Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30819 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 30819 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 19920-2013 proposto da:
PASAM SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI DE’
CALBOLI FULCIERI 60, presso lo studio dell’avvocato
VITTORIO VIOLANTE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SILVANA MAGLIOCCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 22/12/2017

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 172/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
04/06/2012;

udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato VIOLANTE per delega
dell’Avvocato MAGLIOCCO che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DELLA CAUSA
1. La società Pasam, società cooperativa agricola per azioni, ricorre per la
cassazione della sentenza depositata il 4 giugno 2012, n. 172/16/12, con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo
grado, ha rigettato il ricorso proposto da essa Pasam avverso una cartella di
pagamento avente ad oggetto le sanzioni e gli interessi previsti dal comma 12
dell’art. 9, L. 289/02, relativi alla ritardata corresponsione della prima rata –

dal medesimo art. 9 e richiesto per gli anni 1998/2001.
2.

La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver precisato che la

contribuente aveva versato la suddetta prima rata (con scadenza 30 novembre
2003) il 15 marzo 2004 e la seconda ed ultima rata (con scadenza 20 giugno
2004) il 14 giugno 2004, ha motivato la propria decisione con il rilievo che la
contribuente medesima non poteva giovarsi del differimento dei termini per il
pagamento delle rate del condono, disposto dall’art. 1 del decreto legge 24
giugno 2003, n. 143 perché tale differimento era consentito, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, come modificato dal decreto legge 269/2003, ed ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. e), del d.m. 16 gennaio 2004 e dell’art. 1, comma 2, lett. e) del
d.m. 8 aprile 2004, solo ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del
decreto 143 -ossia al 24 giugno 2003-, “non avevano effettuato versamenti
utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari” di cui all’
art. 9 (e ad altri articoli) della L.289/2002, mentre essa Pasam aveva
effettuato il versamento iniziale di C 6.000 prima di quella data.
3. L’amministrazione resiste con controricorso.
4. La causa perviene alla Sezione a seguito di rimessione ex art. 380 bis, u.c.,
cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II ricorso della contribuente si fonda su un unico mezzo con il quale la
stessa denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 della L. 289/02
e dell’articolo 1 d.l. 143/03, in riferimento all’art. 360, comma

10 n. 3, cod.

proc. civ., argomentando che una interpretazione costituzionalmente orientata di

successiva al versamento iniziale del 12 maggio 2003- del condono consentito

sali norme impone di ritenere che la proroga dei termini recata dall’articolo 1 del
d.l. 143/03 si applichi anche a coloro che avevano effettuato il versamento
iniziale in data anteriore alli entrata in vigore di tale decreto legge.
2. H ricorso è fondato.
3. Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
-la L. 289/2002, all’art.9, prevedeva la possibilità di beneficiare della

termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali fossero scaduti entro il 31
ottobre 2002; a tal fine, gli interessati avrebbero dovuto presentare una
dichiarazione e versare un importo previsto dallo stesso articolo, entro il
termine del 16 marzo 2003; il comma 12 dell’ art. 9 -nel testo risultante dalla
modifica apportata dal d.l. 282/2002- prevedeva che, qualora il versamento
dovuto fosse stato d’importo superiore ad C 3.000 per le persone fisiche e di C
6.000 per gli altri soggetti, il contribuente avrebbe potuto versare l’importo
base entro il termine sopradetto (16 marzo) e l’eccedenza in due rate entro i
termini del 30 novembre 2003 (per la prima rata) e del 20 giugno 2004 (per la
seconda rata); il termine per il versamento iniziale è stato prorogato al 16
aprile 2003 dal d.l. 282/2002 (art. 5 bis, comma 1), convertito con la L.
27/2003, al 16 aprile 2004 dal d.l. 143/2003 (art. 1, comma 2), convertito con
la L. 212/2003 (nel testo risultante all’esito delle modifiche apportate prima
dalla legge di conversione, poi dall’art. 34 del d.l. 269/2003, convertito con L.
326/2003 e, infine, dall’art. 23 de d.l. 355/2003, convertito con L. 47/2004); i
termini per il versamento delle due rate stabilite per il pagamento dell’importo
eccedente quello iniziale, sono stati prorogati dal Ministero dell’economia e
delle finanze una prima volta alle date del 21 giugno 2004 e del 16 settembre
2004 (con d.m. 16 gennaio 2004, emesso nell’esercizio della delega contenuta
nella seconda parte del secondo comma dell’ art. 1 del d.l. 143/2003) ed una
seconda volta, alle date del 20 luglio 2004 e del 18 ottobre 2004 (con d.m. 8
aprile 2004, emesso nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 23 del d.l.
355/2003);
-l’art. 1, comma 2, del d.l. 143/2003, modificato dal d.l. 269/2003, e l’art. 1,
comma 2, lett. e), del d.m. 16 gennaio 2004 e l’art. 1, comma 2, lett. e) del

