Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3082 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 21/07/2020, dep. 09/02/2021), n.3082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTI Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11891-2014 proposto da:

B.G., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

FIORENTINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 267/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di ROMA, con sentenza n. 267/35/13, accoglieva l’appello proposto, avverso la sentenza della CTP di Roma n. 156/48/12, proposto da Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Roma 3 contro B.L. e B.G., a seguito di impugnazione della cartella di pagamento Invim 1995, emessa per maggiore importi di imposta Invim, ipotecaria e catastale relativi alla donazione di un capannone effettuata a loro favore.

– avverso detta sentenza proponevano ricorso innanzi a questa Corte i contribuenti eccependo:

-violazione dell’art. 2945 c.c., comma 3 e art. 2946 c.c., in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78;

-l’intimata agenzia non ha svolto difese, ma si costituiva solo al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– nel il ricorso introduttivo i contribuenti esponevano che, con avviso di liquidazione notificato il 29 settembre ed il 13 novembre 1997, l’Ufficio del Registro di Albano Laziale aveva rettificato, ai fini INVIM, imposte ipotecarie e catastali, il valore di un capannone donato ai Sigg. B. dal loro padre.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso; in sede di appello, la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale dei contribuenti. A seguito di ricorso per cassazione, proposto dall’Ufficio, la S.C., con sentenza n. 112/2007 cassava la sentenza impugnata e rinviava per il prosieguo della causa alla CTR di Roma, in diversa composizione. Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione della causa.

Con la cartella di pagamento, qui impugnata, notificata nell’ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate richiedeva le imposte, sanzioni ed interessi dovuti a seguito dell’accertamento.

I contribuenti eccepivano l’intervenuta prescrizione della pretesa erariale innanzi alla CTP, che, con la sentenza sopra indicata, accoglieva il ricorso; la CTR in riforma della stessa accoglieva l’appello dell’Ufficio.

Con unico motivo qui proposto, i ricorrenti B. eccepivano innanzi a questa Corte l’intervenuta prescrizione, sostenendo che, a mente dell’art. 2945 c.c., la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell’atto con cui si era dato corso al giudizio, mentre essendosi verificata l’estinzione del processo, fermo l’effetto interruttivo, il nuovo periodo di prescrizione andava fatto decorrere dalla data dell’originario atto interruttivo, in quanto la mancata riassunzione aveva determinato l’estinzione dell’intero giudizio. Dalla notifica dell’avviso di rettifica avvenuta nel 1997, il ruolo era stato reso esecutivo il 14.9.2009, quindi erano passati più di dieci anni e la prescrizione era maturata.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte con plurime pronunce ha chiarito che, in sede tributaria, la mancata riassunzione, nei termini di legge rende definitivo l’accertamento, sicchè il termine a quo per l’emissione degli avvisi di liquidazione comincia a decorrere, una volta consumato il termine per la riassunzione (Cass. 9521/17).

Nello stesso senso, questa Corte, con la sentenza n. 23502/16, ha chiarito assai bene la ragione della specificità del diverso regime operante in sede tributaria, rispetto a quello civilistico.

Si è, infatti, evidenziato, che l’evoluzione giurisprudenziale ha preso in esame la specificità del processo tributario, in ordine al quale si è affermato: “nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione.” (così Cass. 556/16; nello stesso senso: Cass. 19476/16 e Cass. 15480/16)”.

In sostanza, le ragioni che giustificano, nel processo tributario, la deviazione dalla regola generale di cui all’art. 2945 c.c., comma 3 vanno individuate nei seguenti elementi di specialità:

– la natura impugnatorìa del medesimo e, in particolare, la natura

amministrativa, e non processuale, rivestita dall’atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto (Cass. 21143/15; 16689/13; 5044/12);

– la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente;

– l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile anche al processo tributario il disposto generale di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione finanziaria, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che realizza (“incorpora”) la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza paradossale che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare

ineseguibile (perchè estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo;

-l’insussistenza, nel processo tributario, della ratio ispiratrice l’ art. 2945 c.c., comma 3, dal momento che, proprio per la sua natura impugnatoria e per la definitività che l’atto impositivo assume per effetto dell’estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione sicchè, diversamente argomentando sulla base della regola generale, l’eliminazione dell’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza di un giudizio tributario -che poi si estingua per mancata riassunzione-opererebbe a favore proprio della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l’atto impugnato divenisse definitivo;

– il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, non è dirimente in senso contrario alla soluzione qui accolta, posto che: se è ammessa, e nei limiti in cui lo è (sentenze intermedie favorevoli all’amministrazione finanziaria), la riscossione frazionata non realizza in via definitiva la pretesa tributaria (sussistendo, in caso di diverso esito finale del giudizio, l’obbligo di restituzione al contribuente delle somme da questi medio tempore pagate), ma opera sul piano meramente anticipatorio ed interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora in itinere; se, al contrario, la riscossione frazionata non è ex lege ammessa (sentenze intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa, con conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale. (Cass. n. 23502/16).

Ferme tali premesse, si evidenzia che la sentenza della CTR di Roma ha chiarito, in fatto, che, nel caso esaminato, la prescrizione decennale non risulta maturata, precisando che, andava considerato a tal fine solo il periodo tra la maturata estinzione del precedente giudizio per la mancata riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio nel termine annuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e la notifica delle cartelle impugnate in questo giudizio (nè il risultato sarebbe diverso cumulando anche il periodo intercorrente tra la notifica degli originari avvisi di liquidazione e l’inizio del relativo giudizio di impugnazione).

Pertanto, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese.

La Corte, con la presenza del Presidente Dott. De Masi e con la presenza, da remoto, degli altri componenti.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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