Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30818 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30818 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 13581-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2017
1761

contro

CENTRO TERAPIA FISICA & RIABILITAZIONE SRL in persona
dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA LOCATELLI l,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENTINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SELLITTI

Data pubblicazione: 22/12/2017

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 03/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso in
via

principale

rinvio

per

integrazione

del

contraddittorio, in subordine accoglimento del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
rimette al Collegio per eventuali nuove deduzioni, in
subordine accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CICCONETTI
per delega dell’Avvocato SELLITTI che deposita in
udienza elenco di nuovi documenti ex art. 372, nel
merito chiede il rinvio.

udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI della CAUSA
1.12Agenzia delle Entrate, considerato che la srl Centro Terapia Fisica e
Riabilitazione, avvalsasi del condono ex art. 9 bis, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, aveva omesso di pagare le rate successive alla prima,
recuperava a tassazione l’importo delle imposte non versate nei termini di
legge.

3. I procedimenti sviluppatisi dalla impugnazione di tali pronunce si
concludevano con le sentenze della Corte di Cassazione n. 8304/2014
19421/2015 e n.11822/2017, con cui veniva stabilito un principio di diritto
opposto rispetto a quanto affermato dalle suddette pronunce.
4. L’Agenzia, nel frattempo, emetteva un provvedimento di sgravio e iscriveva
a ruolo determinate somme, distinte in più voci, per imposte, sanzioni e
interessi.
5. La cartella, impugnata dalla Centro Terapia Fisica e Riabilitazione per difetto
di motivazione, veniva annullata per tale ragione dalla Commissione tributaria
provinciale di Napoli.

2.11 provvedimento veniva annullato da parte della Commissione tributaria
provinciale di Napoli con le pronunce 217/22/07, 273/29/08 e 401/32/07, con
le quali la Commissione affermava che il condono doveva ritenersi perfezionato
con il versamento della prima rata e che l’Agenzia avrebbe potuto richiedere
solo il pagamento delle somme pari alle rate insolute.

6.12appello dell’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla Commissione
regionale della Campania con sentenza n.60/33/2012, in data 3 aprile 2012, Lo–con la motivazione per cui l’Agenzia, per effetto della decisione di primo grado,
“avrebbe dovuto iscrivere a ruolo le somme, relative alle rate di condono non
pagate, oltre interessi e sanzioni … avrebbe dovuto inoltre specificare in modo
analitico tutta la procedura di calcolo relativa alla natura delle differenze di
imposte, sanzioni ed interessi dovuti a saldo del richiesto condono” mentre
“dall’esame della cartella non” era “dato comprendere le causali ed i titoli delle
somme richieste nonché l’esattezza del ricalcolo delle somme dovute”.
7. La Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di questa sentenza con
quattro motivi.
8. La srl Centro Terapia Fisica e Riabilitazione ha presentato controricorso.
MOTIVI della DECISIONE
1.La Agenzia delle Entrate, con i quattro motivi di ricorso, deduce:
1.1 ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione
all’art.36, comma 2, n. 4, d.lgs n. 546/92, che la sentenza sia nulla perché
mancante di motivazione sulla doglianza sollevata da essa ricorrente riguardo
all’errore contenuto nella pronuncia di primo grado laddove la pretesa portata
nella cartella era stata ritenuta priva di giustificazione malgrado la cartella
indicasse invece esattamente le ragioni e gli importi della pretesa;
2.2 ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., nel testo,
applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta con d.l. 83 del
2012, che la sentenza sia viziata da insufficienza di motivazione sul perché la
pretesa portata nella cartella sia stata ritenuta priva di giustificazione malgrado

la stessa recasse, alle pagine 2 e 3, indicazioni che avrebbero dovuto indurre a
concludere in senso opposto;

