Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30815 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30815 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 3627-2013 proposto da:
CONSMAREMMA CONSORZIO COOPERATIVE FRA PRODUTTORI
AGRICOLI COOPERATIVA AGRICOLA in persona del
Presidente del Consiglio e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI NICOTERA
2017
1755

29,

presso lo studio dell’avvocato

GIANMARCO TARDELLA, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

COMUNE DI TARQUINIA;
– intimato –

Data pubblicazione: 22/12/2017

Nonché da:
COMUNE DI TARQUINIA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

contro

CONSMAREMMA CONSORZIO COOPERATIVE FRA PRODUTTORI
AGRICOLI COOPERATIVA AGRICOLA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 186/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 12/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato NAPOLITANO
che ha chiesto il rigetto.

– con troricorrente incidentale –

R.G. 3627/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Consmaremma – Consorzio Cooperativo fra produttori agricoli società
cooperativa agricola impugnava con tre distinti ricorsi i provvedimenti di diniego del rimborso
dell’Ici relativa agli anni dal 2000 al 2004 frapposto dal Comune di Tarquinia. Assumeva la
contribuente che i fabbricati oggetto dell’imposta erano esenti dall’Ici in quanto essa svolgeva
attività di coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci
coltivatori diretti ed i fabbricati erano funzionali all’attività svolta. La commissione tributaria

del Comune, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che gli
immobili utilizzati risultavano accatastati alla categoria D/7 e, per l’effetto, non potevano
andare esenti da Ici.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a
tre motivi illustrati con memoria. Il comune di Tarquinia si è costituito in giudizio con
controricorso ed ha svolto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 57 del decreto legislativo numero 546/92.
Sostiene che il tema di indagine relativo alla classificazione catastale degli immobili nella
categoria D/7, quale circostanza ostativa dell’esenzione Ici, era stato introdotto
inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di appello sicché la CTR non avrebbe dovuto
tenerne conto.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 13, comma 14, lettere d e d bis, del d.l. n. 201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2001 ed agli articoli agli artt. 1 e 7 del D.M. 26.7.2012. Sostiene
che la CTR non ha tenuto conto che, per effetto dell’art. 13 citato, il requisito della ruralità
degli immobili, al fine di beneficiare dell’esenzione, non è più ancorato alla classificazione
catastale D/10, essendo sufficiente l’apposizione di una specifica annotazione ai fabbricati
rurali pur accatastati in differenti categorie.
5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ., per non aver la CTR motivato in ordine al rilievo che ai fabbricati di che
trattasi era stata attribuita nel 2010 la classificazione catastale D/10, il che provava vieppiù la
natura agricola di essi.
6. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato il Comune di Tarquinia deduce nullità
della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR
omesso di pronunciarsi in ordine alla decadenza in cui era incorsa la ricorrente relativamente al
periodo di imposta 2001 per il decorso del termine triennale previsto dall’art. 13 del d. Igs.
504/92.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1

provinciale di Viterbo accoglieva i ricorsi, previa riunione degli stessi. Proposto appello da parte

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la questione della
debenza o meno dell’Ici sulla base della classificazione catastale dei fabbricati attiene a
questione di diritto che la Corte è tenuta ad applicare indipendentemente dalla domanda, di
talché a nulla rileva il fatto che il contribuente non abbia prospettato la questione nel grado di
appello, posto che la classificazione degli immobili nella categoria D/7 costituiva circostanza già
acquisita agli atti di causa fin dalla proposizione del ricorso originario.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Ciò in quanto, successivamente alla pronuncia

D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all’ad 7,
comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i
contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora
Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione
delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile,
sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di
cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall’art. 42 bis del
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in
via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda”. Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22
dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di
variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione
al riconoscimento del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli
immobili ad uso abitativo”. Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio
2012 ha stabilito, all’art. 1, che ” Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola e’ attribuito il classamento, in base alle regole
ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini
dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita’ in capo ai
fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria 0/10 (Fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attivita’ agricole), e’ apposta una specifica annotazione.
Per il riconoscimento del requisito di ruralita’, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133″ .
Di poi il D.L. 29.12.2011 n. 216, art. 29, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24.2.2012 n. 14 ha previsto che ” Restano salvi gli effetti delle domande di variazione
della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche

dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e
non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’, fermo
restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

2

della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009, è stato emanato il

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013,
n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso
che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis, del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti
per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito,

dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Le richiamate
disposizioni, che consentivano di pervenire all’esenzione dall’Ici dei fabbricati strumentali
all’attività agricola – soppresse a seguito dell’introduzione dell’IMU -, da un lato rafforzano
l’orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n.
18565 del 21/08/2009, cui la CTR si è attenuta, in quanto disciplinano le modalità attraverso
le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche
retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici ( di talché non sarebbe stata necessaria
l’adozione di dette norme se la ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili
concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla classificazione catastale ),
dall’altro impongono di compiere un accertamento di fatto, trattandosi di applicazione di
superveniens,

ius

atto a verificare se la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata

dalla contribuente a norma del D.L. n. 70 del 2011 in data 30 settembre 2011 sia idonea a
produrre gli effetti del riconoscimento della ruralità per il quinquennio anteriore e, dunque, dal
30 settembre 2006 in relazione ai fabbricati per cui è causa. Si tratta, invero, di norme che,
per il periodo della loro vigenza, consentirebbero di mandare esenti da Ici, con effetto
retroattivo quinquennale dalla data di presentazione dell’istanza, i fabbricati per i quali
sussistevano i requisiti di ruralità ( cfr. Cass. n. 24020 del 2015 e Cass. n. 422 del 2014 ).
Ne deriva che, per i periodi di imposta per cui è causa ( 2000-2004 ) l’Ici era dovuta in
relazione ai fabbricati della contribuente classificati alle categorie D/7.
3. Il terzo motivo è infondato in quanto non assume rilevanza alcuna il fatto che ai
fabbricati, già accatastati nella categoria D/7, sia stata attribuita nel 2010 la categoria D/10,
posto che si tratta di periodo di imposta successivo a quelli per cui è causa.
4. Il motivo di ricorso incidentale rimane assorbito.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la
ricorrente a rifondere al Comune di Tarquinia le spese processuali che liquida in euro
3

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere

10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori
di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017.

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