definizione automatica dei debiti tributari per i periodi di imposta per i quali i

d.m. 8 aprile 2004, riguardano i contribuenti che, alla data di entrata in vigore
(prima) del d.l. n. 143 e (poi) del d.l. 269/2003, “non avevano effettuato
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari”
di cui all’ art. 9 (o 9 bis o 12), della L.289/2002 e successive modifiche.
4. Questa Corte ha più volte affermato, sia con riferimento all’art.9 della L.
289/2002 sia con riferimento agli artt. 9 bis e 12 della medesima Legge, che
per secondo una interpretazione costituzionalmente orientata di tali articoli e

definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari” devono intendersi solo i
versamenti immediatamente estintivi degli obblighi tributari condonabili (Cass.
5165/2017; Cass. 26709/13; Cass. 13697/13) e che, in particolare,
l’effettuazione del versamento iniziale, prima dell’entrata in vigore del d.l. di
riferimento (143/2003 e poi 269/2003), non preclude al contribuente di
avvalersi della proroga dei termini (Cass., ord. 8615/del 2014).
5. Il Collegio intende dare continuità a tali precedenti.
6. Nel controricorso della difesa erariale si eccepisce che questi ultimi non
siano pertinenti al tema di questo processo giacché qui non si discute di
efficacia del condono (come in tali precedenti) ma di applicazione delle sanzioni
e degli interessi da ritardo nel pagamento di una rata.
7. Tale argomentazione non può essere condivisa: se la proroga del termine di
pagamento delle rate opera per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore
(dapprima) del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, conv. nella legge 1 agosto 2003, n.
212, e (poi, a seguito della modifica della legge 212 da parte del d.l.
269/2003, alla data di entrata in vigore) del d.l. 269/2003, non avevano
estinto in unica soluzione gli obblighi tributari condonabili, in nessun modo può
essere giustificato imporre una sanzione o il pagamento di interessi di mora, ex
art. 9, comma 12, L. 289/2002, a chi, come l’odierna ricorrente, ha adempiuto
al versamento delle rate legittimamente avvalendosi della proroga.
8.11 ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata.
9. Non vi sono accertamenti in fatto da compiere e dunque la causa può essere

delle disposizioni ministeriale cui essi rinviano, “versamenti utili per la

decisa nel merito (art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.) con accoglimento
del ricorso iniziale proposto dalla società Pasann, di annullamento della cartella
di pagamento impugnata, fermo tuttavia restando l’obbligo della contribuente
di pagamento degli interessi sull’importo della rata versata in ritardo, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera e, secondo periodo, del decretro ministero
economia e finanze 8 aprile 2004.
10. Le spese devono essere compensate per l’intero giudizio atteso l’esito

successivo rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

,,k4c,c0@i\C

k alCk.)(&

la Corte cassa la sentenza n. 172/16/12, emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in data 4 giugno 2012 e, in accoglimento del ricorso
proposto dalla Pasam, società cooperativa agricola per azioni, annulla la cartella
di pagamento n. 29820080005295011, notificata alla società da parte di Serit
Sicilia s.p.a., dichiarando dovuti gli interessi di legge sulla rata del condono
pagata in ritardo;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 6 dicembre 2017.

alterno delle fasi di merito e l’affermarsi del principio di diritto in un momento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA