Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30819 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18050-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALSAVARANCHE 46, presso lo studio dell’avvocato CORRADI MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZANETTA ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente annullando il provvedimento di modificazione del classamento catastale di un immobile, notificato nel 2007 e recante modifica della classe – nell’ambito della categoria catastale A/2 – da 1 a 7

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, elenca i casi in cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere all’autotutela e tra questi non vi rientra il caso per cui si controverte;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, emanato ai sensi del D.L. n. 564 del 1994 art. 2-quater, convertito in L. n. 656 del 1994, in quanto dalla lettura del D.M. in questione non si ricaverebbe che l’autotutela sia effettuabile solo a favore del contribuente, autotutela che invece nel caso di specie si renderebbe necessaria per rimediare ad una situazione di fortissima iniquità fiscale dato che analoghe abitazioni sono state revisionate con l’assegnazione della classe di merito 5,69 mentre l’immobile in questione aveva ancora la classe 1;

considerato che, secondo questa Corte:

in materia tributaria, il potere di autotutela è funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate, sicchè è legittimo l’annullamento, in tale sede, di un atto favorevole al contribuente (nella specie, un provvedimento di abbuono di imposta per furto, non previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, vigente “ratione temporis”), non essendone preclusa l’adozione dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37l, art. 1, recando quest’ultimo un’elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria può procedere all’annullamento in autotutela (Cass. 19 marzo 2014, n. 6398);

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, dall’1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo 111 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc” (Cass. 31 maggio 2017, n. 13845): principio da cui si ricava la possibilità per l’amministrazione di modificare in autotutela i classamenti catastali purchè tale provvedimento non abbia effetto retroattivo, circostanza, quest’ultima, che non emerge dalla lettura della sentenza della CTR nè dal motivo di ricorso, cosicchè deve ritenersi che la non retroattività del provvedimento di classamento oggetto di lite non sia posta in discussione;

in tema di autotutela tributaria, la decisione dell’amministrazione sull’annullamento di un atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappresentate dal contribuente (Cass. 22 febbraio 2019, n. 5332): principio da cui si ricava la possibilità per l’amministrazione di modificare in autotutela in via generale i propri provvedimenti;

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha apoditticamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non potesse ricorrere all’autotutela per la modifica di un classamento catastale;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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