2.4 ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., che la sentenza
sia viziata da violazione o falsa applicazione degli artt. 3 della legge 241/1990
e 25 del DPR 602/1973, per avere la Commissione Tributaria Regionale
ritenuto necessaria l’analitica specificazione della procedura di calcolo relativa
alla natura delle differenze di imposta, alle sanzioni ed agli interessi dovuti a
saldo del condono richiesto, laddove invece nessuna specificazione era da
ritenersi necessaria posto che le somme indicate nella cartella erano state
determinate sulla base degli importi dichiarati e calcolati dalla stessa società
contribuente in sede di condono e che le norme di cui ai suddetti artt. 3 e 25
vanno intese nel senso che è consentito omettere una specifica motivazione
quando il contribuente è in grado di riscontrare da proprie dichiarazioni tutti gli
elementi utili a capire la regione della pretesa erariale.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato:
3.1. nella pagina 2 e nella pagina 3 della cartella sono riportate distinte in più
voci, determinate somme con indicazioni delle causali (imposte, sanzioni ed
interessi) ed in calce ad entrambe le pagine, vi è una nota dicente “iscrizione a
ruolo a seguito sentenze CTP n. 217/22/07, 273/29/08 e 401/32/07- Totale da
versare da condono ex art. 9 bis Legge 289/02 C … al netto di C … versati Sanzioni 30% per omesso versamento rate di condono ed interessi”;
3.2. a fronte di questo, nella motivazione della sentenza impugnata, per un
verso, non è ragionevolmente spiegato perché è stato usato, in riferimento al
contenuto della cartella, il condizionale (” … la Agenzia avrebbe dovuto
iscrivere a ruolo le somme …”) e perché dunque, si è potuto dire, malgrado le
indicazioni della cartella e della nota, che la cartella non consentiva di ricavare
le causali ed i titoli delle somme iscritte, per altro verso, viene annesso valore
alla mancata specificazione della procedura di calcolo delle differenze di
imposte, sanzioni ed interessi a saldo del richiesto condono perdendosi di vista
il cuore della problematica -in riferimento al quale la motivazione è incongruacostituto dalla debenza delle somme iscritte a ruolo.
4. Il primo ed il terzo motivo di ricorso restano assorbiti e così il quarto
(essendo discusso e da rivalutare se gli importi richiesti con la cartella siano
conformi alle rate del condono scadute, con interessi e sanzioni e se quindi
l’odierna controricorrente fosse in grado di riscontrare dalle dichiarazione
integrative presentate ai fini del condono ogni elemento di fatto utile per la
piena consapevolezza del perché della pretesa erariale);
5. La sentenza impugnata, dunque, essere cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Campania perché la stessa, in composizione diversa

0

2.3. in subordine rispetto al motivo di cui al punto 6.2, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, numero 5, cod. proc. civ., nel testo riformato con d.l. 83 del 2012,
che la sentenza sia viziata per avere la Commissione omesso di esaminare il
fatto che gli importi indicati nella cartella corrispondevano esattamente alle
rate del condono non versate, agli interessi e alle sanzioni e che i titoli e le
causali delle somme richieste erano costituite dalle sentenze della
Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenze 217/22/07,
273/29/08 e 401/32/07;

da quella che ha reso tale sentenza, proceda a motivato riesame di tutti gli
elementi posti dalla Agenzia a base della pretesa portata nella cartella e perché
decida sulle spese.
5. Va infine dato conto del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
società controricorrente nel produrre le sentenze di cui al punto 3 della
superiore esposizione dei fatti di causa, tali sentenze non hanno effetto di
giudicato (esterno) rispetto al processo che occupa, dato che esse attengono
alla legittimità di una cartella diversa da quella di cui qui si tratta.

la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale della Campania perché la stessa, in composizione diversa da quella
che ha reso la tale sentenza, proceda a motivato riesame di tutti gli elementi
posti dalla Agenzia delle Entrate a base della pretesa portata nella cartella e
perché decida sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 6
dicembre 2017.

PQM

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