Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30817 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30817 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 14109-2013 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA LA FATTORIA DELLE VIGNOLE DI
FALCINELLI ANDREA & C. SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANMARCO GORIETTI
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

COMUNE DI ASSISI in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-

Data pubblicazione: 22/12/2017

A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TOSCA MOLINI giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2013 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato VACCARELLA per
delega dell’Avvocato BRIGUGLIO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SEGARELLI che
ha chiesto il rigetto.

PERUGIA, depositata il 02/01/2013;

R.G. 14109/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Agricola La Fattoria delle Vignole di Falcinelli Andrea e C. s.a.s. impugnava il
provvedimento di diniego del rimborso dell’Ici per gli anni dal 2005 al 2010 opposto dal
Comune di Assisi. Sosteneva la società di aver diritto al rimborso dell’Ici in quanto il fabbricato
oggetto dell’imposta era esente essendo accatastato alla categoria D/10.
La commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era
confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Umbria sul rilievo che, nonostante il

che nulla aveva a che vedere con l’attività agricola.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato
ad un motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Assisi.
3. Con il motivo proposto la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 23 d. I. 208/2008 e 2 d. Igs. 504/1992.
Sostiene che la CTR non si è attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 1865 del 21.8.2009, che esclude la debenza dell’Ici per i fabbricati
classificati come D/10 e A/6 dovendosi ritenere per essi sussistente il requisito della ruralità.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1,

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comma 2, prevede che “Presupposto dell’imposta dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree L
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI: a) per
fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano…”;
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1,
comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n.
557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n.
159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che “Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ. e in particolare destinate: …: i) alla
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative …”. Questa Corte intende dare continuità
all’orientamento espresso nel principio sancito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la
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fabbricato fosse accatastato nella categoria D/10, in esso veniva svolta l’attività alberghiera

sentenza n. 18565 del 21/08/2009 e seguito da numerose altre sentenze ( Cass. n. 17824/17;
16789/17; 16822/17; 12315/17; 12296/17; 13763/16; 12775/16; 25098/16 ) secondo cui
“in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto
fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L.
n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato
disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n.
14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile

pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando
altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare
l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto
l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D. L. n.
557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario
investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare
prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la
ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli conferiti dai soci”.
Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testé citata si
sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009
(Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano
fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ) ha la funzione di
determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è
classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria ( A/6 per le unità abitative e
D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole ) perché in possesso dei requisiti indicati
dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall’imposizione ‘ci. Perciò alla
classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato
come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati
dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di
imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia
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di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che

stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti
per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne
la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita
categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia
stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poiché compete
all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente
all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto,
invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal

per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo
caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al
contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9,
commi 3 e 3 bis.
L’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno
contrario ( v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre ), secondo i quali
l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità
concretamente rivestito dall’immobile ( nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio
dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.
Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover
disattendere; segnatamente perché non basate su una revisione critica del problema tale da
poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
18565 del 21/08/2009;
Nel caso che occupa, dunque, a nulla rileva il fatto che il fabbricato, che risulta accatastato
nella categoria D/10, sia di fatto utilizzato per attività alberghiera, posto che, fino a che non
interviene la variazione del classamento ad opera dell’agenzia del territorio, a norma dell’art.
17 del R.D. L. n. 652/1939, a prescindere dal fatto che la contribuente non abbia ottemperato
all’obbligo della denuncia della variazione a norma del successivo art. 20, l’immobile è
automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dei giudizi di
merito si compensano in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo
giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di
merito e condanna Comune di Assisi a rifondere alla contribuente le spese processuali di
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giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata

questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.900,00, oltre al rimborso delle spese
forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Domenico Chindemi

Liana Maria Teresa Zoso

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