Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30815 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25747-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LE GINESTRE VACANZE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 879/7/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio n. 879/7/2018, che su impugnazione da parte della “Le ginestre vacanze S.r.l.” di avviso di accertamento per Ires, IVA e Irap anno 2011 – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma, 1 lett. d, c.d. accertamento induttivo – ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, confermando la dovutezza dell’IVA.

In particolare, la CTR ha ritenuto carente la prova di quanto affermato dall’Ufficio in relazione alla verifica della GdF di Sibari, che ha preceduto l’accertamento impugnato, da cui risultava che da un hard disk, rinvenuto presso un terzo (“Torre dei normanni S.r.l.”), emergeva l’omissione di ricavi da parte della società contribuente (per un ammontare di Euro 444.487,00), conseguentemente recuperati a tassazione dall’Ufficio.

Le Ginestre vacanze S.r.l. in liq. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato a due motivi:

con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito prova dell’effettiva sussistenza di ricavi non contabilizzati da parte della società, onerandolo della produzione materiale in giudizio dell’hard disk, giacchè era contestata l’utilizzabilità e la legittimità di acquisizione dello stesso e non il contenuto materiale di esso.

Con il secondo motivo di ricorso si desume la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR onerato l’Ufficio della prova per procedere ad accertamento induttivo, a fronte del rinvenimento in sede di verifica fiscale di una contabilità informale – anche presso terzi – che costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, non attribuendo ad essi idoneo valore presuntivo.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui (Sez. 5 n. 12287 del 18/05/2018) il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa (“indisponibilita” dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato; e che (Sez. 5 n. 31619 del 06/12/2018) esso opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità, come nella fattispecie.

Questa Corte ha altresì ribadito, in tema di contenzioso tributario, che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi” (Cass.8387/1996); nel procedimento tributario, l’esame, da parte della Commissione tributaria, di un motivo di nullità dell’avviso di accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione (Cass.20393/2007).

Nella presente controversia la CTR, onerando l’Ufficio della produzione in giudizio dell’hard disk, ritenuta necessaria al fine di verificarne il contenuto, che non era stato oggetto di contestazione da parte del contribuente, ha violato le indicate disposizioni, come interpretate da questa Corte. Ciò in quanto la materia del contendere verte sulla legittimità o meno della documentazione extracontabile posta a fondamento dell’accertamento, costituita da documenti informatici rinvenuti presso terzi e riversati nel pvc, e non sul contenuto intrinseco degli stessi, non confutato dal contribuente.

Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame. La CTR provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA