Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3082 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3082 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 4957/2012 proposto da:
Maniglio Giuseppe, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’av\Yocato Licci Aldo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento della Quattropalme Arredamenti di Innocenta Salvatore
Alessandro & C. S.a.s., nonche’ dei soci Innocenta Salvatore
Alessandro ed Innocenta Luca;
– intimato –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il
12/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Rilevato che:
Giuseppe Maniglio ricorre per cassazione, con cinque mezzi, avverso il
decreto del tribunale di Lecce col quale è stata rigettata la sua
opposizione al passivo del fallimento di Quattropalme Arredamenti di
Innocenta Salvatore Alessandro & c. s.a.s., avente a oggetto crediti di
lavoro;
il fallimento non ha svolto difese.
Considerato che:
il ricorso attiene a un decreto depositato il 12-12-2011, che si dice
comunicato il 18-1-2012 a fronte del ricorso per cassazione spedito in
notifica il 17-2-2012;
la copia autentica del decreto, prodotta dal ricorrente, non contiene
l’attestazione di avvenuta comunicazione nella data sopra detta del
18-1-2012;
nel giudizio di cassazione, come più volte è stato affermato, il
deposito della copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione
allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o
della sua comunicazione ex art. 99, ultimo comma, legge fa II., benché
queste ultime siano state espressamente allegate, determina
l’improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369, secondo comma, n.
2, cod. proc. civ., in quanto una tale omissione impedisce alla Corte
di verificare – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del

2

24/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

vincolo della cosa giudicata formale – la tempestività dell’esercizio del
diritto di impugnazione (v. Cass. n. 9987-16);
a nulla vale, ovviamente, la mera indicazione delle corrispondenti
date nell’epigrafe del ricorso;
l’orientamento deve essere in parte qua confermato anche in esito

escludere la sanzione della improcedibilità al ricorso contro un
provvedimento notificato, di cui il ricorrente non abbia depositato,
unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti
comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte
controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione
del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U n. 10648-17);
difatti nel caso di specie l’avvenuta comunicazione del decreto che ha
concluso la fase dell’opposizione al passivo nella data indicata in
ricorso non emerge in alcun modo dagli atti a disposizione della
Corte, atteso che la curatela fallimentare è rimasta intimata;
il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
p.q.m.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

alla precisazione offerta dalle sezioni unite mediante il principio teso a

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