati gli altri.

5. Con riferimento al primo motivo questa Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830, n. 9600/2018, n. 9865/2019, n. 5757/2019) ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della stessa legge (L. n. 335 cit., art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poichè l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Ne consegue che nessuna preclusione per la rilevabilità della prescrizione nel corso del giudizio poteva ritenersi intervenuta per il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata solo in appello.

5. Per quanto riguarda gli altri motivi va rilevato che il ricorso, pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, risulta sostanzialmente inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

Va, osservato, altresì, che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 c.c., può porsi soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018) come nella specie laddove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato concordemente dai giudici di merito circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità.

I motivi si incentrano, infatti, essenzialmente sulla prova che la ricorrente, contrariamente a quanto riferito dalla Corte d’appello sulla base delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni rese agli ispettori, ritiene non raggiunta della natura subordinata dell’attività svolta dai lavoratori individuati dagli ispettori.

6. Per le considerazioni che precedono in accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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