Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30816 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26273-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 697/9/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 697/2018 dep. il 7/2/2018, che in controversia su impugnazione da parte di R.E. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013 in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione ad atto pubblico recante costituzione di un trust (Trust BUBU) con attribuzione della carica di trustee alla M.S. e indicazione dei beneficiari del trust nei figli, nati e nascituri dei disponenti, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La questione sottoposta a questa Corte dall’Agenzia delle Entrate con l’impugnazione della indicata sentenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust dal disponente al fiduciario debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall’Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia nei confronti del disponente).

Il contribuente è rimasto intimato. L’Agenzia ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, con la tariffa allegata al medesimo, e art. 2 Conv. dell’Aja, resa esecutiva con L. n. 364 del 1989, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il motivo non è fondato.

3. Va premesso che l’istituto del Trust, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364 del 1989, è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che ne hanno chiarito la natura giuridica, evidenziando il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, il quale ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell’interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

3.1. A seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni da parte del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/15) ha inizialmente ritenuto applicabile per relationem anche all’istituzione del trust l’imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell’altrui gratuito arricchimento previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, data la natura non onerosa dell’atto istitutivo del trust (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SU n. 18831/2019). Cass. n. 21614/2016 – utilmente richiamata nella sentenza impugnata – ha poi affermato che l’atto di conferimento immobiliare dal disponente al trustee non ha l’effetto traslativo, che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 costituisce il presupposto di applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ma solo un effetto solo “segregativo” (del patrimonio trasmesso al trustee, che non si confonde coi beni di quest’ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali).

3.2. Va sottolineato che in questa sede non si discute di imposta di successione e donazione – come espressamente affermato dalla CTR- ma solo della tipologia di aliquota applicabile alle imposte ipotecaria e catastale, le uniche in contestazione. Pertanto quanto contenuto nella memoria dell’Agenzia, che interpreta il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 nel senso che qualunque costituzione di vincolo di destinazione comporta l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, non rileva nel caso in esame.

3.3. Il Collegio, in conclusione, aderisce alla giurisprudenza più recente, che sul presupposto della mancata realizzazione sin dall’istituzione del “trust” di un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario – condizione necessaria per l’applicazione dell’aliquota proporzionale- ha ritenuto applicabile la sola imposta fissa di registro (Sez. 5, n. 31445 del 5/12/2018). E’ stato sul punto rilevato che “è illogico” ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust. Ciò in quanto a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (Cass. n. 975/2018 e n. 13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019; v. anche Cass. n. 25478/2015; n. 25479/2015, n. 25480/2015).

4. La CTR si è attenuta ai superiori principi, per cui il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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