Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30819 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, (ud. 08/03/2018, dep. 28/11/2018), n.30819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CUBE S.R.L., in persona le liquidatore Sig. C.M.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Pianese, con domicilio

eletto presso lo studio dell’Avv. Franco Verde in Sant’Antimo, Via

Modigliani n. 5;

– ricorrente –

contro

SICOM S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

SICOM S.P.A., in persona del legale rappresentante Sig.

M.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guido Canale e

dall’Avv. Alessandra Giovannetti, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultima in Roma, via Piemonte n. 39;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CUBE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 697 depositata

il 3 aprile 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2018

dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame proposto da CUBE s.r.l., Marcegaglia Buildtech s.r.l. e Marcegaglia s.p.a., ha accertato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di SICOM s.p.a., rigettando tuttavia la conseguente domanda di risarcimento del danno formulata dalle appellanti e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio;

CUBE s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione;

SICOM s.p.a. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato;

il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in base alla giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. Sez. U. 16628/2009 e successive conformi);

che analoga conclusione deve trarsi nel caso in cui, in luogo della “spillatura” degli atti venga adottata la tecnica della integrale trascrizione degli stessi nel ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 19255/2010 e successive conformi);

pertanto il ricorso principale di CUBE s.r.l. è inammissibile, come correttamente osservato dal PM, essendo la sua parte narrativa redatta mediante l’integrale trascrizione dell’atto di citazione, della memoria difensiva ex art. 183 c.p.c., delle memorie istruttorie (in larga parte), della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e delle successive comparsa conclusionale e memoria di replica;

il ricorso incidentale condizionato di SICOM s.p.a. è conseguentemente assorbito;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA